Breve premessa
L’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n.183 ha introdotto nel nostro ordinamento la società tra professionisti, ha abrogato la legge 23 novembre 1939 n.1815 ed ha disposto l’adozione di un regolamento, da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per disciplinare alcuni aspetti delle STP.
In adempimento a tale disposizione è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 34 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n.183”.
Il comma 3 dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone:
«È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre».
Dal disposto della norma è chiaro come la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita soltanto per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, è cioè riservata alle professioni “protette”. L’esercizio di professioni non organizzate in ordini o collegi,( previste dall’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), potrebbero tuttavia formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti, ma soltanto come attività strumentali o accessorie.
Le STP non costituiscono un genere di società autonomo con causa propria che vada ad aggiungersi a quelli già individuati dal codice civile ma, pur avendo delle caratteristiche peculiari proprie, possono assumere il modello lucrativo delle società personale (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) oppure delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) nonchè il modello mutualistico delle società cooperative.
Tuttavia, qualunque sia il modello societario assunto, le STP sono soggette integralmente alla disciplina legale di quel modello, salvo integrarlo con le norme specifiche dettate dalla legge 183/2011 e dal regolamento contenuto nel D.M. n.34/2013.
Il quarto comma dell’art.10 della legge 183/2011 stabilisce che l’atto costitutivo delle società tra professionisti in qualsiasi forma costituite, debba contenere determinate previsioni.
Si propone un testo di norme di regolamento di una STP con la forma di società a responsabilità limitata tra commercialisti, nel rispetto delle citate normative; i relativi commenti sono in corsivo.
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’
Articolo 1
Denominazione
1. E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata: “XY società tra professionisti”.
(comma 5 art.10: la denominazione deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti” o “società professionale”; si può adottare anche l’acronimo S.T.P., in quanto pacificamente ritenuto possibile)
Articolo 2
Oggetto
- La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti.
In proposito il Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili con nota PO 287/2014 del 27 gennaio 2015 ha affermato che l’oggetto della STP può prevedere l’attività di revisori contabili, tuttavia tale attività può essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto attività professionale espressamente richiamata dall’art.1 dell’ordinamento professionale. L’attività di revisore legale non è un’autonoma professione regolamentata in Ordini o Collegi, pertanto i revisori contabili che non siano anche commercialisti iscritti nel relativo albo, non possono assumere la qualifica di soci professionisti della STP e potrebbero far parte della STP soltanto come soci di investimento o soci di prestazioni tecniche. In tal caso solo il socio professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili potrà svolgere l’attività di revisione per la medesima STP.
La società potrà anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio.
La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché strumentali all’attività professionale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.
La STP deve avere per oggetto esclusivo le “attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, cioè le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali, ai sensi dell’art. 2229 c.c., è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi. Ne consegue, quindi, l’impossibilità di inserire nell’oggetto sociale attività diverse dall’esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l’esercizio delle professioni non protette; l’eventuale inserimento delle predette attività nell’oggetto sociale violerebbe, infatti, il principio dell’esclusività, salvo che si tratti di attività meramente strumentali .
L’attività professionale va espressamente prevista, non sarebbe corretto un riferimento generico alla consulenza, che potrebbe essere resa soltanto come attività strumentale rispetto a quella professionale tipica.
E’ possibile inserire più attività professionali, anche non necessariamente dipendenti o connesse; in tal caso se una delle attività professionali risulta prevalente, la società deve essere iscritta solo all’albo o registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente (altrimenti deve essere iscritta in tutti gli albi o registri relativi a tutte le attività professionali previste). Pertanto, nel caso di oggetto multidisciplinare è consigliabile, anche se non necessario, indicare l’attività prevalente. Con particolare riferimento alle STP multiprofessionali, va chiarito che, dall’intera disciplina delle STP, emerge con chiarezza che l’attività professionale oggetto della società, debba necessariamente essere quella che esercitano i soci professionisti; non appare possibile quindi prevedere una STP la cui attività sia diversa o ulteriore da quella esercitata dai soci che la compongono (lo studio di CNN 244/2014 parla di “collegamento necessario” tra qualifica di socio professionista e attività professionale dedotta nell’oggetto). Ad esempio non sarebbe possibile costituire una STP multiprofessionale se tra i soci non fossero presenti professionisti iscritti agli Ordini di tutte le attività previste nell’oggetto.
E’ inoltre possibile inserire l’esercizio di attività consentite al professionista, anche se non riservate, ed attività (tecniche) strumentali e connesse.
Articolo 3
Sede
- La società ha sede in …
Spetta ai soci decidere il cambio di indirizzo della sede sociale anche all’interno dello stesso comune.
La sede rileva per l’individuazione del consiglio dell’ordine presso cui eseguire l’iscrizione della società.
Articolo 4
Durata
- La durata della società è stabilita sino al …
Articolo 5
Capitale
La normativa che disciplina le STP non detta specifiche norme inerenti il capitale pertanto il presente articolo viene riportato solo per dare completezza al testo dello statuto.
5.1 Il capitale sociale è di euro…
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai loro conferimenti.
5.3. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell’assemblea ivi indicata.
5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti con o senza obbligo di rimborso e finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Articolo 6
Soci
I “non professionisti” possono essere soci della STP soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; di fatto non ci sono limiti oggettivi alla partecipazione dei soci “non professionisti”, salva sempre la necessità di prevalenza dei soci professionisti.
6.1. Possono essere soci della società unicamente professionisti iscritti negli Ordini dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Anche per i soci professionisti possono essere previsti requisiti ulteriori rispetto alla loro iscrizione nell’ordine; ad esempio si può stabilire che possano essere soci soltanto coloro che abbiano una determinata anzianità professionale oppure una determinata specializzazione.
6.2. Possono essere soci anche enti o persone con finalità di investimento ovvero soggetti non professionisti che eroghino prestazioni tecniche a favore della società (i soci per prestazioni tecniche devono fornire attività accessorie all’attività professionale della società) a condizione che:
– siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
– non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
– non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;
-non ci sia mai stata a loro carico, neanche in primo grado, l’applicazione di alcuna misura di prevenzione personale o reale.
Il DM 34 dell’8 febbraio 2013 prevede i sopra riportati requisiti di onorabilità soltanto per i soci per finalità d’investimento, nonché per i legali rappresentanti e amministratori delle società che rivestono la qualifica di socio per investimento; tuttavia lo statuto potrebbe estendere tali requisiti anche ai soci per prestazioni tecniche.
6.3.Qualora soci siano persone giuridiche o comunque soggetti diversi da persone fisiche detti requisiti devono sussistere nella persona dei loro rappresentanti e amministratori.
Non vi sono limiti alla partecipazione di società, fatta eccezione per la partecipazione in altre STP, partecipazione che potrebbe costituire una indiretta violazione del divieto di partecipazione a più STP.
6.4 La sussistenza dei requisiti è verificata dall’organo amministrativo al momento dell’ammissione di un socio.
E’ opportuno che lo statuto regoli le procedure per la verifica dei requisiti e per l’ammissione dei soci indicando l’organo competente, la procedura, i termini e le modalità di accertamento.
6.5.In ogni caso il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci. Ferma restando la necessità della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti, qualora, per qualsiasi motivo i soci professionisti dovessero restare detentori di una partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi, a sensi dell’art.2468 terzo comma c.c., agli stessi è attribuito un voto pesante in modo da far loro esprimere la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale, distribuita tra gli stessi soci professionisti, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno posseduta, mentre agli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, spetta il diritto al residuo terzo dei voti esercitabili.
La norma stabilisce che “il numero e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti” deve essere tale da determinare “la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Tale requisito può essere ottenuto anche attraverso meccanismi alternativi al puro calcolo numerico per teste e per quote (ad es. attraverso un peso particolare dato per statuto / patti sociali al “voto” dei soci professionisti). Nelle SRL se i soci professionisti detengono una partecipazione che di per sè dà diritto di voto in misura inferiore ai 2/3 dei voti totali, attraverso l’attribuzione di diritti particolari (individuali o legati alle caratteristiche dei singoli soci) si può determininare l’assegnazione dei 2/3 dei voti ai soci professionisti. La frase in neretto è stata inserita perché, essendo qui ipotizzato una STP tra commercialisti, è opportuno rendere noto che l’ordine dei dottori commercialisti ritiene che la maggioranza dei due terzi debba sussistere sia per teste che per quorum; in particolare è già stata respinta una STP che non riportava questa frase. L’opinione del CNN invece è quella sopra riportata e cioè che sia sufficiente che i soci professionisti detengano la maggioranza dei due terzi dei voti , e che non sia necessaria anche la maggioranza capitaria.
Il venir meno della maggioranza dei due terzi, costituisce causa di scioglimento della società se la stessa maggioranza non si ripristina entro sei mesi; lo statuto in alternativa alla clausola sopra riportata, per attenuare gli effetti di tale previsione, potrebbe stabilire che la società possa deliberare una modifica statutaria per cambiare l’oggetto sociale e perdere la caratteristica di STP, magari fissando, per il caso specifico, un quorum particolare.
6.6. I soci non possono partecipare ad altra società tra professionisti né ad un’associazione professionale. Quest’ultima previsione inerente la mancanza di partecipazione in associazioni professionali non è prevista dalla legge che limita il divieto soltanto alla partecipazione ad altre STP.
6.7 I soci professionisti possono esercitare la loro professione anche in proprio, per incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli loro affidati dalla società. Ovviamente è possibile prevedere (al contrario) un limite all’esercizio in proprio della professione; in ogni caso è opportuno regolamentare la materia.
Articolo 7
Criteri per la distribuzione degli incarichi
L’incarico professionale conferito alla società può essere eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
A tal fine la società:
- a) informa il cliente del suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidato ad uno o più soci professionisti da lui scelti;
- b) informa il cliente che, in mancanza di scelta, l’incarico potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta il cui nominativo sarà comunicato al cliente per iscritto;
- c) informa il cliente dell’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;
- d) consegna al cliente l’elenco dei soci, indicando quelli professionisti e quelli per finalità di investimento e fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente;
- e) comunica al cliente i nominativi dei sostituti e degli ausiliari dei quali il socio professionista può avvalersi, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 7 BIS
Quote con prestazioni accessorie
Va sottolineato come, in mancanza di un apposito meccanismo coercitivo, non c’è alcun obbligo per un socio di capitali di lavorare per la società e sarà necessario quindi rivolgersi a elementi ulteriori rispetto ai rapporti connaturati alla figura del socio per ottenere tale obbligazione.
E’ possibile un conferimento in natura avente ad oggetto una prestazione lavorativa, che dovrà essere valutata in una relazione di stima (redatta a sensi dell’art 2465 c.c.) e garantita secondo le modalità di legge (art.2464 c.c.); il tal modo i soci professionisti sarebbero obbligati a prestare la propria attività secondo i termini previsti in sede di costituzione della STP, obbligo che altrimenti sarebbe difficilmente accertabile e coercibile. La prestazione dovrà essere sufficientemente determinata nella modalità e nella durata mentre la garanzia dovrà assicurare l’effettività e l’integrità di quanto imputato a capitale.
Una valida alternativa al conferimento di opera per il quale è prevista una disciplina eccessivamente complessa, sono le prestazioni accessorie (espressamente previste solo per le spa) ritenute possibili anche per i soci delle srl malgrado il silenzio della legge in materia. La previsione può essere compresa nello stesso atto costitutivo che ne detta la disciplina inerente l’attività oggetto della prestazione, le modalità, la durata ed il relativo compenso. Questo consente di precisare i termini dell’apporto professionale di ciascun socio e di stabilirne una retribuzione ulteriore rispetto a quella a lui spettante nella distribuzione degli utili; inoltre, se previsto statutariamente, opera in modo che con il trasferimento delle quote si trasferisca anche l’obbligo di effettuare le prestazioni accessorie.
Le quote dei soci professionisti sono quote con prestazioni accessorie; pertanto i soci professionisti sono tenuti a prestare la propria opera professione nell’esecuzione degli incarichi loro conferiti dalla società ed alle seguenti modalità:
orario…
giorni lavorativi…
obbligo di aggiornamento professionale…
remunerazione ulteriore rispetto alla distribuzione degli utili…
Articolo 8
Polizza assicurativa
E’ una delle previsioni richieste obbligatoriamente dall’art.10 quarto comma lettera c-bis)
La società è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale in relazione agli incarichi conferiti alla società.
Articolo 9
Modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo professionale
9.1. E’ escluso dalla società il socio professionista, nonché il socio che eroga prestazioni tecniche, che sia stato cancellato dal proprio albo di iscrizione con provvedimento definitivo.
9.2. L’esclusione ha effetto dalla data di cancellazione del socio dall’albo di iscrizione ed è dichiarata dall’organo amministrativo, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, secondo le modalità previste dall’art. 2743 del c.c..
9.3 L’organo amministrativo provvede a comunicare al socio l’esclusione entro otto giorni dalla relativa decisione a mezzo di PEC o di raccomandata.
Articolo 10
Altri casi di esclusione
10.1 E’ altresì escluso dalla società con dichiarazione dell’organo amministrativo il socio che:
- a) sia socio in altra società o associazione professionale; (nel primo caso si realizza l’incompatibilità prevista dall’art.10 comma 6 della legge 12 novembre 2011 n. 183 come regolata dall’art.6 comma 2 del D.M.34/2013)
- b) perda i requisiti previsti dalla legge o elencati nel precedente articolo inerente i soci; (secondo il D.M. 34/2013 il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità prevista per i soci di investimento dall’art. 6 terzo e quarto comma, integrano illecito disciplinare. Qui si è preferito considerare i requisiti di onorabilità come condizione di ammissibilità ed il loro venir meno come causa di esclusione)
c)… …
Qualora tra gli obblighi personali dei soci fosse stato statutariamente previsto il divieto di esercitare in proprio l’attività professionale, la violazione di questo divieto potrebbe essere considerata causa di esclusione. Come già detto, la legge non prevede nulla in proposito, è quindi opportuno che lo statuto si esprima in proposito: o accettando espressamente che l’attività possa essere esercitata dai soci anche al di fuori della struttura societaria, oppure vietandolo.
10.2 L’organo amministrativo deve decidere in merito alla esclusione entro venti giorni da quello in cui sia venuto a conoscenza della causa di esclusione e deve comunicare al socio la decisione entro otto giorni a mezzo di PEC o di raccomandata.
10.3 L’esclusione ha effetto dalla data in cui la dichiarazione dell’organo amministrativo è portata a conoscenza dell’interessato, fermo restando il diritto del socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, come previsto all’articolo precedente.
I successivi articoli, fatta eccezione per l’art.25, non riferendosi a materie specifiche dettate per le STP, vengono riportati solo per dare completezza al testo dello statuto.
Articolo 11
Domiciliazione
- Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.
11.2 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica alla società per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini, ciascun socio può altresì comunicare alla società, con la stessa modalità, il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica.
Articolo 12
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Attenzione a non citare intestazioni a società fiduciarie perché l’Ordine dei Dottori Commercialisti non ritiene possibile l’intestazione di quote di STP in capo a società fiduciarie.
12.1 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi occorre il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l’esperimento della seguente procedura.
12.2 Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all’organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell’aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la vendita, o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.
Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.
112.3 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.
12.4 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.
In tal caso il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall’arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.
Successivamente alla valutazione dell’arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all’acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell’arbitraggio.
12.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti del capitale.
12.6 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.
12.7 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento di partecipazione sociale al coniuge ovvero a parenti in linea retta né in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.
Articolo 13
Morte del socio
- La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo.
Fino a quando non sia stata fatta l’offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l’erede o il legatario non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
Articolo 14
Recesso
14.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.
14.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
14.3 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell’articolo 1349 c.c.
14.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l’articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.
Articolo 15
Amministratori
15.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
– da un amministratore unico;
– da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
– da due a sette amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
15.2 Gli amministratori devono essere anche soci professionisti (oppure “devono essere soci” o anche “possono anche non essere soci”) (la legge non stabilisce riserve a favore dei soci professionisti per l’amministrazione della STP quindi; i soci sono liberi di prevedere o meno requisiti per gli amministratori ). Qualora durante la nomina perdano la loro iscrizione all’Ordine per qualsiasi motivo che non sia il ritiro volontario o per limiti di età dalla professione, cessano dalla carica di amministratori..
15.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c.
Articolo 16
Durata della carica, revoca, cessazione
16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
16.3.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
16.3.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero consiglio di amministrazione. Il Collegio Sindacale se nominato, oppure – in caso contrario – gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
16.3.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
Articolo 17
Consiglio di amministrazione
17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione, se adottate con la procedura di cui al precedente punto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 18
Adunanze del consiglio di amministrazione
18.1 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera.
18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi se nominati.
18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
18.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 19
Poteri dell’organo amministrativo
19.1 L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c.
Con riferimento alle materie indicate dall’articolo 2475, comma quinto c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento della società, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati, con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall’amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni delle presenti norme di funzionamento della società concernenti il consiglio di amministrazione.
19.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.
19.5 In caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono i soci.
19.6 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Articolo 20
Rappresentanza
20.1 L’amministratore unico ha la rappresentanza della società.
20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
20.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Articolo 21
Compensi degli amministratori
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
Articolo 22
Organo di controllo
22.1 La società può nominare un sindaco unico o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
22.2 Qualora ricorrono le condizioni di legge, la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è obbligatoria.
22.3 All’organo di controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti.
22.4 Al sindaco unico o al collegio sindacale si applicano comunque le norme previste per lo stesso di materia di società per azioni.
Articolo 23
Revisione legale dei conti
23.1 La società può affidare la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
23.2 Nei casi previsti dall’art. 2477, secondo comma c.c., la revisione legale dei conti spetta al revisore, salvo quando la revisione legale dei conti sia stata attribuita al sindaco unico o al collegio sindacale in sede di nomina.
23.3 Si applicano al soggetto che effettua la revisione legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
Articolo 24
Decisioni dei soci
24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
24.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
Articolo 25
Diritto di voto
25.1 Hanno diritto di voto i soci legittimati ai sensi di legge e dalle presenti norme di funzionamento della società.
25.2 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ferma restando la necessità della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti, qualora, per qualsiasi motivo i soci professionisti dovessero restare detentori di una partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi, a sensi dell’art.2469 terzo comma c.c., agli stessi è attribuito un voto pesante in modo da far loro esprimere la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale, distribuita tra gli stessi soci professionisti, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno posseduta, mentre agli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, spetta il diritto al residuo terzo dei voti esercitabili..
25.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.
Articolo 26
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
26.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
26.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino il capitale sociale nella misura prevista dall’articolo delle presenti norme di funzionamento della società in tema di quorum.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
26.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 27
Assemblea
27.1 Nei casi previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
27.2 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, se nominati, o anche da un socio.
27.3 L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio come risultante ai sensi dell’articolo 6 del presente testo di norme di funzionamento della società.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
27.4 Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
27.5 Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Articolo 28
Svolgimento dell’assemblea
28.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
28.2 Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
28.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 29
Deleghe
29.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
29.3 E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
Articolo 30
Verbale dell’assemblea
30.1 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.
30.2 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente punto 2 dell’articolo in tema di svolgimento dell’assemblea. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
30.3 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 31
Quorum costitutivi e deliberativi
31.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. (la legge non stabilisce nulla in proposito, quindi si applica la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata)
31.2 Per modificare il presente regolamento è necessario il consenso di tanti soci rappresentanti ….%.del capitale sociale
31.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tanti soci rappresentanti …%.del capitale sociale con il voto favorevole del socio interessato.
31.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme di funzionamento della società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Articolo 32
Bilancio e utili
32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
32.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2364 c.c.
Articolo 33
Scioglimento e liquidazione
33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
33.3 L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
– il numero dei liquidatori;
– in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
– a chi spetta la rappresentanza della società;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
Articolo 34
Procedimento alternativo per la soluzione di eventuali controversie.
Qualora sorga una controversia tra i soci ovvero tra uno o più soci e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, detta controversia, prima di dare origine ad un procedimento giudiziale, dovrà essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione, avvalendosi di un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 35
Disposizioni applicabili
Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento della società si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.
Alcuni dei commenti riportati in corsivo e presenti in questo statuto sono frutto di un convegno tenutosi a Monza nel novembre 2014 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza, al quale hanno partecipato come notai relatori Manuela Agostini e Maria Nives Iannaccone.

AUTORE

Notaio in Seregno e Milano. Dal 2007 al 2014 membro del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano Monza Lodi e Varese. Direttrice di FederNotizie dal 2004 al 2007 e in seguito redattore. Notaio Mediatore e dal 2010 Vicepresidente del CdA dell’organismo di mediazione ADR Notariato srl. Dal 2005 al 2011 docente alla Scuola del Notariato della Lombardia. Docente anche presso l’Università Bocconi di Milano, l’ODCEC e l’Università Cattolica. Ha curato un Codice del Notariato pubblicato dalla UTET e contribuito a numerose pubblicazioni in materia societaria, di mediazione e contratti di rete.