La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 7 agosto 2026 ha risposto ad alcuni quesiti relativi al trattamento tributario degli enti sportivi dilettantistici.
Uno di essi è di interesse notarile e riguarda l’applicazione alle società sportive dilettantistiche a lucratività attenuata delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR e di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA).
Il regime fiscale agevolato sopra menzionato, previsto per gli enti non commerciali associativi, esclude da IRES e IVA i corrispettivi specifici incassati per le attività rese, in attuazione dei propri scopi istituzionali, agli iscritti, associati e soggetti assimilati.
In particolare, detto regime sancisce la “decommercializzazione”, ai fini fiscali, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Dette disposizioni sono applicabili agli enti non commerciali associativi e, dunque, alle associazioni sportive dilettantistiche, purché i relativi statuti siano conformi ai dettami del comma 8 dell’art. 148 del TUIR (richiamati dal comma 7 dell’art.4 del decreto IVA).
Tra le clausole previste dal citato comma 8 vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018 aveva già chiarito che il regime agevolativo di cui all’art. 148 TUIR era applicabile alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, costituite sulla base dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, purché lo statuto fosse conforme al citato art. 148.
Il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ha, tuttavia, parzialmente abrogato il regime previgente in tema di SSD. Attualmente le società sportive dilettantistiche, costituite come società di capitali o cooperative, possono avere finalità non lucrativa oppure di lucratività attenuata. In quest’ultimo caso, le società possono:
- destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali all’aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, entro limiti parametrati agli interessi dei buoni postali fruttiferi;
- prevedere il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.
La circolare in commento precisa che le SSD possono accedere al regime agevolato solo se rispettano le condizioni del comma 8 dell’art. 148 del TUIR. Tale comma prevede un divieto assoluto di lucratività senza in alcun modo lasciare spazio alla lucratività attenuata. Pertanto non è sufficiente, ai fini fiscali, il rispetto della normativa di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, ma è necessaria l’integrazione dello statuto con le clausole richieste dal comma 8 del menzionato art. 148.
È, quindi, opportuno che i soci, già in sede di costituzione della SSD, valutino con attenzione se accedere alle agevolazioni dell’art.148 del TUIR, rinunciando alla lucratività attenuata. Tale scelta inciderà sulla redazione dello statuto.
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