Srl online: arrivo o partenza?

“Da oggi è operativa la nuova modalità digitale di costituzione delle srl attraverso la piattaforma del Notariato italiano che garantisce gli stessi standard di sicurezza e affidabilità di un qualsiasi altro atto notarile”.

Con queste parole, colme di fiera e motivata soddisfazione, il Notariato italiano annunciava a metà dicembre la nascita delle “srl online”.

Un parto complicato, figlio della legislazione eurounitaria, che ha tenuto il Notariato col fiato sospeso, perché ancora una volta è stata messa in discussione la centralità del controllo notarile e, con essa, messo in pericolo il sistema di certezza e trasparenza imperniato sul Registro delle Imprese, aperta la strada alla costituzione di società fantasma e indebolito il presidio nella lotta al riciclaggio.

Un risultato importante frutto della capacità persuasiva del nostro Consiglio Nazionale, di coloro che hanno scritto sull’argomento e di tutti quelli che hanno saputo spiegare al decisore politico le fondate ragioni del Notariato.

Celebrato questo successo e dato merito al Consiglio Nazionale del Notariato, occorre ora guardare avanti partendo da quello che sarebbe sbagliato considerare un punto di arrivo mentre, come ogni riforma, deve essere visto come un punto di partenza.

E la partenza si trova nelle parole del CNN.

La modalità digitale garantisce gli stessi standard di sicurezza e affidabilità di qualsiasi altro atto notarile.

Ed allora non si possono eludere, perlomeno, un paio di questioni.

L’articolo 2, quarto comma, del D.lgs. 183/2001 prevede che “Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l’articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Il notaio riceve l’atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.”

E pertanto, la garanzia di sicurezza e affidabilità si ha anche nel caso in cui tutte le parti abbiano la residenza (o, immaginiamo, la sede legale) al di fuori della residenza dello stato.

Non vi è alcuna ragione per ritenere che sicurezza e affidabilità possano venire meno per il fatto che una delle parti è residente o ha la sede legale nello stato, ma in un luogo nel quale il notaio non è competente a rogitare.

Né che vi possa essere un qualsiasi interesse delle parti a scegliere obbligatoriamente un notaio competente a stipulare nel luogo ove ha la residenza o la sede legale uno dei soci quando invece le parti abbiano un solido e duraturo rapporto fiduciario con notaio di altra sede.

Né infine che ci sia una qualche ragione logica per consentire una costituzione di srl “di carta” anche se tutti i soci abbiano residenza o sede fuori dal territorio di competenza del notaio, vietando invece la costituzione on line tra le stesse parti.

Appare chiaro quindi come il richiamo all’articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 abbia una ragione esclusivamente endonotarile e come esso ponga dei limiti privi di giustificazione e da eliminare.

Ma ancora.

Qualcuno, nel dibattito che ha preceduto il varo delle srl, ha sostenuto che esse avrebbero potuto diventare il cavallo di Troia per l’estensione di questa modalità on line ad altri atti notarili. Osservazione corretta. Del resto, chi sostiene l’utilità dell’introduzione degli atti a distanza non ha mai pensato ad un’applicazione esclusiva, o più urgente, agli atti costitutivi.

Se davvero si può costituire on line una srl che può anche avere uno statuto assai complicato frutto di serrate negoziazioni tra le parti, perché mai non si potrebbe (per fermarci agli esempi relativi alle richieste più frequenti, quasi assillanti nei periodi di picco della pandemia) conferire a distanza una procura, fare un qualsiasi atto unilaterale di organizzazione dell’impresa e, forse, spingendosi un po’ più in là senza far venir meno gli standard di sicurezza e affidabilità garantiti per la costituzione di srl on line, estendere la modalità di stipula in remoto ad altre tipologie di atti.

Il tema merita una radicale schematizzazione. O è falso l’assunto che la costituzione on line garantisca gli stessi standard di affidabilità e sicurezza di ogni altro atto notarile oppure non c’è ragione per escludere che, in un futuro, la modalità a distanza possa e debba essere estesa ad altre tipologie di atti, cominciando magari proprio dagli atti unilaterali.

A meno che le ragioni per un’opposizione a tale estensione non siano endonotarili.

Uscendo dal gioco della retorica e prendendo atto del dibattito che da molti mesi appassiona coloro che si occupano di politica del notariato, possiamo tranquillamente concludere che le vere ragioni di opposizione all’atto a distanza siano endonotarili e che si traducano in due argomenti forti: il rischio di uno stravolgimento dell’organizzazione territoriale del notariato e il rischio di favorire le concentrazioni di atti in capo a pochi soggetti.

Prima di esaminare questi due argomenti è necessaria una premessa: endonotarile non significa, necessariamente egoistico o corporativo. Le ragioni di chi si oppone all’atto a distanza non possono essere così superficialmente bollate. È chiaro che le ragioni di una tale ostilità risiedono nel timore, nella convinzione, che l’adozione dell’atto a distanza ponga a rischio le garanzie di certezza e affidabilità affidate al notariato e porti con sé costi sociali più elevati rispetto a quelli attuali.  Ma bisogna altresì considerare che gli argomenti endonotarili sono di più difficile comprensione per il decisore politico

Passando al merito, si può affermare che quello del rischio di uno stravolgimento dell’organizzazione territoriale del notariato è un falso problema.

Le norme cardine, contenute nella legge notarile, su cui è imperniato il sistema sono:

l’articolo 4 per il quale il numero dei notai è determinato “tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti”; l’articolo 26 per il quale il notaio è obbligato a “tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati”.

Dalla legge notarile, ed in particolare dall’articolo 4, è invece scomparso ogni riferimento al rapporto tra posto notarile e redditività della sede.

Da queste norme, ma soprattutto dalla soppressione del criterio economico intervenuta per effetto dell’articolo 1, comma 144, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si ricava che il sistema non è più (anche) imperniato sul garantire al notaio, anche della sede più disagiata, una certa quantità di reddito (questo sacrificio è comunque compensato, da sempre, dall’integrazione erogata dalla Cassa nazionale del Notariato e, più recentemente, dalla possibilità di stipulare in un più ampio ambito territoriale, quello regionale, una volta adempiuti gli obblighi di assistenza alla sede).Le norme sull’organizzazione territoriale del notariato sono invece poste a presidio (oggi esclusivo) dell’interesse della cittadinanza ad avere un notaio di prossimità e a non essere costretti a spostamenti per ottenere l’erogazione del servizio.

Ogni 5000 abitanti, e quindi per ogni Comune medio-piccolo, ci deve essere un notaio e questo notaio deve presidiare la sua sede per almeno tre giorni alla settimana. Tutto ciò per rendere accessibile facilmente a tutta la popolazione il servizio notarile. Può l’introduzione dell’atto a distanza mettere a repentaglio l’interesse tutelato da queste norme?

No. Ed al contrario poter stipulare a distanza consente al notaio (che altrimenti si deve muovere per raggiungere clienti impossibilitati o in difficoltà a spostarsi oppure per agevolare la stipula a più persone che si trovano nel medesimo luogo spostando una persona anziché molte), di poter stipulare comodamente dalla sua scrivania atti che altrimenti dovrebbe ricevere fuori sede, rendendo così ancor più effettiva la sua assistenza alla sede.

Ed ancora, poter stipulare a distanza consente al notaio di assistere i cittadini del proprio bacino territoriale anche quando sono costretti per i più svariati motivi (studio, lavoro, salute, vacanze etc.) ad una permanenza lontana dal luogo di residenza o di origine, rafforzando così il rapporto di fiducia che si è creato per una conoscenza personale basata sulla contiguità territoriale.

L’atto a distanza non è una minaccia, ma un rafforzamento per l’organizzazione territoriale del notariato basata sul radicamento alla sede e quindi sul numero programmato. Più complesso il tema delle concentrazioni di atti in capo a pochi soggetti.

I grandissimi fenomeni di concentrazione di atti sono storicamente legati a ragioni organizzative di soggetti che hanno necessità di un servizio notarile frequente e ripetitivo.

Fino alla legge Bersani si assisteva a concentrazioni di atti di cancellazione di ipoteca, affidati in gran numero a notai prossimi, per sede o per fiducia, alla banca che li rilasciava. Ed erano atti stipulati in presenza.

Dopo la legge Bersani lo stesso fenomeno si è verificato, per le stesse ragioni, per gli atti di quietanza di surroga. E sono atti stipulati in presenza.

Analoghe concentrazioni si sono recentemente verificate per gli atti di riscatto di leasing. Atti con un alto grado di standardizzazione e nei quali, in ragione del possesso pluriennale (con animo proprietario) dell’utilizzatore, le garanzie prestate dal cedente sono assai blande. E sono atti stipulati in presenza.

Non sembra quindi che sia la modalità di stipula, ma piuttosto la particolare natura dell’atto a favorire fenomeni di concentrazione. Diversamente deve essere trattata la posizione di coloro che riescono ad attirare sul proprio studio un gran numero di incarichi anche non omogenei per tipologia di atto o per clientela.

Non pare possa essere posto in dubbio che una disparità di quantità di lavoro tra notai sia fisiologica e che, appunto fisiologicamente, essa possa riflettere differenti capacità tecnico giuridiche, di organizzazione del servizio, di rapidità nell’esecuzione, di flessibilità dei tempi e nei luoghi di stipula, di abilità relazionali, di formazione del personale di studio etc.

Né può essere posto in dubbio che qualora invece questa disparità abbia un fondamento illegittimo (utilizzo di procacciatori di affari, comportamenti fiscalmente compiacenti, esecuzione di prestazioni senza adeguati standard di personalità etc.), essa debba trovare idonea reazione nel sistema disciplinare.

A questo proposito, per gli atti on line, si dovrà ragionare sulla sufficienza degli attuali principi di deontologia oppure sulla, più probabile, necessità di un loro adeguamento. Infatti, da subito, appena è stato dato semaforo verde alla costituzione delle srl on line, si sono presentate iniziative che sfiorano pericolosamente il procacciamento di clientela e sulla cui liceità occorre sia fatta da subito chiarezza.

Ma anche in questo caso non si vede come la situazione possa essere diversa in ragione della modalità di stipula, in presenza o a distanza, dell’atto.

Ed anzi, mentre sono stati disciplinarmente accertati casi di violazione del principio di personalità della prestazione da parte di notai che “giocavano” su più tavoli, la piattaforma notarile consentirà, di tenere sotto controllo l’effettivo rispetto delle norme, attraverso il report della sessione di video conferenza.

Il passaggio da un mondo fatto da atti esclusivamente cartacei e in presenza ad un mondo che affianchi gli atti tradizionali a quelli informatici e a distanza richiede necessariamente una rivisitazione dell’impianto deontologico e disciplinare. Necessita di una riscrittura dei poteri ispettivi dei Consigli Distrettuali e di quelli degli Archivi Notarili.

Ma gli strumenti informatici sono in grado di offrire una possibilità di controllo più pregnante rispetto al sistema attuale.

In qualche modo possiamo dire che quando ha affermato che “gli atti a distanza in modalità digitale garantiscono gli stessi standard di sicurezza e affidabilità di qualsiasi atto notarile in presenza”, il nostro presidente ha fatto un’affermazione per nulla avventata ed avrebbe potuto aggiungere che sono utili al cittadino e si integrano con il servizio offerto dal notariato italiano.

Sono prossime le elezioni al Consiglio Nazionale del notariato. Un confronto su questo tema non può essere eluso.

Srl online: arrivo o partenza? ultima modifica: 2022-02-04T08:30:01+01:00 da Arrigo Roveda
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