L’art. 13 del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha soppresso le società sportive dilettantistiche lucrative.
Tali società erano state previste dalla Legge di Bilancio 2018 (L.27 dicembre 2017, n. 205) ai commi da 353 a 361 dell’art. 1, in base ai quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.
Erano previsti specifici requisiti statutari (vedi Le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro) ed una agevolazione fiscale consistente nella riduzione dell’imposta sul reddito alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI (comma 355).
Il Decreto Legge è stato assegnato alle Commissioni riunite VI Finanze e XI Lavoro della Camera dei Deputati e potrà essere convertito in legge entro l’11 settembre 2018. Per ogni approfondimento si rinvia al Dossier pubblicato dalla Camera dei Deputati (.PDF).
LEGGE DI BILANCIO 2018 | DECRETO DIGNITA’ (in vigore dal 14 luglio 2018) |
353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile. | 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. ABROGATO |
354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. |
ABROGATO |
355. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ». | ABROGATO In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè delle società sportive dilettantistiche lucrative » | 2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonchè delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse. |
357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società ». | 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) è soppresso. |
358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. | ABROGATO |
359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. | ABROGATO |
360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. | ABROGATO |
361. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole: « a tutte le società e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; b) al comma 25, dopo la parola: « società » sono inserite le seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »; c) al comma 26, le parole: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche ». |
4. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche». |
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3. |

AUTORE

Nominata notaio nel novembre 2015, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2010 e collaborato con l’Università Cattolica di Milano quale cultore della materia per l’insegnamento di istituzioni di diritto privato e commerciale.