Il d.l. 24 agosto 2021 n.118, vigente dal 25 agosto 2021, differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14) (dal 1° settembre 2021) al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni modificative del codice civile, già entrate in vigore il 16 marzo 2019, e delle disposizioni sugli strumenti di allerta e sulla procedura di composizione assistita della crisi, che entreranno in vigore il 31 dicembre 2023.
Il decreto-legge, inoltre, disciplina due importanti novità: introduce la procedura della composizione negoziata e l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
In questo modo, il decreto-legge tenta di adeguare il Codice della Crisi alla direttiva UE Insolvency 1023/2019, che onera gli Stati membri della predisposizione di strumenti di allerta precoce, chiari e trasparenti, anche basati su tecnologie informatiche, e di procedure di ristrutturazione preventiva celeri.[1]
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Al fine di supportare le imprese nella ristrutturazione e nel risanamento aziendale e nella individuazione di procedure alternative al fallimento, anche per superare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da SARS-Cov2, il decreto elabora una forma di mediazione assistita di natura volontaria di aiuto alle imprese in difficoltà, denominata composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, la cui disciplina sarà applicabile dal 15 novembre 2021.[2]
Quali sono i presupposti soggettivi ed oggettivi?
Può ricorrere a detta procedura[3] l’imprenditore commerciale e agricolo, a prescindere da qualsiasi requisito dimensionale[4], che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, solo se risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Deve quindi trattarsi di uno stato di criticità economico – patrimoniale non ancora irreversibile, ma potenzialmente sanabile se affrontato adeguatamente e tempestivamente.
Il decreto preclude il ricorso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento introdotto con la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione oppure con il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.
La composizione negoziata attribuisce un ruolo attivo ad un esperto indipendente, il quale si occupa di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio economico, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
La procedura può essere attivata esclusivamente dall’imprenditore in difficoltà[5], attraverso la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto tramite una piattaforma telematica[6].
L’imprenditore richiede la nomina dell’esperto al segretario generale della Camera di Commercio, territorialmente competente. L’esperto viene scelto da un’apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio, tra più soggetti dotati di specifici requisiti di professionalità e indipendenza[7], iscritti in un elenco tenuto presso la Camera di Commercio.
Dopo un confronto con l’imprenditore sulle concrete prospettive di risanamento, e alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica, l’esperto, se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento.
Se, invece, non ravvisa delle prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.[8]
Ai sensi dell’articolo 11, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi o di insolvenza, le parti possono, alternativamente:
- concludere un contratto, con uno o più creditori, se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del d. 16 marzo 1942 n. 267;
- concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti dei piani attestati di risanamento (senza necessità dell’attestazione).
Inoltre, l’imprenditore può, all’esito delle trattative,
- domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, oppure può
- predisporre il piano attestato di risanamento;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato del medesimo decreto;
- accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dalla legislazione sull’amministrazione straordinaria e sulla ristrutturazione industriale grandi imprese in stato di insolvenza.
Se l’imprenditore decide per la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la percentuale richiesta dei crediti (della medesima categoria) aderenti di cui all’articolo 182-septies, comma 2, lettera c), del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, è ridotta al 60 per cento, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Al termine dell’incarico[9] l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
Le misure protettive e la sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione
La composizione negoziata condivide con la composizione assistita delle crisi la possibilità concessa all’imprenditore di avvalersi delle misure protettive del patrimonio, anche se esse sono disciplinate diversamente.
Difatti l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata sempre mediante la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
In cosa consistono dette misure?
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel Registro delle Imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, ne’ possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
L’adozione delle misure protettive consente, quindi, all’imprenditore di proteggere il proprio patrimonio da quelle azioni dei creditori, che possono compromettere lo svolgimento delle trattative e la ricerca di una soluzione volta al risanamento dell’impresa.
Le misure protettive devono essere oggetto di conferma da parte del tribunale[10], il quale con apposita ordinanza ne fissa la durata, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni, salva proroga necessaria per il buon esito delle trattative, fino ad una durata massima delle misure non superiore a 240 giorni.
Inoltre, il legislatore prevede che, con la medesima istanza per la richiesta delle misure protettive, l’imprenditore possa dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti le norme del codice civile sulla riduzione del capitale sociale, nel caso di perdite superiori ad un terzo o che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2446, commi 2 e 3, c.c., art. 2447, art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c. e art. 2482-ter c.c) e sullo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma 1, n.4), c.c. e art. 2545-duodecies c.c.). Si tratta di una peculiare ipotesi di “autosospensione” dagli obblighi menzionati, essendo sufficiente una dichiarazione dell’imprenditore.[11]
Gli effetti della procedura
L’avvio della procedura di composizione negoziata produce molteplici effetti, che investono la sfera patrimoniale e fiscale dell’imprenditore, gli interessi dei creditori e dei terzi con i quali sono in corso rapporti contrattuali.
Effetti per l’imprenditore
Capacità e potere di disposizione
Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Quando sussiste la probabilità di insolvenza, l’imprenditore deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
La piena capacità rimane integra anche nel caso in cui l’imprenditore abbia intenzione di compiere atti di straordinaria amministrazione e pagamenti, non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
In tal caso, però, grava sull’imprenditore l’obbligo di informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di tali atti. L’esperto, quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.
Quando sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto, iscritto il proprio dissenso nel Registro delle Imprese, procede alla segnalazione al giudice perché il giudice valuti la revoca delle misure o l’abbreviazione della durata.
La nuova procedura esclude quindi l’intervento dell’autorità giudiziale, tranne che in un caso.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto, su istanza del debitore, è, difatti, richiesta l’autorizzazione del tribunale[12] per il compimento di atti particolarmente delicati, quali i finanziamenti prededucibili, anche dai soci, e il trasferimento dell’azienda o di alcuni suoi rami, con esclusione dell’accollo ex lege dei debiti aziendali da parte dell’acquirente, di cui all’art. 2560 c.c.
Effetti fiscali
L’avvio della procedura comporta l’applicazione delle misure premiali di natura fiscale.
Dall’accettazione dell’incarico dell’esperto e sino alla conclusione della composizione negoziale, infatti:
- gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale;
- le sanzioni tributarie, per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termite, si riducono al minimo se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza;
- nel caso in cui le trattative si concludano con un contratto o con un accordo con uno o più creditori, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili per il pagamento di somme dovute per imposte sul reddito, ritenute alla fonte, iva e imposta regionale sulle attività produttive.
Effetti per i creditori
Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché essi siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti nel momento in cui sono stati compiuti.
Se, invece, l’imprenditore compie atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non in linea con le trattative e con le prospettive di risanamento e l’esperto ha manifestato e iscritto il proprio dissenso al loro compimento nel Registro delle Imprese, detti atti sono in ogni caso revocabili.
I finanziamenti prededucibili, e i trasferimenti di azienda o di uno o più rami, con esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali di cui all’art. 2560 c.c., se autorizzati dal tribunale[13], conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Sono, invece, revocabili gli atti, di cui all’art. 10 del decreto, stipulati in assenza di autorizzazione del tribunale.
Effetti per i terzi
L’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.
In mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.[14]
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Presupposto[15] per la presentazione della proposta di concordato semplificato è la dichiarazione di insuccesso della procedura di composizione negoziata e di non attuabilità delle soluzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto (contratto, accordo, convenzione in moratoria o accordo di ristrutturazione) da parte dell’esperto nella relazione finale. In tal caso, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e alla medesima documentazione prevista per l’ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.267, ad eccezione del piano descrittivo delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta,[16] e chiedere l’omologazione del concordato medesimo al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale.
Il ricorso è pubblicato nel Registro delle Imprese.
Il tribunale, verificata la ritualità della proposta, nomina un ausiliario (e non un commissario), il quale dovrà confermare la fattibilità del piano[17], e ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato[18], i quali potranno proporre opposizione all’omologazione.
Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore e nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore.[19]
L’omologazione, in questo caso, richiede quindi qualcosa in meno rispetto alla fattispecie tradizionale: non rileva la convenienza del concordato rispetto al fallimento, ma l’assenza di pregiudizio per i creditori e l’idoneità di assicurare un’utilità (qualunque essa sia) a ciascun creditore.
Il decreto prevede inoltre un iter meno rigido e più rapido per l’esecuzione dei trasferimenti.
Difatti se il piano di liquidazione prevede un’offerta di trasferimento ad un terzo dell’azienda, di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore non dovrà rispettare la procedura competitiva, ma, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato[20], dovrà dare direttamente esecuzione all’offerta[21]; analogamente, se la vendita dovrà essere perfezionata prima dell’omologazione, sarà l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, a dare esecuzione all’offerta, previa autorizzazione del tribunale.
Effetti
Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono alcuni degli effetti previsti nell’ipotesi di ammissione al concordato preventivo, e cioè:
- la gestione “controllata” dei beni: il richiamo all’art. 167 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 consente al debitore di conservare l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa; ma per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria[22];
- il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e di acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori, di cui all’art. 168 del r.d. 16 marzo 1942 n.267;
- la cristalizzazione dei crediti, la loro scadenza anticipata e la sospensione degli interessi e gli ulteriori effetti nei confronti dei creditori di cui agli articoli 111 e 169 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.[23]
Il concordato semplificato si distingue, quindi, nettamente dal concordato preventivo, per la celerità e la snellezza del procedimento.
La domanda non è volta all’ammissione della procedura, ma direttamente all’omologazione del concordato, essendo completamente assente la fase di votazione dei creditori.
Si prescinde dalla presenza di un giudice delegato, di un commissario giudiziale e di un professionista che attesti, in una relazione, la veridicità dei dati aziendali e la percentuale di soddisfacimento assicurata di creditori.
Non vi è necessità di precisazione nella proposta dell’utilità specifica per ciascun creditore, ma è sufficiente che la “proposta assicuri comunque una [generica] utilità a ciascun creditore”.
Sono, inoltre, ridotti l’intervento e la rilevanza del ceto creditorio: non è prevista la suddivisione dei creditori in classi, non c’è adunanza, né voto dei creditori, non è richiesto il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari, né è contemplata la possibilità di presentare proposte concorrenti da parte dei creditori, ai sensi dell’art. 163 della legge fallimentare.
Infine sono più limitati i casi in cui è possibile accedere al concordato semplificato: non si può infatti far ricorso a tale procedura senza un preventivo passaggio dalla composizione negoziata o in caso di mancato avvio delle trattative.
Note
[1] Cesare F., La nuova composizione negoziata della crisi e il concordato liquidatorio semplificato, in www.ilfallimentarista.it, 2021.
[2] E’ chiaro l’intento distruttivo del decreto sull’originaria formulazione del Codice: l’eliminazione del profilo pubblicistico dell’allerta, della segnalazione esterna da parte dei creditori qualificati e della rilevanza di indici e indicatori di crisi e l’affidamento dell’attivazione della procedura all’iniziativa del debitore e la scarsa credibilità della figura dell’esperto tracciano un quadro incongruamente asimmetrico in danno dei creditori, senza prevedere misure di contrasto ai possibili abusi del debitore: Lamanna F., Nuove misure sulla crisi d’impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi, recitando il “de profundis” per il sistema dell’allerta, in www.ilfallimentarista.it, 2021
Il d.l. 24 agosto 2021 n.118 determina lo “spostamento del baricentro istituzionale dal tribunale alla Camera di Commercio e […] la netta volontà del Legislatore di degiurisdizionalizzare le procedure di risanamento, nonché l’intervento alquanto accidentale dell’autorità giudiziaria e l’assenza del pubblico ministero”: Morri S., La composizione negoziata della crisi di cui al d.l. 118/2021: un rapido quadro e alcune riflessioni critiche, in www.ilfallimentarista.it, 2021.
[3] Non si tratta di una procedura concorsuale, in quanto manca l’interlocuzione con l’autorità pubblica, con finalità protettive nella fase iniziale e di controllo in quella finale, il coinvolgimento formale di tutti i creditori e una qualche forma di pubblicità della procedura: Ambrosini S., La nuova composizione negoziata: caratteri e presupposti, in www.ilcaso.it, 2021; Ceccherini E., Nuove esigenze di negoziazione e risoluzione della crisi, in www.ilfallimentarista.it, 2021.
[4] L’art. 17 del decreto prevede che anche le imprese sotto soglia, cioè quelle che posseggono congiuntamente i requisiti di cui all’art.1 del r.d. 16 marzo 1942 n.267, possono chiedere la nomina dell’esperto, presentando la relativa istanza all’OCCI oppure al segretario della Camera di Commercio.
[5] Ai sensi dell’art. 15 del decreto, tuttavia, l’organo di controllo societario può segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza. L’organo amministrativo deve successivamente riferire in ordine alle iniziative intraprese. Durante le trattative resta fermo il dovere di vigilanza dell’organo di controllo. La tempestiva segnalazione e la vigilanza sulle trattative sono valutate ai fini dell’esonero e della limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2407 c.c.
[6] La piattaforma telematica nazionale è accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definite nell’allegato al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto- legge 24 agosto 2021 n. 118.
All’istanza di nomina dell’esperto vengono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono adottare; l’elenco dei creditori, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e le certificazioni sulla situazione debitoria tributaria, complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate e contributiva, e un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia.
[7] Nell’elenco possono iscriversi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro che hanno maturato una determinata anzianità di servizio, esperienza e comprovata formazione o soggetti non iscritti in albi professionali che abbiano svolto funzioni di amministrazione, controllo e direzione in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione, e che posseggono i requisiti di indipendenza e professionalità dei sindaci di cui all’art. 2399 c.c..
[8] A differenza che nel procedimento di allerta esterna disciplinato nel Codice della Crisi, non vi sono conseguenze derivanti dalla archiviazione: non c’è segnalazione al PM.
[9] L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. L’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive e l’adozione dei provvedimenti cautelari o per ottenere l’autorizzazione a stipulare finanziamenti prededucibili.
[10] L’imprenditore, quando formula l’istanza di applicazione delle misure, deve, nello stesso giorno, presentare ricorso al tribunale per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per portare a termine le trattative. Il tribunale fisserà l’udienza per ascoltare le parti e l’esperto e per procedere agli atti istruttori indispensabile in relazione ai provvedimenti. L’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure. La mancata fissazione dell’udienza da parte del giudice nei termini di legge determina la cessazione degli effetti protettivi delle misure. Il giudice può anche revocare le misure protettive o abbreviarne la durata, quando non assicurano il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio subito dai creditori.
[11] La possibilità di derogare al principio “ricapitalizza o liquida” trova applicazione anche nella disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel procedimento di composizione assistita di cui all’art. 20 del CCII. La differenza tra la norma in esame e l’art. 20 CCII risiede nel fatto che, in questo caso, la sospensione è l’effetto diretto della dichiarazione dell’imprenditore, senza che in alcun modo incida la successiva decisione del tribunale sulla conferma, proroga o revoca delle misure protettive. La sospensione viene meno soltanto per effetto dell’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata o della conclusione delle trattative: Panzani L, Il d.l. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del Covid, in ildirittodellacrisi.it, 2021.
[12] Il tribunale verifica la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
[13] La revocabilità o meno degli stessi dipende dalla sussistenza o meno dell’autorizzazione giudiziale.
[14] Una disposizione siffatta assicura il rispetto dei principi costituzionali solidaristici e consente al giudice di “varcare lo steccato dell’autonomia contrattuale. […] Il criterio della buona fede si traduce per il giudice in strumento di controllo modificativo od integrativo dello statuto negoziale, in funzione di garanzia dell’equilibrio giusto tra opposti interessi”: Leuzzi S., Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal d.l. n.118 del 2021, in ildirittodellacrisi.it, 2021.
[15] Un primo orientamento dottrinale configura il concordato semplificato come procedura di natura concorsuale, in quanto caratterizzato dal controllo del tribunale, dell’omologazione e del rispetto della par condicio creditorum: Ambrosini S., Il concordato semplificato: primi appunti, in www.ilcaso.it, 2021; Bottai L.A., La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato, in ildirittodellacrisi.it, 2021. Una prima analisi del decreto, infatti, suggerisce una qualificazione del concordato semplificato come tipo concorsuale a sé e non come sottotipo di concordato preventivo: Ambrosini S., Il concordato semplificato: primi appunti, in www.ilcaso.it, 2021.
[16] Si tratta di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, dello stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dell’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
[17] L’ausiliario vigila altresì sulla condotta dell’imprenditore e sull’adempimento del concordato.
[18] I creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto potranno proporre opposizione all’omologazione, costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.
[19] Si applica, in quanto compatibile, l’art. 182 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, che sancisce la nomina da parte del tribunale del comitato dei creditori e la determinazione delle modalità di liquidazione e che rinvia all’applicazione, ove compatibili, degli articoli da 105 a 108 ter del r.d. 16 marzo 1942 n.267.
[20] La verifica di diverse soluzioni sul mercato si può realizzare interpellando i competitors del debitore o pubblicando un annuncio sui siti specializzati o sui quotidiani nazionali: Bottai L.A., La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato, in ildirittodellacrisi.it, 2021. In altre parole, viene archiviato “il paradigma rigido della gara sull’offerta più alta, per approdare al sondaggio a schema libero del mercato”: Leuzzi S., Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal d.l. n.118 del 2021, in ildirittodellacrisi.it, 2021.
[21] Alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 c.c..
[22] Nel concordato ordinario, si tratta del giudice delegato, la cui nomina non è però prevista nel concordato semplificato: presumibilmente, l’autorizzazione compete al tribunale, che, ai sensi dell’art. 19 del decreto, deve rilasciare anche l’autorizzazione per la vendita del complesso aziendale o di rami di essa o di singoli beni, prima dell’omologazione: Bozza G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n.118 del 2021, in ildirittodellacrisi.it, 2021.
[23] Si applicano, altresì, le disposizioni previste nel concordato preventivo in materia di revoca dell’ammissione al concordato di cui all’art. 173, di effetti per i creditori, di cui all’art. 184, di esecuzione, risoluzione e annullamento di cui agli artt. 185 e 186 e di sanzioni penali in caso di occultamento e dissimulazione dell’attivo ed omissione dolosa dei credito di cui all’art. 236 del r.d. 16 marzo 1942 n.267.
AUTORE

Notaio in San Martino in Rio (Reggio-Emilia). Nell’aprile 2010 si laurea con lode presso la Luiss “Guido Carli”. Già avvocato del Foro di Roma, supera il concorso notarile indetto con D.M. 26 settembre 2014. E’ dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss “Guido Carli” nonché cultrice della materia di Diritto Commerciale nella medesima Università. Visiting researcher presso l’Università Ruprecht Karl di Heidelberg.