Con il d.l. n. 32/2019 (c.d. “Decreto sblocca cantieri”), convertito in legge n. 55/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2019) è stata nuovamente modificata la disciplina di riferimento dell’organo di controllo di s.r.l. prevista all’art. 2477, c.c.
La norma ha subito più interventi modificativi nel corso dell’ultimo anno, a partire dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6) con cui erano state significativamente ridotte le soglie in base alle quali scattava l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e nelle cooperative.
di Lucia Folladori, notaio in Chiavenna
Con l’ultimo intervento del Decreto Sblocca Cantieri – in controtendenza rispetto all’intervento di inizio anno – sono stati invece ri-aumentati i requisiti dimensionali di riferimento (a soglie comunque inferiori rispetto alla originaria disciplina di riferimento).
Cosa cambia?
Fermo l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando esercita il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti; e pur restando necessario il superamento per due esercizi consecutivi dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, per la redazione del bilancio in forma abbreviata – la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene ora obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Si prevede, infine, che l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti nuovi limiti (così disponeva già l’art. 379 del d.lgs. 14/2019 e recita l’attuale co. 3 dell’art. 2477 c.c.).
Si riporta una tabella di confronto delle modifiche apportate nell’ultimo anno all’art. 2477 c.c.
Disciplina previgente | Disciplina ex d.lgs. 14/2019 (in vigore dal 16.03.2019 al 17.06.2019) | Disciplina ex d.l. n. 32/2019 |
Ove tenuta alla redazione del bilancio consolidato | Idem | Idem |
Ove controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti | Idem | Idem |
Ove abbia superato per due esercizi consecutivi almeno 2 tra i tre seguenti requisiti | Ove abbia superato per due esercizi consecutivi almeno 1 tra i tre seguenti requisiti | Come nel d.lgs. 14/2019 |
a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000,00; | a) Totale dell’attivo patrimoniale: euro 2.000.000,00; | a) Totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.000.000,00; |
b) Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000,00; | b) Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 2.000.000,00; | b) Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000,00; |
c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. | c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. | c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. |
L’obbligo veniva meno nel caso in cui per due esercizi consecutivi non venivano superati due dei sopra indicati limiti. | L’obbligo viene meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei sopra indicati nuovi limiti | Come nel d.lgs. 14/2019 |
Analogamente a quanto previsto in base al d.lgs. 14/2019, l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo scatta considerando i due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, cioè gli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.
Entro quando?
Non è stata modificata invece la scadenza di riferimento: entro il 16 dicembre 2019 le s.r.l. che abbiano superato le soglie previste dal nuovo art. 2477, co. 3, c.c. devono necessariamente deliberare la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale.
Il termine è infatti rimasto immutato con riferimento ai nove mesi successivi alla scadenza del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ossia entro la mezzanotte del 16 dicembre 2019).
Entro tale scadenza, le s.r.l. che abbiano superato i predetti parametri dovranno quindi:
- adeguare il proprio statuto, passaggio non necessario nel caso in cui la clausola preveda un richiamo generico all’articolo 2477 c.c. o alle disposizioni del codice civile o alle “norme di legge”, senza menzionare nello specifico il contenuto della norma nella sua versione precedente;
- nominare il nuovo organo di controllo.
Quali sanzioni se non si provvede nei termini?
In mancanza di nomina nei termini – oltre alla possibilità per “qualsiasi soggetto interessato” di richiedere al Tribunale la nomina (già prevista nella originaria disciplina) – resta ferma la possibilità per il Conservatore del Registro delle Imprese il compito di segnalare l’inadempimento al Tribunale (come già previsto in forza del d.lgs. 14/2019).
La mancata convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dell’organo di controllo nel termine indicato espone l’organo amministrativo della s.r.l. “inadempiente” al rischio che sia comminata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2631, co. 1, c.c. (da 1.032,00 a 6.197,00 euro) e alla possibile denuncia al tribunale (art. 2409 c.c).
Si potrebbe inoltre discutere della efficacia delle delibere che presuppongono un’attività dell’organo di controllo, tra cui, in primis della delibera di approvazione del bilancio senza la relazione del sindaco.
Il ritorno forzato dell’organo di controllo che derivava dalla riduzione delle soglie operata dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 per molte società sembra quindi ridimensionato a opera dell’ultimo intervento legislativo.
Secondo quanto riportato in prime analisi, le società interessate dalla nomina obbligatoria dell’organo di controllo dovrebbero ridursi dalle originarie stimate 140.000 a circa 80.000 S.r.l. applicando i nuovi parametri (Cfr. Belluco-Marciano, Il “Decreto sblocca cantieri” – Nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle srl, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2019).
N.B. Aggiornamento: prorogato il termine per la nomina dell’organo di controllo

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