Sharia e successioni: la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Caso Molla Sali-Grecia)

Una recente sentenza dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo appare di particolare interesse per il caso concreto deciso e per richiamare al notaio il ruolo della detta Corte e gli effetti delle sue pronunce.
Con sentenza del 19 dicembre 2018 nel caso Molla Sali c. Grecia (ricorso n. 20452/14), la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Grecia per aver violato l’articolo 14 della CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

di Anselmo Barone e Giovanni Liotta


A ricorrere alla Corte europea era stata una donna, cittadina greca sposata con un membro della comunità musulmana della Tracia, la quale aveva ottenuto, per testamento del marito, redatto da un notaio secondo le norme del codice civile greco, l’intero patrimonio del coniuge. Secondo le due sorelle del de cuius, però, la redazione di un testamento pubblico risultava in contrasto con le norme dettate dalla sharia, vigenti per quella comunità in base ai trattati di Sevres del 1920 tra le forze alleate e l’impero ottomano e di Losanna del 1923, ratificati dalla Grecia e rimasti in vigore anche dopo l’adozione del vigente codice civile. Tanto il Tribunale di primo grado, quanto la Corte d’appello avevano accertato la sussistenza di una discriminazione inaccettabile fondata su convinzioni religiose. Al contrario, la Corte di Cassazione aveva ribaltato il verdetto, considerando come legge applicabile al soggetto in questione il diritto successorio musulmano, essendo quest’ultimo parte integrante del diritto interno e applicabile ai cittadini greci di confessione musulmana.
La donna, vistasi privata – per effetto della decisione di ultima istanza – di gran parte del patrimonio ereditario (in base alle norme successorie islamiche la moglie ha diritto ad un quarto dei beni del marito, ovvero ad un ottavo se questi lascia dei figli: R. ALUFFI, Famiglie trasnazionali, islam e diritto, Relazione al Convegno organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato a Vicenza l’1 luglio 2016 su Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. 1/2016, p. 274 e ss., spec. 275), si era quindi rivolta alla Corte di Strasburgo, lamentando che l’applicazione della sharia, malgrado il marito avesse fatto testamento nominandola come erede, costituisse una discriminazione ingiustificata incompatibile con il citato art. 14 della CEDU.
La Corte si è pronunciata a favore della ricorrente, sottolineando in primo luogo come l’anzidetto articolo 14 non abbia valenza indipendente, ma risulti strettamente legato al godimento di diritti e libertà; conseguentemente, ha considerato «l’interesse patrimoniale della ricorrente a succedere a suo marito, sufficientemente importante e legittimo per costituire un “bene” ai sensi della norma contenuta nel primo periodo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1» (§ 131). Con l’obiettivo di comprendere se vi fosse stata un’effettiva e ingiustificata differenza di trattamento da parte dello Stato greco, la Corte ha, quindi, fatto rientrare nella fattispecie dell’articolo 14 «le circostanze in cui i trattamenti sfavorevoli ad un individuo siano legate alla situazione o alla protezione di un’altra persona» (§ 134), concludendo che, nella specie, la ricorrente avesse subito un trattamento discriminatorio, ingiustificato e sproporzionato. Il Governo ellenico aveva ricondotto l’applicazione della sharia alla minoranza musulmana della Tracia alla necessità di osservare l’obbligo internazionale di tutela delle minoranze gravante sullo Stato. La Corte di cassazione greca, inoltre, aveva aggiunto che le disposizioni che tutelano la minoranza in questione «costituiscono un diritto speciale applicabile alle relazioni interpersonali», il quale non si rivela affatto contrario al principio di uguaglianza, né al diritto di ricevere una protezione giudiziaria, né all’articolo 6 della Convenzione. La Corte europea ha, però, disatteso i suesposti argomenti, osservando che «la conseguenza principale dell’approccio della Corte di cassazione […] è quella di ritenere che il testamento di un cittadino greco di confessione musulmana, redatto davanti ad un notaio, non abbia alcun effetto giuridico, poiché la sharia riconosce unicamente la successione ab intestato» (§ 148).
Una simile restrizione non trova spazio in altri ordinamenti di Paesi che hanno ratificato la CEDU e che rispettano le minoranze, tanto più che l’impossibilità della scelta di legge produce nella specie un effetto paradossale perché conduce a un risultato – quello di privare la moglie dell’eredità – che il de cuius non voleva e che, anzi, si appalesa in antitesi con la sua volontà.
Pur riconoscendo, poi, che la tutela delle minoranze sia di fondamentale importanza, la Corte ha ricordato, da un lato, le divergenze giurisprudenziali che sussistono tra i tribunali interni allo Stato, le quali «creano un’insicurezza giuridica incompatibile con le esigenze dello stato di diritto» (§ 153); dall’altro lato, ha richiamato la preoccupazione espressa da molteplici organismi internazionali in tema di applicazione della legge coranica ai greco-musulmani della Tracia occidentale e di discriminazioni, soprattutto per quanto concerne le donne e i bambini. «Lo Stato» – ha affermato la Corte – «non può assumere un ruolo di garanzia dell’identità minoritaria di un gruppo specifico a discapito del diritto dei membri di questo gruppo di scegliere se appartenere o meno ad esso, ovvero se seguire o meno i costumi e le norme di questo» (§ 156). Ogni cittadino deve quindi mantenere il diritto all’autodeterminazione, dovendo la scelta, di sottostare o meno al regime particolare di una data minoranza, essere libera. Non a caso l’articolo 3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle minoranze sancisce che nessuno svantaggio può derivare dalla sola circostanza di appartenere a una minoranza.
In definitiva, per la Corte europea la preclusione – per i soli appartenenti alla comunità musulmana – alla possibilità di optare per una legge diversa dalla sharia, costituisce non solo una discriminazione, ma anche una violazione di un principio d’importanza fondamentale nell’ambito della protezione delle minoranze, atteso che impedisce l’esercizio del diritto di non essere trattato, appunto, come minoranza.
Così riassunto il caso deciso dalla Corte di Strasburgo appare importante inquadrarne gli effetti nell’ambito dell’attività quotidiana del notaio chiamato a ricevere un atto che riguardi beni così ereditati o a ricevere un testamento in ipotesi analoga o riconducibile a quella del caso MOLLA SALI.
Diverso, infatti, è l’effetto di una decisione come quella in esame rispetto a quello di una sentenze della Corte di giustizia. Ma una tale diversità di effetti non implica che di una pronuncia della Corte di Strasburgo ci si possa disinteressare. E’ vero, infatti, che alle sentenze dalla Corte di giustizia del Lussemburgo va riconosciuta efficacia ultra partes ed erga omnes, ovvero il valore di ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme eurounitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia appunto erga omnes nell’ambito della intera Unione (così, da ultimo, Cass. n. 2468/16). Ed è, altresì, vero che considerazioni diverse parrebbero doversi trarre, almeno in principio, per le pronunzie della Corte europea dei diritti dell’uomo, i cui effetti, in base all’art. 46 della CEDU, sono vincolanti solo rispetto alle controversie nelle quali gli Stati sono parti (con efficacia limitata, quindi, inter partes). E tuttavia, nella giurisprudenza nazionale, si è di recente affermato che, “sebbene formalmente limitate al caso deciso, le decisioni della Corte di Strasburgo sono suscettibili di fornire delle linee-guida per quelli a venire, quando la violazione riscontrata sia stata commessa o in forza di una disposizione interna generale ed astratta o a fronte di una situazione fattuale ripetibile. Pertanto può ritenersi che il giudizio di violazione di un diritto fondamentale, sancito da una pronuncia della Corte Edu, sia suscettibile di sviluppi solo ove esso appartenga all’esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell’ambito di quel giudizio. Dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un giudizio che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che si propone come guida sia per la prevedibilità delle future decisioni, sia per le condotte degli Stati. E tanto più la sentenza CEDU è suscettibile di porsi come guida per casi analoghi, quanto più essa abbia reso evidenti i valori sottesi al paradigma legislativo delle disposizioni convenzionali” (così, Cass. n. 13435/16).
Del resto ciò è nel solco della lettura fornita dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007: il giudice nazionale, a differenza di quanto avviene con il diritto dell’Unione Europea, non può disapplicare direttamente la norma interna contrastante con le disposizioni della CEDU. Il giudice comune, in presenza di un contrasto tra la norma interna e quella della CEDU, deve cercare di risolvere l’antinomia mediante un’interpretazione della norma interna conforme alla Convenzione. Nell’ipotesi in cui vi sia un contrasto irriducibile tra le due disposizioni, il giudice deve verificare se la norma contenuta nella CEDU sia conforme alla Costituzione. Se la norma della CEDU rispetta la Costituzione, il giudice nazionale non può fare altro che sollevare la questione di legittimità della norma interna con riferimento all’art. 117 della Costituzione e della norma o delle norme CEDU interposte, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, cui compete di garantire l’uniformità dell’applicazione della CEDU mediante la sua interpretazione “centralizzata”.
La soluzione propugnata dalla Consulta (e recepita dal giudice comune: da ultimo, Cass. n. 2286/18) si basa su una differenza ontologica tra l’ordinamento dell’UE, il cui rilievo si colloca nell’alveo (e riceve la “copertura”) dell’art. 11 Cost. e il sistema della CEDU, inquadrabile nell’art. 117 Cost. Il primo riveste natura sovranazionale e le sue norme devono avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e di adattamento. Il sistema convenzionale, invece, è caratterizzato da un trattato internazionale multilaterale che, sia pur peculiare, non crea un ordinamento giuridico sovranazionale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.
E analogo è l’orientamento della Corte di Giustizia UE, la quale ha recisamente escluso che l’articolo 6, par. 3, del Trattato dell’UE, disciplini il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a fortiori determini le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale, precisando in particolare che esso “non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra il diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa” (così, in particolare, sentenze 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj e 26 febbraio 2013, C-617/10 Kerberg Fransson).
Il corollario pratico per l’operatore notaio è sufficientemente chiaro: una decisione della Corte di Strasburgo impone al notaio, in presenza di un contrasto tra la norma interna e quella della CEDU, di applicare la prima con una sua interpretazione conforme alla Convenzione. Ove ciò non sia possibile e non potendo il notaio sollevare la questione di legittimità costituzionale, come può e deve fare il giudice nello stesso caso, dovrà comportarsi per come a oggi fa per qualunque norma della cui legittimità costituzionale dubiti. In ogni caso, però, dovrà fornire tutta la consulenza necessaria e opportuna al cliente per informarlo sugli strumenti che questi ha a sua disposizione per conseguire in via giudiziaria la tutela di quei valori che, anche attraverso la CEDU e la “sua” Corte, il nostro ordinamento gli riconosce.

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Sharia e successioni: la decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Caso Molla Sali-Grecia) ultima modifica: 2019-03-07T10:18:48+01:00 da Redazione Federnotizie
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