Negli ultimi anni è stata richiesta al notaio con sempre maggiore frequenza la stipula di un atto costitutivo di società avente ad oggetto la coltivazione e la vendita di inflorescenze di canapa, più conosciuta nel linguaggio comune come “cannabis”. Analizziamo quindi le caratteristiche, i limiti e l’evoluzione della relativa normativa, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali.
di Gabriella Quatraro (notaio in Milano) e Giorgio Rusconi (avvocato in Milano)
- Introduzione
La pianta della canapa (Cannabis sativa) contiene oltre 80 cosiddetti cannabinoidi, i quali presentano la struttura chimica dei terpenfenoli e si trovano esclusivamente nella canapa. Nella pianta i cannabinoidi sono presenti prevalentemente come acidi carbossilici.
Il cannabinoide più importante nonché il più studiato è il tetraidrocannabinolo (c.d. THC), responsabile dell’effetto psicotropo della cannabis.
Un altro importante cannabinoide, presente nella pianta in maggiori quantità, è il cannabidiolo (c.d. CBD), il quale, contrariamente al THC, non ha analogo effetto psicoattivo. Interagisce con vari recettori e apparentemente riduce anche l’effetto psicotropo del THC. Tra i suoi potenziali effetti terapeutici, esercita un’azione antiossidante, antinfiammatoria, anticonvulsivante, antiemetica, ansiolitica, ipnotica o antipsicotica.
Il CBD non può essere aggiunto a qualunque preparato o pubblicizzato in maniera arbitraria. Infatti, affinché un prodotto possa essere commercializzato legalmente, deve essere conforme alla legislazione in base alla quale viene immesso in commercio.
Come noto, l’offerta di prodotti contenenti CBD è molto ampia. Essa comprende materie prime, quali fiori ovvero polvere di canapa ad alta concentrazione di CBD, estratti in forma di oli o paste com’anche prodotti pronti per l’uso, quali capsule, integratori alimentari, liquidi per sigarette elettroniche, gli articoli con succedanei del tabacco, oli profumati, gomme da masticare e pomate, a volte proposti come prodotti per la cura del corpo.
In commercio si trovano spesso materie prime contenenti CBD senza una destinazione d’uso. Non sono qualificabili in maniera univoca poiché se ne possono ricavare prodotti diversi con diversa destinazione d’uso, a loro volta soggetti a legislazioni differenti.
Una classificazione delle materie prime a base di CBD senza conoscere il dosaggio del prodotto finale e della destinazione d’uso non è possibile. La situazione può essere paragonata a quella della caffeina o della nicotina: nonostante l’azione farmacologica, tali sostanze trovano applicazione in diverse categorie di prodotti. Ad esempio, determinate materie prime possono essere usate legalmente anche per la produzione di oli profumati.
Tra le materie prime contenenti CBD in vendita troviamo ad esempio:
- fiori di canapa ad alta concentrazione di CBD (concentrazione totale di THC [THC e THC-A] < 1% non soggette alla legge sugli stupefacenti);
- paste ed estratti ad alta concentrazione di CBD;
- CBD puro.
- La legge n. 242/2016.
Il primo provvedimento normativo in materia è stato introdotto con la l. 2 dicembre 2016, n. 242, rubricata “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La legge rappresenta un primo tentativo finalizzato alla valorizzazione delle tante potenzialità e dei numerosi impieghi della canapa nei settori dall’alimentazione, della cosmetica, dei trattamenti terapeutici e della produzione di materie prime e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori.
In particolare l’art. 1 della legge così dispone: “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.
Il comma 2 dell’art. 1 precisa inoltre che “La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
La tabella indicante le varietà di canapa registrate in Europa che possono essere legalmente coltivate anche in Italia si può trovare a questa pagina (selezionare “Agricultural plant species”, sezione “Species”, “A – 85 Hemp – Cannabis Sativa”).
La coltivazione delle varietà di canapa sopra indicate è consentita senza necessità di autorizzazione se la percentuale di THC (vale a dire di contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo) è compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.
Va comunque segnalato che, nonostante la legge non contenga alcun riferimento, il Ministero dell’Interno ha comunque sottolineato come formalmente tale norma non abbia determinato il venir meno degli obblighi imposti al coltivatore dalla circolare MIPAAF n. 5/2009 inerente la necessità della presentazione della dichiarazione di semina presso i locali posti di Pubblica Sicurezza.
In merito ai controlli ed alle sanzioni, l’art. 4 della legge dispone che il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. I controlli vengono svolti a campione, secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).
Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, saranno tenuti ad eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
Qualora infine all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità sarà posta a carico dell’agricoltore che avrà rispettato le prescrizioni della legge.
Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento.
Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 sempre dell’art. 4, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. In questo caso sarà esclusa la responsabilità dell’agricoltore.
La coltivazione della canapa deve, tuttavia, configurare una coltivazione conforme agli scopi della legge, menzionati nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell’art. 1 che così recita: “Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca”.
Ciò sembra essere confermato dal testo del comma 2 dell’art. 2, a mente del quale “dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo”.
Si veda anche la risposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. DGSAN.P.I. 8.d. – 0015314-P del 22 maggio 2009 avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti a base ii semi di canapa per l’utilizzo nei settori dell’alimentazione umana.
Vista la delicatezza del settore, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato una circolare al fine di chiarire la portata e le regole di attuazione dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242.
- La giurisprudenza in materia.
Di recente la suprema Corte, ed in particolare le Sezioni Unite Penali, sono intervenute sul tema stabilendo nella pronuncia del 19 dicembre 2019 che non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica.
Prima della Suprema Corte anche la Consulta, chiamata in causa nel 2016, in riferimento a una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Brescia, aveva affrontato la questione, riaffermando il divieto di coltivazione di cannabis, la cui violazione risultava perseguibile penalmente, ed indipendentemente dal quantitativo delle piantine e del principio attivo, comprendendo nel divieto ogni ipotesi di coltivazione finalizzata all’impiego personale: la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti veniva considerata idonea a minacciare il bene della salute dei singoli, per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di realizzare, anche solo in via potenziale, più opportunità di spaccio di droga.
La Corte di Cassazione, in un primo tempo, in linea con la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, ne aveva condiviso i principi giuridici, sostenendo che la coltivazione di marijuana, seppur in dosi esigue, ed in ogni caso, risultava ascrivibile all’alveo penale, ed indipendentemente dallo stato in cui era trovata la piantagione al momento dei controlli da parte delle autorità. Già nel 2008 le Sezioni Unite avevano ritenuto, quindi, che coltivare la cannabis costituisse reato indipendentemente dal fatto che il prodotto fosse destinato ad uso esclusivamente personale: e questo perché nella fattispecie di coltivazione (punibile fin dal momento di messa a dimora dei semi) ravvisavano una notevole «anticipazione» della tutela penale rispetto al «pericolo del pericolo» di incrementare le occasioni di cessione della sostanza e lo spaccio dello stupefacente.
Le Sezioni Unite penali, invece, hanno ribaltato la posizione, affermando come principio di diritto che: “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Alla luce di quanto fino ad ora analizzato, si più concludere affermando che la sola commercializzazione di infiorescenze non è consentita, integrando una simile condotta la cessione di sostanza stupefacente come tale proibita dal Testo Unico Stupefacenti. Cosa diversa è la vendita di un prodotto semilavorato della canapa ovvero di un prodotto che rientri nel novero di quelli indicati nell’art. 2 comma 2, tra i quali sembra possano includersi prodotti finalizzati al collezionismo derivanti da coltivazioni con finalità didattiche e dimostrative.
- Obblighi del coltivatore.
L’art. 3 della l. 242, relativo agli obblighi del coltivatore, stabilisce che “Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente”.
È quindi opportuno, anche nel caso di acquisto di piante di cannabis dall’estero, conservare tutto ciò che viene spedito a corredo del prodotto, ad esempio fattura di acquisto, cartellino della pianta, certificati rilasciati dal venditore circa la quantità di principio attivo presente nella pianta al momento dell’acquisto, indicazione della varietà della pianta acquistata.
La disciplina come è possibile notare è estremamente sintetica e sarà rimessa ad ogni forma prudenziale del coltivatore nel garantire la tracciabilità della filiera del prodotto. Ad esempio non è stabilito alcun obbligo di indicazione, né alcuna forma di pubblicità, delle singole particelle di terreno in cui vengono piantate le sementi.
Un altro aspetto interessante da analizzare è quello della possibilità di fare i cloni dalle talee, sia nel caso siano registrate che non registrate, una volta acquistate, importate e coltivate, continuando in questo modo i cicli produttivi senza ogni volta importare le talee.
Per taleaggio s’intende l’azione di produrre cloni di piante derivate da una o più piante madre. Si possono clonare piante con gli obiettivi più vari: per effettuare test di crescita e per determinarne il sesso, per diffondere o per mantenere negli anni le genetiche, per avere più cicli della stessa pianta, per avere una fioritura primaverile ovvero per aumentare la fioritura estiva da piante.
Le piante di cannabis sativa, oggetto di taleaggio, devono essere esclusivamente quelle presenti nell’elenco ufficiale delle sementi coltivabili in Italia e in Europa (Specie A-85), con un tenore di THC inferiore al limite di legge, quindi legalmente commerciabili.
Per quanto concerne l’attività di taleaggio delle specie di cannabis previste dalla normativa italiana ed europea, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 242/2016, il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa che deve essere finalizzata alla “coltivazione e alla trasformazione”. Da ciò, quindi, è possibile sostenere che il taleaggio può trovare giustificazione in una delle destinazioni di cui all’art. 2 della l. in questione, purché sempre nel rispetto delle procedure previste per la coltivazione c.d. semplice e, quindi, sempre corredata dalla certificazione ufficiale costituita dal cartellino.
In conclusione, i composti in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
A tal proposito l’art. 7 della l. 242, in merito alla riproduzione della semente, stabilisce che “Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.
- Oggetti sociali.
In conclusione, alla luce di quanto fino ad ora analizzato, si possono ipotizzare alcuni possibili oggetti sociali di società.
1) La società ha per oggetto le seguenti attività:
– il commercio, l’acquisto e la vendita, l’import/export, all’ingrosso e/o al dettaglio, con ogni mezzo, on line mediante e-commerce, telemarketing e altri mezzi, telematici e non e/o su catalogo e/o per corrispondenza, di tutti i prodotti regolati dalla l. 2 dicembre 2016 n. 242 e s.m.i. per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e, in via esemplificativa: prodotti a base di canapa, terapeutici, alimentari e non, di erboristeria, cosmesi e profumeria, olio di canapa;
– prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio quali: semi e piante di canapa e spezie di ogni tipo, semi e bulbi di ogni tipo, sementi da orto e da frutto, semi biologici, terra in genere, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, pesticidi;
– la produzione, nel rispetto della normativa di legge, in campi (outdoor) e/o in ambiante protetto (serre, impianti indoor) di piante di canapa, l’essicazione e il confezionamento, nelle bio masse, nonché la realizzazione, l’installazione, l’assistenza e la manutenzione di impianti indoor.
2) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
– il commercio all’ingrosso ed al dettaglio, anche elettronico, di infiorescenze di prodotti derivati dalla canapa, piante, talee, semi di canapa o cannabis indica, sativa e ruderalis o ibrida contenenti CBD e THC nel rispetto e nei limiti di legge; la vendita di prodotti correlati alla canapa;
– l’organizzazione di eventi ed iniziative promozionali ed in formative sulle proprietà della canapa; la produzione, coltivazione e trasformazione di piante di canapa.
Società s.r.l. agricola
La società ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole e di quelle connesse previste dall’art. 2135 c.c., precisando che nelle stesse vanno ritenute comprese:
a) la coltivazione di fondi agricoli, destinati a varie forme di coltivazione e, in special modo, a quella della canapa industriale, ai sensi della l. 2 dicembre 2016 n. 242 e per i fini e le destinazioni espressamente indicate dall’art. 2 della stessa – nessuna esclusa – e, comunque, anche per tutte quelle destinazioni, che, pur non essendo espressamente previste dalla norma richiamata, non appaiono dalla stessa vietate, escluse o sanzionate e non risultano riconducibili alla previsione di cui agli artt. 17, 26, 73 e segg. D.P.R. 309/90:
b) l’orticoltura,
c) la floricoltura,
d) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti con la coltivazione indicata sub a),
e) le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le valorizzazioni del territorio rurale e forestale, ai sensi del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, svolte su fondi di proprietà dei soci, oppure assunti in affitto o in comodato oppure in compartecipazione stagionale dalla società, ovvero dai singoli soci,
f) le attività di esercizio della vendita dei prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda, così come regolamentata dal d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4,
g) la produzione e la cessione di energie elettrica o calorica derivata da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
h) la conduzione di aziende agricole o agrituristiche,
i) l’acquisto, la vendita, la permuta, l’assunzione e la concessione in affitto ed in enfiteusi, la bonifica, il miglioramento, la coltivazione e la gestione di fondi rustici ed immobili agricoli,
j) l’importazione, l’esportazione, nonché l’acquisto e, comunque, la commercializzazione e la vendita diretta, sia all’ingrosso, sia al dettaglio dei prodotti della coltivazione della canapa industriale che siano provenienti da paesi esteri appartenenti sia alla UE, che extracomunitari, pur nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti in generale dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242.
La società potrà svolgere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale.
In altri termini le operazioni ritenute funzionali allo svolgimento dell’attività esclusiva sono compatibili con l’oggetto sociale in quanto dette attività strumentali non connotano l’oggetto sociale medesimo, come anche previsto dalla circolare n. 50E del 1° ottobre 2010 dell’Agenzia delle Entrate.
- Cannabis e alimenti.
Da tempo, accanto ai prodotti cosmetici o da “collezione”, gli shop dedicati ai prodotti derivanti dalla canapa nonché i supermercati espongono un certo numero di prodotti alimentari che contengono canapa tra gli ingredienti: pasta con farina di canapa, pesto alla canapa, miele al CBD, bevande arricchite con canapa.
Come anticipato, ai sensi comma 2 dell’art. 2 della l. 242 del 2016, dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere, inter alia, alimenti prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori.
Nel cibo si usano prevalentemente i semi o i derivati dai semi, che non contengono THC, se non in tracce, a causa di eventuali contaminazioni con le infiorescenze. I semi possono essere impiegati tal quali oppure per produrre olio o farina per ottenere pane o pasta. Tuttavia, fino a poche settimane fa, la normativa risultava incompleta, perché mancava un regolamento che precisasse il tenore massimo di THC tollerato nelle diverse categorie di alimenti.
A tal proposito, il 15 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 4 novembre 2019, che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale, facendo seguito allo schema di decreto notificato dal Governo italiano alla Commissione Europea nell’ottobre 2018.
Il decreto definisce:
- canapa: la pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6, del reg. UE 1307/2013;
- alimenti derivati dalla canapa: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2283 (c.d. Regolamento Novel Food).
Questi gli alimenti ammessi e i limiti massimi previsti dal decreto:
- semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/kg;
- olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/kg;
- integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/kg.
L’elenco degli alimenti derivati dalla canapa, come successo con l’opinione dell’Istituto Superiore di Sanità del 2009, considera i semi, la farina e l’olio da essi ottenuti. Tuttavia, è bene segnalare che le infiorescenze (sulle quali si tornerà a breve) vengono trascurate senza alcuna ragione, in considerazione del fatto che la loro immissione in commercio non potrebbe comunque venire ostacolata, essendo peraltro lo stesso decreto a riconoscere espressamente l’applicazione del principio di libera circolazione delle merci (art. 7).
Per alimenti diversi, infine, è prevista l’applicazione dell’art. 2 del regolamento CE n. 1881/2006 sui tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
Le predette soglie si applicano, come ovvio, fino all’adozione di eventuali disposizioni dell’Unione Europea.
- (Segue.) Novel food tra CBD e THC.
Per ciò che concerne il CBD, a livello normativo non esistono elementi che consentano di classificare l’ammissibilità – o la non ammissibilità – del CBD come ingrediente alimentare.
Come già scritto, l’unico limite preso in considerazione all’interno della legislazione nazionale, essendo la linea di demarcazione tra prodotti leciti e prodotti illeciti, è il limite del THC. Inoltre, il CBD non è previsto come sostanza soggetta a controlli.
Ad oggi, le autorità italiane hanno affrontato l’argomento come segue:
- il Ministero della Salute – DG Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico – Ufficio Narcotici, ha confermato che il CBD non costituisce una sostanza sanzionata dal D.P.R. n. 309 del 1990 e che risulta essere sostanza attiva di almeno quattro medicinali attualmente in commercio. Alla luce di ciò, è opinione del Ministero che il CBD debba essere considerato come un medicinale;
- il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 “Disciplina dell’uso negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” consente di utilizzare come integratore alimentare semi e olio derivati dalla cannabis sativa.
A livello europeo, tuttavia, è bene segnalare l’inserimento della predetta sostanza all’interno del c.d. Novel Food Catalog, strumento informale, che elenca i prodotti vegetali, animali e altre sostanze soggette al Regolamento Novel Food.
Brevemente, un “nuovo alimento” è definito come un alimento che non è stato consumato in misura significativa all’interno dell’UE prima del 15 maggio 1997. I “nuovi alimenti” possono essere alimenti innovativi, alimenti prodotti utilizzando nuove tecnologie e processi di produzione, così come alimenti che sono, o sono stati, tradizionalmente consumati al di fuori dell’UE. In generale, gli operatori del settore alimentare possono immettere liberamente un nuovo prodotto alimentare sul mercato dell’UE solo dopo che l’autorizzazione del nuovo prodotto da parte della Commissione europea la quale, di conseguenza, aggiornerà l’elenco dei nuovi prodotti alimentari dell’UE.
Un alimento o ingrediente è autorizzato solo se soddisfa i criteri di cui all’art. 7 del menzionato regolamento e, segnatamente, se si dimostra sicuro, non svantaggioso dal punto di vista nutrizionale e non trae in inganno il consumatore.
Ebbene, il 17 gennaio 2019, la Commissione Europea ha aggiornato il Catalogo, inserendovi gli estratti di Canapa sativa L. e i prodotti derivati contenenti cannabinoidi, ora considerati come novel food, sulla base del fatto che, ad oggi, non sarebbe stata dimostrata una storia di consumo, indipendentemente dai livelli di sostanza. Di conseguenza, tutti gli estratti di canapa e i prodotti derivati contenenti cannabinoidi (inclusi THC e CBD) sono ora considerati dalla Commissione Europea come nuovi prodotti alimentari.
Ciò detto, va comunque sottolineato che il catalogo dei nuovi prodotti alimentari non è giuridicamente vincolante, ma utilizzato come riferimento dalle autorità degli Stati membri ai fini del Regolamento (UE) 2015/2283.
L’emanazione, da parte del legislatore italiano, del decreto che fissa i limiti di THC nei prodotti alimentari, ci fa certamente comprendere la volontà di non considerare – almeno il THC – come nuovo alimento.
- (Segue.) Le infiorescenze: tisana o reato?
Successivamente all’entrata in vigore della l. n. 242/2016, diverse imprese presenti sul territorio nazionale ed operanti nel settore alimentare o cosmetico hanno posto sul mercato infiorescenze di Cannabis idonee alla preparazione di decotti e tisane, aventi percentuali di principio attivo psicotropo THC inferiore allo 0,6%, tali da rendere il prodotto commerciabile e quindi legale, ritenendo che la liceità della coltivazione comportasse ipso facto la libera vendita di tali prodotti sul mercato.
Tuttavia, la lettera della legge, nonché la sostanziale identità – quanto meno visiva – tra prodotto lecito e sostanza drogante, ha comportato non poche problematiche, che hanno dapprima investito l’autorità inquirente e, in un secondo momento, la Suprema Corte di Cassazione, ove il contrasto si è recentemente proposto in tutta la sua urgenza.
Sono emersi due orientamenti in proposito. Il primo, più restrittivo, poggia sulla considerazione che la coltivazione di sostanze stupefacenti sia illecita a prescindere dalla concentrazione di THC, sicché le disposizioni della l. n. 242/2016 – che, come detto, consentono a determinate condizioni la coltivazione di Cannabis – devono ritenersi norma eccezionale, non estensibile analogicamente ad altre condotte, i.e. la commercializzazione di alimenti se non da parte del coltivatore diretto.
Di parere opposto, le pronunce di alcuni G.I.P. che hanno rigettato le richieste di sequestro avanzate dai Pubblici Ministeri, ritenendo che la l. n. 242/2016 abbia creato una finestra di liceità che non può non riverberarsi sulla commercializzazione dei prodotti della coltivazione medesima.
Tale ultimo orientamento è stato recentemente corroborato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 31 gennaio 2019, la quale ha confermato la liceità della commercializzazione dei prodotti derivanti da coltivazioni di Canapa Sativa L. che rispettano la normativa vigente, prendendo in considerazione proprio le infiorescenze. Secondo i Giudici, infatti, per la questione in esame vale il principio generale secondo il quale “la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi”.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte sono tornate sull’argomento durante il mese di luglio, sancendo definitivamente la penale rilevanza della commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa, al di fuori delle linee guida dettate dalla l. 242/2016.
I giudici hanno stabilito, in particolare, che la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della l. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa (Cass. pen., SS.UU., 10 luglio 2019, ud. 30 maggio 2019, n. 30475).
Risulta chiaro, anche successivamente all’emanazione del decreto del 4 novembre 2019, che le infiorescenze rimangono un argomento “spinoso”, probabilmente in considerazione della forma del prodotto. Ci chiediamo tuttavia come potrà essere trattata la merce proveniente dagli altri Stati membri ove la legislazione permette la vendita di infiorescenze ed oli quali tisane e/o preparati da aggiungere ad altri alimenti.

AUTORE

Gabriella Quatraro è notaio dall’anno 2004. Ha esercitato la professione presso la sede di Vercelli, Bollate e dall’anno 2009 di Milano. Ha insegnato alla scuola del Notariato di Milano presso il Corso “Contratto in generale”. Si occupa principalmente di diritto societario e di operazioni straordinarie.