Scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente: le semplificazioni nelle operazioni infragruppo

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Sommario. 1. Dalla tipizzazione dello scorporo alla beneficiaria preesistente – 2. Il problema delle semplificazioni – 3. Relazione degli amministratori e relazione degli esperti – 4. La situazione patrimoniale – 5. La competenza dell’organo amministrativo – 6. Il diritto di recesso – 7. Un cenno al regime fiscale – 8. Conclusioni.


La modifica dell’art. 2506.1 c.c. introdotta dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 ha definitivamente superato due dei principali dubbi sorti all’indomani dell’introduzione della scissione mediante scorporo: l’operazione può oggi avere ad oggetto l’intero patrimonio della società scissa o una sua parte e può essere realizzata non soltanto a favore di società di nuova costituzione, ma anche di società preesistenti.

Il riconoscimento legislativo di quest’ultima possibilità, già anticipato dalla prassi notarile, apre tuttavia una questione ulteriore e di notevole interesse operativo: quale disciplina procedimentale deve applicarsi quando la beneficiaria preesistente sia interamente posseduta dalla società scissa?

La risposta non è immediata. Il correttivo del 2025 ha infatti espressamente circoscritto alcune delle semplificazioni proprie dello scorporo all’ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione. Ciò non significa, tuttavia, che lo scorporo a favore di una controllata totalitaria debba necessariamente seguire il procedimento ordinario. Al contrario, la struttura dell’operazione consente di ricondurla, per diversi profili, alla logica delle fusioni e scissioni semplificate caratterizzate dall’assenza di un rapporto di cambio economicamente rilevante.

È su questo terreno che assumono particolare importanza gli orientamenti elaborati dal Consiglio Notarile di Milano.

1. Dalla tipizzazione dello scorporo alla beneficiaria preesistente

La scissione mediante scorporo è stata introdotta nel codice civile dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121.

Nella formulazione originaria, l’art. 2506.1 c.c. descriveva un’operazione nella quale una società assegnava parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione, ricevendone direttamente le relative azioni o quote.

La caratteristica essenziale dello scorporo risiede proprio in questa particolare destinazione delle partecipazioni: diversamente dalla scissione ordinaria, le partecipazioni della beneficiaria non vengono attribuite ai soci della scissa, bensì alla stessa società scissa. I soci continuano quindi a partecipare direttamente nella scissa e, attraverso questa, soltanto indirettamente nella beneficiaria.

L’istituto si colloca così in una posizione peculiare rispetto alla scissione tradizionale e al conferimento. Del conferimento presenta il risultato economico consistente nella sostituzione, all’interno del patrimonio del soggetto disponente, dei beni trasferiti con una partecipazione; della scissione conserva invece la natura e la disciplina dell’operazione straordinaria, con le relative regole di successione patrimoniale e tutela dei creditori.

Già prima dell’intervento legislativo del 2025, la Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano aveva ritenuto ammissibile lo scorporo anche a favore di beneficiarie preesistenti. L’orientamento aveva inoltre chiarito che l’operazione può avere ad oggetto singole componenti patrimoniali, senza che sia necessario il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, e che, salvo particolari fattispecie, non richiede la relazione di stima prevista dagli artt. 2343 o 2465 c.c.

Il D.Lgs. n. 88/2025 ha recepito sul primo punto l’indicazione proveniente dalla prassi, modificando l’art. 2506.1 c.c. Il testo vigente consente infatti alla società di assegnare l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione, ricevendo essa stessa le relative partecipazioni.

L’intervento ha dunque definitivamente acquisito allo schema tipico dello scorporo una fattispecie particolarmente rilevante nelle riorganizzazioni di gruppo: il trasferimento di beni, aziende o altre componenti patrimoniali a favore di una controllata già esistente.

2. Il problema delle semplificazioni

La novella del 2025 non ha tuttavia equiparato integralmente lo scorporo verso una società preesistente allo scorporo verso una newco.

Gli artt. 2506-bis, quarto comma, e 2506-ter, terzo comma, c.c., nel testo oggi vigente, circoscrivono infatti alcune semplificazioni all’ipotesi in cui lo scorporo avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto preveda l’assegnazione di tutte le relative azioni o quote alla sola società scissa.

In tale fattispecie possono essere omesse alcune indicazioni del progetto e non sono richieste la situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater c.c., la relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies c.c.

La scelta legislativa è chiara: la semplice qualificazione dell’operazione come scissione mediante scorporo non è sufficiente, dopo il correttivo, per beneficiare automaticamente di tali esenzioni quando la beneficiaria sia preesistente.

La questione cambia però sensibilmente quando quest’ultima è interamente posseduta dalla società scissa.

In questa configurazione non vi sono soci terzi della beneficiaria sui quali possa incidere la determinazione del rapporto tra il patrimonio assegnato e le partecipazioni ricevute dalla scissa. Il trasferimento non determina una redistribuzione di valore tra differenti compagini sociali: la scissa detiene prima dell’operazione il 100% della beneficiaria e continua a detenerlo dopo il suo perfezionamento.

L’assenza di un effettivo rapporto di cambio avvicina quindi la fattispecie alle operazioni semplificate riconducibili all’art. 2505 c.c., la cui disciplina è richiamata per la scissione dall’art. 2506-ter c.c.

La questione non consiste, pertanto, nell’estendere alla beneficiaria preesistente la disciplina speciale dettata per la newco, quanto piuttosto nel verificare se, in presenza del possesso totalitario, le singole formalità conservino una funzione concreta.

3. Relazione degli amministratori e relazione degli esperti

Per la relazione degli esperti la risposta appare particolarmente lineare.

La sua funzione essenziale consiste nella valutazione della congruità del rapporto di cambio. Quando la beneficiaria è interamente partecipata dalla scissa e la struttura dell’operazione esclude qualsiasi alterazione del valore relativo delle partecipazioni dei soci, tale funzione viene meno.

La Massima n. 209 conferma questa impostazione con specifico riferimento allo scorporo. La disciplina ordinaria relativa al rapporto di cambio e ai documenti che lo accompagnano riacquista piena rilevanza quando la beneficiaria preesistente non sia interamente posseduta dalla scissa o comunque non ricorra altra fattispecie di irrilevanza del concambio.

Ne consegue, a contrario, che nell’ipotesi totalitaria la relazione dell’esperto non assolve ad alcuna concreta funzione di tutela.

Considerazioni analoghe possono svolgersi per la relazione dell’organo amministrativo.

La relazione prevista dall’art. 2501-quinquies c.c. è destinata, tra l’altro, a illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il rapporto di cambio. Anche sotto questo profilo, nella fattispecie considerata viene meno il principale elemento che giustifica il documento.

Ciò non comporta naturalmente che le ragioni dell’operazione divengano irrilevanti. In particolare nelle riorganizzazioni più significative, appare opportuno che il progetto o la deliberazione diano adeguatamente conto delle finalità perseguite e degli effetti della nuova collocazione degli asset. Si tratta, tuttavia, di un’esigenza diversa da quella cui risponde la relazione ex art. 2501-quinquies c.c. e che può essere soddisfatta senza riprodurre un documento divenuto, nella specifica struttura dell’operazione, sostanzialmente privo della sua funzione tipica.

4. La situazione patrimoniale

Più interessante è il problema della situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater c.c.

Una lettura strettamente letterale dell’art. 2506-ter, terzo comma, potrebbe indurre a ritenerla necessaria. La norma, dopo le modifiche del 2025, esenta espressamente dalla sua redazione lo scorporo soltanto quando esso avvenga con costituzione di una o più nuove società e con assegnazione di tutte le partecipazioni alla sola scissa.

A nostro avviso, tuttavia, questa conclusione non tiene conto della sistematica delle scissioni semplificate e, soprattutto, dell’orientamento espresso nella Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano.

La Massima afferma che l’esenzione ex lege dalla situazione patrimoniale non opera soltanto nei casi in cui sia espressamente prevista dal codice, ma deve essere riconosciuta anche alle ulteriori fattispecie di fusione e scissione riconducibili all’art. 2505 c.c.

Il punto centrale è la funzione del documento.

La situazione patrimoniale non è predisposta nell’interesse dei creditori o dei terzi in generale, come dimostra la possibilità per tutti i soci e per i titolari degli strumenti finanziari aventi diritto di voto di rinunciarvi. Essa è essenzialmente uno strumento di informazione endosocietaria, destinato a consentire una decisione consapevole sull’operazione e sui suoi effetti patrimoniali.

Da questa premessa la Massima n. 180 trae una conseguenza di particolare rilievo. Se la situazione patrimoniale non è richiesta in determinate operazioni nelle quali il valore complessivo delle partecipazioni dei soci non può essere modificato dalla scissione, la medesima soluzione deve essere accolta nelle altre fattispecie che presentano la stessa struttura economica.

Nella motivazione viene espressamente richiamata proprio la scissione a favore di una beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, per la quale, ricorrendo la medesima ratio, non vi sarebbe ragione di pretendere una situazione patrimoniale aggiornata.

Il principio era stato formulato prima dell’introduzione della scissione mediante scorporo. Proprio per questo, tuttavia, esso assume oggi particolare interesse.

Nello scorporo a favore della controllata totalitaria la ragione che aveva condotto la Massima n. 180 a escludere la necessità della situazione patrimoniale non soltanto permane, ma risulta ulteriormente rafforzata dalla particolare struttura dell’operazione: le partecipazioni della beneficiaria sono attribuite direttamente alla scissa; nessun socio della scissa entra nella compagine della beneficiaria; non vi sono soci terzi della beneficiaria; il trasferimento degli asset non determina, in sé, una redistribuzione del valore tra diverse categorie di partecipanti.

Il patrimonio trasferito viene sostituito nel patrimonio della scissa dalla partecipazione nella beneficiaria, che rimane integralmente controllata.

Non sembra quindi coerente ritenere che la tipizzazione dello scorporo abbia reso necessario un documento che la ricostruzione sistematica delle norme sulla scissione già reputava superfluo nella medesima configurazione proprietaria.

Il correttivo del 2025 impedisce certamente di fondare l’esenzione sulla sola qualificazione dell’operazione come scorporo. Non impedisce, invece, di giungere allo stesso risultato attraverso le regole e i principi propri delle scissioni caratterizzate dall’irrilevanza del concambio.

Su queste basi può dunque sostenersi che, nella scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa, la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. possa essere omessa senza necessità di una rinuncia unanime, in applicazione del principio espresso dalla Massima n. 180.

Situazione patrimoniale, relazione dell’organo amministrativo e relazione degli esperti seguono, in questa prospettiva, una medesima logica: non sono dispensate in forza della disciplina speciale prevista per lo scorporo verso newco, ma perché la struttura totalitaria dell’operazione priva tali documenti della funzione informativa o valutativa che ne giustifica ordinariamente la predisposizione.

5. La competenza dell’organo amministrativo

Resta da verificare se, nello scorporo a favore di beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa, la decisione possa essere assunta dall’organo amministrativo.

A nostro avviso, la risposta deve essere positiva, purché tale competenza sia prevista dallo statuto. L’art. 2506-ter c.c. richiama infatti espressamente il primo e il secondo comma dell’art. 2505 c.c., compresa dunque la disposizione che consente di attribuire agli amministratori la competenza ad approvare l’operazione.

Il dato letterale deve essere coordinato con la lettura sostanziale delle operazioni semplificate accolta dalla prassi notarile. Nella fattispecie qui considerata il rapporto partecipativo è, per così dire, “inverso” rispetto al paradigma dell’art. 2505 c.c.: non è la beneficiaria a possedere la scissa, ma è la scissa a possedere integralmente la beneficiaria.

La direzione del controllo, tuttavia, non appare decisiva quando rimangono identici gli interessi tutelati dalla disciplina semplificata. È quanto emerge, più in generale, dagli orientamenti sulla fusione inversa e, in materia di scissione, dalle Massime nn. 23 e 180 del Consiglio Notarile di Milano, che attribuiscono rilievo all’irrilevanza del concambio e all’assenza di una modificazione sostanziale della posizione economica dei soci, piuttosto che alla direzione formale del rapporto partecipativo.

Nello scorporo verso una controllata totalitaria tale conclusione risulta ancora più persuasiva: la scissa possiede il 100% della beneficiaria prima dell’operazione e continua a possederlo dopo il suo perfezionamento; le partecipazioni della beneficiaria sono attribuite alla stessa scissa e nessun socio entra direttamente nella compagine della società beneficiaria.

Se, dunque, questa configurazione è riconducibile alla ratio dell’art. 2505 c.c. ai fini dell’omissione della situazione patrimoniale e delle relazioni, appare coerente riconoscere l’applicabilità anche della semplificazione decisionale espressamente richiamata dall’art. 2506-ter c.c.

Deve pertanto ritenersi che, in presenza della necessaria previsione statutaria, la scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa possa essere deliberata dagli organi amministrativi delle società partecipanti, nel rispetto delle forme e degli adempimenti previsti dall’art. 2505, secondo comma, c.c.

6. Il diritto di recesso

Sul diritto di recesso il legislatore del 2025 ha assunto una posizione espressa.

Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non abbia consentito all’operazione non dispone, per il solo fatto dello scorporo, di un diritto di recesso.

La soluzione è coerente con la struttura dell’operazione. Il socio rimane titolare della medesima partecipazione nella scissa e non riceve direttamente partecipazioni nella beneficiaria; il patrimonio trasferito viene sostituito, a livello della società scissa, dalla partecipazione nella beneficiaria.

Ciò non esclude che l’operazione possa concorrere a determinare una diversa e autonoma causa di recesso. Il problema può porsi, ad esempio, qualora lo scorporo sia accompagnato da modificazioni statutarie o produca conseguenze tali da integrare una causa di recesso indipendente dalla scissione in quanto tale.

La possibilità, oggi espressamente prevista, di scorporare anche l’intero patrimonio rende il tema particolarmente significativo nelle operazioni in cui la società operativa venga trasformata, sul piano sostanziale, in una holding di partecipazioni.

7. Un cenno al regime fiscale

Anche sul piano fiscale l’evoluzione normativa ha progressivamente seguito quella civilistica.

Il D.Lgs. n. 192/2024 aveva introdotto nell’art. 173 TUIR una disciplina specifica della scissione mediante scorporo, inizialmente riferita alla sola ipotesi di beneficiaria di nuova costituzione.

Il successivo intervento correttivo ha distinto espressamente lo scorporo a favore di società di nuova costituzione da quello a favore di beneficiaria preesistente.

Il comma 15-ter.1 dell’art. 173 TUIR prevede oggi che, in caso di scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente, trovino applicazione le disposizioni dell’art. 173, con le esclusioni espressamente indicate dalla norma.

È così venuto meno anche sul piano tributario il disallineamento che aveva inizialmente caratterizzato lo scorporo verso società già esistenti.

Per le riorganizzazioni infragruppo, e in particolare per lo scorporo a favore di una controllata totalitaria, il quadro civilistico e quello fiscale risultano quindi oggi assai più coerenti: la beneficiaria preesistente è pienamente ammessa sul piano societario e l’operazione trova una specifica collocazione nel regime di neutralità fiscale delle scissioni.

8. Conclusioni

La scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria preesistente è ormai una fattispecie espressamente contemplata dal codice civile. Il problema interpretativo si è quindi spostato dall’ammissibilità dell’operazione alla definizione del suo procedimento.

Quando la beneficiaria sia interamente posseduta dalla scissa, la soluzione non sembra poter essere ricavata dalla sola disciplina speciale dello scorporo, che dopo il D.Lgs. n. 88/2025 riserva espressamente alcune semplificazioni alle beneficiarie di nuova costituzione.

Occorre piuttosto guardare alla struttura concreta dell’operazione.

L’assenza di soci terzi nella beneficiaria, l’irrilevanza del rapporto di cambio e la permanenza del valore economico degli asset all’interno della medesima catena partecipativa consentono di ricondurre la fattispecie, quanto alle formalità che presuppongono un concambio economicamente rilevante, alla ratio delle operazioni semplificate.

In questa prospettiva, l’omissione della relazione degli esperti e della relazione dell’organo amministrativo trova una giustificazione immediata nella funzione dei relativi documenti.

Per la situazione patrimoniale, la Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano offre un argomento ulteriore e particolarmente significativo: se l’esenzione deve essere riconosciuta alle fattispecie di scissione riconducibili all’art. 2505 c.c. anche in assenza di una previsione testuale, e se tra queste è espressamente considerata la scissione a favore di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, non vi sono ragioni per giungere a una diversa conclusione soltanto perché l’operazione assume oggi la forma tipica dello scorporo.

La stessa impostazione conduce, a nostro avviso, a riconoscere — in presenza della necessaria clausola statutaria — anche la competenza dell’organo amministrativo a deliberare l’operazione. La direzione inversa del rapporto partecipativo non modifica infatti la sostanza degli interessi coinvolti: prima e dopo lo scorporo la scissa conserva il controllo totalitario della beneficiaria e nessuna posizione partecipativa di terzi viene incisa.

La novella del 2025, dunque, non sembra imporre un ritorno al procedimento ordinario. Impone piuttosto di individuare correttamente il fondamento delle semplificazioni: non la disciplina speciale dello scorporo verso newco, ma la struttura totalitaria dell’operazione e la conseguente irrilevanza del concambio.


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