Il cosiddetto “Decreto SCIA 2”, D.Lgs. 222/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 n. 277, apporta modifiche significative al Testo Unico dell’Edilizia, individuando in particolare i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione.
Il decreto in parola in vigore dall’11 dicembre 2016, si prefigge, fra l’altro, l’obiettivo di semplificare l’attuale quadro normativo in materia di procedimenti edilizi. Il testo indica dettagliatamente le comunicazioni che saranno necessarie ed occorrenti per potere realizzare interventi edilizi.
La norma prevede che dovrà essere adottato un “glossario unico” con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, ma fino a quel momento prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta di individuare immediatamente la tipologia dell’intervento che si intende realizzare ed il conseguente regime applicabile al caso di specie, così come la documentazione necessaria, dovendo altresì fornire anche assistenza gratuita in merito all’applicazione delle norme ed ai procedimenti.
Le principali modifiche al Testo Unico dell’Edilizia consistono nell’individuazione di nuovi casi di interventi eseguibili senza la necessità di alcun titolo abilitativo, casi che vengono ampliati e che non richiederanno più nemmeno una cosiddetta CIL, che di fatto scompare (per esempio opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, oppure realizzazione di intercapedine interrate e non accessibili, oppure installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dalla cosiddetta “zona A”), nell’individuazione dei casi in cui gli interventi potranno essere realizzati tramite SCIA (per esempio manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di parti strutturali degli edifici ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere b, c, d).
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sarà utilizzabile in tutti i casi per cui non sia applicabile la normativa in tema di permesso di costruire, SCIA ed edilizia libera, e si prevede che la comunicazione possa essere inoltrata, anche telematicamente, dall’interessato all’amministrazione competente, purché nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme in materia di sicurezza, igienico sanitarie, delle norme antisismiche, ecc. Scompare, invece, definitivamente la DIA.
Anche il certificato di collaudo statico, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti, così come definiti dalla normativa tecnica, viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione effettuata dal direttore dei lavori.
L’art. 24 viene sostituito, scompare il riferimento al rilascio del certificato di agibilità e viene prevista la sola “segnalazione certificata” di agibilità, la quale attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, adeguatezza energetica ed impiantistica dei fabbricati, oltre alla valutazione della conformità dell’opera realizzata al progetto presentato e conseguentemente, pertanto, la sua agibilità. L’art. 25, che riguardava il rilascio del certificato di agibilità, viene conseguentemente abrogato.
Al decreto è allegata una “Tabella A” nella quale sono riportati in dettaglio i vari interventi edilizi ed il corrispondente titolo edilizio richiesto e utilizzabile.
La materia sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.