RIVALUTAZIONE PER BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

La legge di bilancio per il 2020 prevede, ai commi 696 e seguenti dell’art. 1, che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/1986 (e pertanto le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
In forza del richiamo all’articolo 15 della Legge 342/2000 (applicabile in quanto compatibile), effettuato dal comma 702 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020, inoltre, l’ambito di applicazione della normativa in questione si estende anche a beni e partecipazioni detenuti da imprenditori individuali, da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, da enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986, nonché dalle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 87 e da stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020, dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dovrà essere annotata nei relativi inventario e nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10% (invariata).
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, che scendono, rispetto a quelle previste dalla Legge 145/2018 commi 940 e seguenti dell’art. 1, dal 16% al 12% per cento per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per i beni non ammortizzabili. Con questa previsione il legislatore tenta quindi di rendere più appetibile la rivalutazione in oggetto dopo l’intervenuto abbassamento dell’aliquota IRES al 24%.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della Legge 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1 dicembre 2021.
Le imposte sostitutive come sopra previste dovranno essere versate in un massimo di tre rate di pari importo (per importi complessivi fino a 3.000.000,00 di euro) ed in un massimo di sei rate di pari importo (per importi complessivi superiori a 3.000.000,00 di euro), secondo le scadenze indicate nel comma 701 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Gli importi da versare potranno essere compensati ai sensi della sezione I (versamento unitario e compensazione) del capo III (disposizioni in materia di riscossione) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
Si deve peraltro tenere conto di quanto previsto dal comma 700 della Legge di bilancio per il 2020, in base al quale nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati poste in essere prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si dovrà considerare il costo del bene prima della rivalutazione.

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RIVALUTAZIONE PER BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI ultima modifica: 2020-01-07T09:00:55+01:00 da Annalisa Annoni
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