A decorrere dal 12 novembre 2014, con Legge di conversione del D.L. “Sblocca Italia”, il legislatore ha limitato la portata della norma soppressiva di esenzioni ed agevolazioni tributarie di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 (una vera mannaia fiscale[1] con decorrenza 1° gennaio 2014). In particolare, l’art 20, comma 4-ter, del D.L. n. 133/2014[2] dichiara “ripristinati” i regimi fiscali di favore con riferimento agli atti traslativi e/o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari[3], aventi ad oggetto “immobili pubblici” interessati da operazioni di permuta e dalle procedure di cui alle Leggi speciali meglio precisate dal testo di legge e dall’articolo 32 del D.P.R. n. 601/73.
Il riferimento alle agevolazioni previste dall’art. 32 DPR n. 601/73, contenuto in questa norma, potrebbe essere inteso in un duplice modo:
- in chiave squisitamente “letterale”, riferibile solamente ad atti e contratti aventi ad oggetto “immobili pubblici“;
- in chiave estensiva, a tutte le operazioni richiamate e considerate dal predetto art. 32 D.P.R. n. 601/73, cioè a tutte le operazioni aventi carattere di rilevanza pubblicistica. Proprio sulla base di questa interpretazione estensiva si potrebbe ritenere che il regime fiscale di favore ivi previsto (misura fissa dell’imposta di registro ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per una serie di atti attinenti all’edilizia economica popolare) possa ricomprendere tutte quelle operazioni che siano informate da rilevanza pubblicistica, ancorché non riferite direttamente ad immobili “pubblici” in senso stretto e letterale[4]. Sicuramente è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Note al testo
[1] In sede di interpretazione della normativa da ultimo citata, l’Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 – aveva confermato che l’ampiezza della dizione usata dal legislatore era tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegato al D.P.R . 131/86, evidenziando che anche le previsioni agevolative stabilite dall’art. 32 D.P.R. n. 601/73 non trovavano più applicazione in tali casi.
[2] “Al comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 e successive modificazioni, all’articolo 11-quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni, e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601”.
[3] L’articolo parla, in particolare, dei contratti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 D.Lgs. n. 23/2011.
[4] La novella potrebbe, infatti, essere interpretata in modo decisamente liberale ritenendo “esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui (…) all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601″, aggirando così totalmente la problematica della natura “pubblica” degli immobili considerati.

AUTORE

Valentina Rubertelli è notaio dal 1996. È stata componente della Commissione Studi in materia di Conciliazione presso il CNN e ha collaborato alla stesura del relativo Manuale. È segretario del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna da marzo 2011. È presidente dell’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 2010. Partecipa presso il Consiglio Nazionale al Gruppo redazionale delle Guide al Cittadino.