Rinuncia all’azione di restituzione e sua pubblicità nei registri immobiliari

Il Tribunale di Torino, con Decreto n. 2298 del 26 settembre 2014 (.PDF in download), ha riconosciuto la legittimità della rinuncia alla azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario perfezionata da un legittimario prima della morte del donante e la possibilità di dare pubblicità alla stessa nei registri immobiliari mediante annotazione a margine della trascrizione della donazione.

Sommario

  1. Introduzione
  2. Effetti
  3. Legittimità
  4. Natura
  5. Struttura
  6. Forma
  7. Pubblicità
  8. Tassazione
  9. Repertorio
  10. Conclusioni
  11. Appendice – Formule

Scarica il Decreto n. 2298 del 26 settembre 2014

Il testo originale del Tribunale di Torino.

1. Introduzione

Il provvedimento del Tribunale origina dal rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di trascrivere un atto di rinuncia all’azione di restituzione, rifiuto motivato dallo stesso conservatore sulla base della constatazione che una tale trascrizione, non essendo contemplata dagli artt. 2643 e ss. c.c., sarebbe in contrasto con il noto principio di tipicità degli atti (o degli effetti) soggetti a trascrizione.

Le questioni affrontate sono quindi due: la legittimità della rinuncia e la possibilità di dare pubblicità alla stessa nei registri immobiliari.

Nel presente contributo si cercherà, a commento di tale pronuncia e ripercorrendo le opinioni già espresse dalla dottrina che si è occupata dell’argomento, di analizzare la fattispecie.

2. Effetti

Gli effetti che la rinuncia alla azione di restituzione si propone di produrre sono due:

* nel caso in cui il donatario abbia trasferito il bene donato a terzi (art. 563 c.c.): la rinuncia comporterà la perdita per il legittimario del diritto ad ottenere la restituzione del bene, ferma restando la possibilità di agire sul patrimonio del donatario per ottenere il valore equivalente;

* nel caso in cui il donatario abbia costituito pesi o ipoteche sui beni donati (art. 561 c.c.): la rinuncia comporterà che i pesi e le ipoteche saranno opponibili al legittimario, fermo restando l’obbligo per il donatario di compensare quest’ultimo in denaro in ragione del conseguente minor valore dei beni (sembra invece negare questo secondo effetto la risposta a quesito CNN n. 453-2012/C del 4 dicembre 2012, autore M. Bellinvia, Rinuncia all’azione di restituzione dopo la morte del de cuius).

Occorre quindi evidenziare che gli effetti della rinuncia all’azione di restituzione sono diversi da quelli prodotti dalla rinuncia all’azione di riduzione. Secondo la più autorevole dottrina, infatti, le due azioni sono distinte e si differenzierebbero per petitum, causa petendi, legittimazione passiva e presupposti. L’azione di riduzione avrebbe, infatti, natura di azione personale di accertamento costitutivo e avrebbe quale unico legittimato passivo il donatario (L. Mengoni, Successioni per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, in Tratt. dir. civ. e comm. CICU-MESSINEO, Milano, 2000, 231). L’azione di restituzione avrebbe, invece, natura di azione reale e di condanna, avrebbe come legittimato passivo il proprietario del bene donato e presuppone già pronunciata la riduzione contro il donatario (L. Mengoni, Successioni, cit., 315; in giurisprudenza Cass. Civ., 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not., 2001, 6, 1503). La rinuncia all’azione di riduzione, allora, comporterebbe inevitabilmente anche rinuncia alla azione di restituzione, in quanto l’esito vittorioso della azione di riduzione è presupposto necessario per poter agire in restituzione. Al contrario, la rinuncia alla sola azione di restituzione non comporterebbe, di per sé, alcuna rinuncia all’azione di riduzione. Il legittimario leso potrebbe, infatti, rinunciare alla sola azione di restituzione contro i terzi aventi causa conservando intatta la possibilità di agire in riduzione contro il donatario. A seguito della rinuncia alla sola azione di restituzione resta quindi immutato il quantum spettante al legittimario, fermo restando che, per ottenerlo, il legittimario potrà agire esclusivamente contro il donatario.

La rinuncia alla azione di restituzione si differenzia anche dalla rinuncia alla opposizione alla donazione contemplata dall’art. 563 c.c.. La rinuncia alla opposizione, infatti, comporterà la perdita del diritto di agire in restituzione solo decorso il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione. La rinuncia alla azione di restituzione, invece, si propone di produrre effetti immediati. Inoltre, come affermato dal Tribunale di Torino nella pronuncia in commento, «in assenza di un’ulteriore, esplicita, manifestazione di volontà, l’atto di rinuncia al diritto di opposizione alla donazione […] non può concretare altresì atto di rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi aventi causa del donatario soggetto a riduzione» (parte della dottrina ritiene tuttavia che la stessa rinuncia alla opposizione comporti la perdita immediata, e non solo decorso il ventennio dalla trascrizione della donazione, del diritto di agire in restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario: V. Tagliaferri, La riforma dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, in Notariato, 2006, 2, 179 s.; G. Carlini- C. Ungari Trasatti, La tutela egli aventi causa a titolo particolare dai donatari: considerazioni sulla L. n. 80 del 2005, in Riv. not., 2005, fasc. 4, 790; G. Cesaro, Rinunzia all’opposizione ex art. 563, comma 4, “minus dixit quam voluit”, in FederNotizie, 2006, 111 s.. Contra M. Ieva, La novella degli artt. 561 e 563 c.c.: brevissime note sugli scenari teorico-applicativi, in Riv. not., 2005, fasc. 5, 943, secondo il quale «la rinuncia all’opposizione non può che rappresentare rinuncia al prolungamento del termine ventennale all’interno del quale è comunque esercitabile, in presenza degli altri presupposti, l’azione di restituzione nei confronti dei terzi»; vedasi anche R. Caprioli, Le modificazioni apportate agli artt. 561 e 563 conseguenze sulla circolazione dei beni immobili donati, in Riv. not., 2005, fasc. 5, 1033, secondo il quale «non si può pensare che la rinuncia al diritto di opporsi alla donazione, così come è configurata nell’art. 563, comma 4, cod. civ., possa consentire il consolidamento dei pesi e delle ipoteche sugli immobili donati, oppure possa precludere l’azione di restituzione contro i terzi, anche prima della scadenza del ventennio fissato dalla legge»; in questo senso anche A. Busani L’atto di “opposizione” alla donazione (art. 563, comma 4, codice civile), studio CNN n. 5809/C, par. 12).

3. Legittimità

Le norme a cui si è fatto riferimento per verificare la legittimità della rinuncia all’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario prima della morte del donante sono due:

* la prima è l’art. 557 comma 2 c.c., ai sensi del quale i potenziali legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni finché il donante è in vita;

* la seconda è l’art. 458 c.c., ai sensi del quale è nullo ogni atto col quale taluno rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

In relazione alla prima norma, pare utile considerare che il nostro ordinamento non riconosce al legittimario leso un diritto assoluto a soddisfare i propri diritti sul bene oggetto della donazione. Ciò risulta evidente nel caso di escussione fruttuosa del patrimonio del donatario che abbia alienato il bene a terzi (art. 563 comma 1 c.c.), nel caso di esercizio da parte del terzo avente causa della facoltà di liberarsi dall’obbligo restitutorio pagando al legittimario il valore equivalente (art. 563 comma 3 c.c.) o, ancora, nel caso di donazione di bene immobile indivisibile in cui il donatario abbia un’eccedenza che non supera il quarto della porzione disponibile (art. 560 comma 2 c.c.) (A. Torroni, Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcuni riflessi intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell’azione di riduzione nell’ottica della circolazione dei beni, in Riv. not., 2011, fasc. 3, 699).

Occorre poi ricordare la differenza evidenziata al punto precedente tra azione di riduzione contro il donatario e azione di restituzione contro il terzo avente causa.

Parte della dottrina ha allora ipotizzato che il divieto contenuto nel citato art. 557 comma 2 c.c. dovesse intendersi riferito alla sola azione di riduzione, l’unica espressamente considerata dalla norma, e non anche alla rinuncia alla azione di restituzione (F. Magliulo, L’acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela, in Notariato, 2002, fasc. 1, 105 s.). Questo perché, essendo l’art. 557 comma 2 c.c. norma che fissa un divieto, dovrebbe considerarsi norma eccezionale e quindi interpretata in modo letterale e restrittivo (G. Iaccarino, Rinuncia all’azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni operative, in Notariato, 2012, fasc. 4, 404 s.; di opinione contraria M. Ieva, La novella, cit., 944, secondo il quale il divieto di cui all’art. 557 c.c. potrebbe colpire anche la rinuncia alla azione di restituzione se si qualificasse la stessa come rinuncia parziale all’azione di riduzione).

Quanto all’art. 458 c.c., la dottrina ha ritenuto che la rinuncia all’azione di restituzione non sarebbe contraria al divieto dei patti successori rinunciativi in quanto non ne ricorrerebbe la ratio. Infatti «il divieto dei patti successori rinunciativi si fonda, a differenza di quelli istitutivi, su argomentazioni non molto persuasive (rischio di prodigalità e comportamenti immorali collegati all’evento morte) e la rinuncia alla azione di restituzione durante la vita del donante, a determinate condizioni, non contrasta con nessuna delle stesse» (G. Iaccarino, Ivi, 406). Vi sarebbe inoltre un appiglio letterale a sostegno della non applicabilità del divieto dei patti successori rinunciativi al caso in esame. «Il legislatore, infatti, nell’art. 557, nonostante il divieto sancito con l’art. 458, ha ritenuto di dover ribadire che non si può rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante. Viceversa tale divieto non è reduplicato nell’art. 563 in tema di restituzione». Il corollario sarebbe allora che la rinuncia alla azione di restituzione prima della morte del donante, a differenza di quella alla azione di riduzione, non dovrebbe ritenersi vietata (G. Iaccarino, Ibidem).

Quanto sopra indicato poteva essere sostenuto anche prima della riforma degli artt. 561 e 563 c.c. attuata dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80. A seguito di tale riforma, tuttavia, gli elementi a favore della legittimità di una rinuncia all’azione di restituzione prima della morte del donante sembrano essere ancora più consistenti. E’ infatti ora previsto che, decorso il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione senza che sia fatta opposizione, il legittimario perde il diritto di agire sul bene che fosse nel frattempo stato alienato e conserva soltanto il diritto ad ottenere dal donatario il valore equivalente. Lo stesso dicasi per i pesi e le ipoteche costituiti sul bene dal donatario che, decorso il termine ventennale, saranno opponibili al legittimario, fermo restando l’obbligo per il donatario di compensare quest’ultimo in ragione del conseguente minore valore del bene.

È la stessa legge, quindi, a prevedere una ulteriore ipotesi in cui la tutela del legittimario perde i caratteri di realità per degradare a sola azione personale nei confronti del donatario. La circostanza che tale eventualità sia espressamente prevista dal codice civile testimonierebbe del fatto che la perdita del diritto di agire sul bene donato non si pone in contrasto con i principi inderogabili del nostro diritto successorio (F. Pene Vidari – G. Marcoz, La mini-riforma delle donazioni immobiliari: per una tutela obbligatoria della legittima, in Riv. not., 2006, fasc. 3, 717 s.).

Occorre inoltre considerare che l’art. 563 comma 4 c.c., come detto, prevede espressamente la rinunciabilità del diritto di fare opposizione alla donazione, rafforzando così l’idea della disponibilità del carattere reale della tutela del legittimario. Il legittimario che rinuncia all’opposizione, infatti, rinuncia, sia pure decorso il termine ventennale, alla possibilità di agire sul bene donato che fosse stato nel frattempo alienato o di acquisire il bene donato libero dai pesi e dalle ipoteche che fossero stati nel frattempo concessi dal donatario. Se il diritto ad agire in restituzione nei confronti del terzo è, quindi, rinunciabile con effetto a decorrere dalla scadenza del termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, non vi sarebbero ragioni per considerare illegittima una rinuncia alla azione di restituzione che voglia produrre i suoi effetti immediatamente (G. D’Amico, La rinunzia all’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente del bene di provenienza donativa, in Riv. not., 2011, 6, 1293 s.). La vera novità operata dalla citata L. 80/2005 sarebbe, quindi, quella di aver riconosciuto in forma più esplicita la disponibilità da parte del legittimario della tutela reale sui diritti anche prima della morte del donante.

Anche in relazione al raffronto con l’art. 458 c.c. le cose potrebbero essere cambiate a seguito dell’intervento riformatore. Parte della dottrina che riconosce alla rinuncia alla azione di restituzione natura di patto successorio rinunciativo ha infatti sostenuto che l’art. 563 comma 4 c.c., come modificato dalla citata L. 80/2005, introduce senz’altro una deroga a tale divieto, configurando l’interesse sottostante, a poter agire anche verso il terzo, di cui è portatore il legittimario, come un interesse disponibile, e, quindi, rinunciabile, anche prima della morte del donante (così D’Amico, La rinunzia, cit., 1295; vedasi inoltre R. Caprioli, Le modificazioni, cit., 1033 s., per il quale: «il legislatore, dettando la disciplina specifica del profilo di tutela dei legittimari qui considerata, che prescinde dalla disciplina propria della successione mortis causa del donante, ha tracciato il solco nel quale può inserirsi l’accordo tra legittimario e terzo volto alla regolamentazione dei loro configgenti interessi, senza ledere i diritti che potranno spettare al coniuge o ai parenti in linea retta del donante sulla successione di quest’ultimo. Tale accordo, infatti, non riguarderà i diritti che potranno spettare al legittimario su una successione non ancora aperta, ma avrà ad oggetto il diritto eventualmente esercitabile dal legittimario nei confronti del terzo. E non infrangerà quindi i divieti posti dagli artt. 458 e 557, comma 2, cod. civ.»).

A sostegno della tesi della disponibilità del diritto ad agire in restituzione contro i terzi anche prima della morte del donante, la dottrina che si è occupata dell’argomento ha, altresì, fatto riferimento al recente orientamento giurisprudenziale che nega natura reale alla tutela dei legittimari nei casi di donazioni indirette (vedasi Cass. Civ., 12 maggio 2010, n. 11496, in Notariato, 2010, 5, 508, con nota di G. Iaccarino, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazione indiretta sono sicuri, e in Riv. not., 2011, 1, 189, con nota di R. Scuderi, Donazione indiretta e lesione di legittima: rimedi esperibile e procedure azionabili a tutela dei legittimari lesi). Se, nei casi di donazioni indirette, i legittimari lesi non hanno mai il diritto ad agire in restituzione contro i terzi aventi causa, non si vede allora perché non si possa volontariamente rinunciare a quello stesso diritto in relazione ad una donazione diretta. Sostenere il contrario equivarrebbe a creare un solco ancora maggiore tra provenienze donative dirette e indirette (così G. Iaccarino, Rinuncia, cit., 408).

Si può infine affrontare la problematica della rinunciabilità di un diritto futuro. Il diritto ad agire in restituzione, infatti, è certamente un diritto futuro ed eventuale in quanto sorgerà solo dopo la morte del donante e solo a seguito dell’esito vittorioso della azione di riduzione promossa dal legittimario leso. L’anticipata rinuncia all’azione di restituzione, inoltre, aumenta l’alea del legittimario che, essendo ancora in vita il donante, non è in grado di conoscere l’entità del patrimonio che sarà relitto dal futuro de cuius e neppure il valore della sua quota di legittima (così la pronuncia del Tribunale di Torino in commento). Occorre, tuttavia, richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi legittima la rinuncia a un diritto futuro purché l’oggetto della rinuncia sia comunque determinato o determinabile e salvo che esista un espresso divieto di legge (in questo senso Cass. Civ., 18 febbraio 1977, n. 745, Cass. Civ., 5 aprile 1975, n. 1222, Cass. Civ., 16 novembre 1979, n. 5967, in Giust. civ. Mass., 1979, fasc. 11, in dottrina vedasi C. Coppola, La rinunzia ai diritti futuri, Milano, 2005, p. 155 ss.). Nel caso in esame sembra potersi affermare che la rinuncia abbia ad oggetto un diritto, sicuramente futuro ed eventuale, ma comunque determinato o, almeno, determinabile. Il legittimario, infatti, pur non potendo conoscere, prima della morte del donante, se la donazione sarà lesiva dei sui diritti e l’entità di tale lesione, è comunque nelle condizioni di valutare il bene oggetto della donazione sul quale rinuncia a poter agire. Inoltre, per quanto detto precedentemente, non sembra che nel caso in esame vi sia alcun espresso divieto di legge al compimento dell’atto.

4. Natura

Affermata la legittimità di un atto di rinuncia alla azione di restituzione, ci si può interrogare sulla sua natura.

Mi pare che la rinuncia possa configurarsi in tre differenti modi: come rinuncia gratuita meramente abdicativa, come rinuncia onerosa e, forse, come rinuncia liberale (così Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia del legittimario alla restituzione del bene immobile donato da parte del terzo acquirente dal donatario, scaricabile dal sito Notai Cuneo, par. 8: «La rinuncia […] può essere a titolo gratuito, a titolo liberale o a titolo oneroso, ovvero posta in essere a fronte della corresponsione di un compenso a favore del legittimario rinunciante»).

La rinuncia gratuita meramente abdicativa non sembra porre problemi ulteriori rispetto a quelli analizzati nel punto precedente. Se si ritiene che il diritto di agire contro il terzo avente causa dal donatario sia un diritto disponibile anche prima della morte del donante, non vi saranno ostacoli a considerare legittima tale rinuncia. In altre parole, nel caso di rinuncia abdicativa, l’indagine non sembra dover essere condotta in relazione all’art. 1322 comma 2 c.c. che, come noto, consente alle parti di concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, quanto, piuttosto, in relazione alla natura disponibile o meno del diritto a cui si rinuncia (al riguardo vedasi M. Costanza, Revoca, Dig. delle disc. priv. Sez. civ. XVII, Torino, 1998, p. 443 ss., ove si sottolinea come un atto di rinuncia non pone un nuovo regolamento di interessi e non formula una nuova regola).

Diverso è il caso di rinuncia onerosa in quanto trattasi, evidentemente, di una fattispecie contrattuale e, precisamente, di un contratto a prestazioni corrispettive in cui da una parte vi sarà la rinuncia ad agire in restituzione e dall’altra, in rapporto sinallagmatico, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione. Trattandosi di fattispecie contrattuale non espressamente disciplinata dal legislatore, occorrerà, qui sì, rinvenire un interesse meritevole di tutela che possa, ai sensi del citato art. 1322 comma 2 c.c., giustificare causalmente il contratto. Tale interesse è stato individuato nel fine di dare stabilità e certezza al trasferimento di beni immobili di provenienza donativa agevolandone così la circolazione, interesse che dovrebbe certamente ritenersi meritevole di tutela come dimostra il fatto che lo stesso legislatore lo ha posto alla base dell’intervento normativo di riforma degli artt. 561 e 563 c.c. (R. Caprioli, Le modificazioni, cit., 1034). L’art. 2 comma 4 novies D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35, poi convertito nella citata L. 80/2005, infatti, indica espressamente quale fine dell’intervento legislativo quello «di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito».

In relazione alla rinuncia onerosa, vale forse la pena di sottolineare come le somme percepite dal legittimario rinunciante, anche se corrisposte dal donante o dal donatario, non possano avere alcuna considerazione in sede di calcolo delle quote di legittima. In mancanza di una disposizione di legge in tale senso, non sembra infatti ammissibile alcun parallelo con le somme corrisposte ai legittimari non assegnatari nell’ambito del patto di famiglia che, ai sensi dell’art. 768 quater comma 3 c.c., devono essere imputate alla quota di legittima a loro spettante. Occorre poi ricordare che mentre nel patto di famiglia i legittimari non assegnatari vedono effettivamente ridursi il valore della loro quota posto che quanto ricevuto dall’assegnatario in forza del patto non è soggetto a riduzione, nel caso in esame, invece, resta del tutto impregiudicato il quantum che il legittimario rinunciante avrà diritto di ottenere.

Il caso di rinuncia liberale è forse quello maggiormente problematico. In particolare occorre verificare se una tale fattispecie sia concretamente realizzabile e se sia legittima ai sensi della normativa sulle donazioni (riconosce espressamente natura di donazione alla rinuncia liberale Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 8, ove si legge che «dal punto di vista formale, la rinuncia non richiede forme particolari […] fatta eccezione per l’accordo liberale di rinuncia: in tale ultimo caso ricorre infatti una donazione che richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità»).

Mi sembra, infatti, che vi siano due aspetti problematici.

Il primo riguarda il beneficiario della liberalità. Se dovesse intendersi il donatario, non si potrebbe certamente parlare di donazione, posto che mancherebbe l’elemento essenziale della stessa consistente nell’arricchimento del beneficiario. Il donatario, infatti, non consegue alcun arricchimento dalla rinuncia in esame in quanto continuerà ad essere soggetto alla azione di riduzione e al rischio di dover corrispondere al legittimario un valore equivalente al bene donato. L’unico soggetto che consegue un indubbio vantaggio, anche economico, dalla rinuncia alla azione di restituzione sembra allora essere il terzo avente causa dal donatario, che, per effetto di tale rinuncia, sarà esonerato da ogni responsabilità nei confronti del legittimario. La conseguenza sembra essere che, in tanto è possibile parlare di donazione, in quanto già esista, al momento della rinuncia, un terzo che abbia acquistato dal donatario diritti sul bene donato.

Il secondo aspetto problematico mi sembra si presenti nel caso di rinuncia alla azione di restituzione prima della morte del donante. Come abbiamo visto, infatti, si ritiene legittima la rinuncia a diritti futuri solo ove non vi siano norme che la vietino. Ai sensi dell’art. 771 c.c., tuttavia, la donazione può avere ad oggetto unicamente beni presenti del donante. La fattispecie in esame, d’altra parte, pare proprio presentare quell’elemento di futurità che la legge esclude dai possibili oggetti di una donazione. Mi sembra, pertanto, che la rinuncia liberale alla azione di restituzione prima della morte del donante corra il rischio di dover essere ritenuta nulla per contrarietà alla norma da ultimo citata.

5. Struttura

La struttura dell’atto pare essere strettamente connessa alla sua natura.

Nel caso in cui si tratti di rinuncia gratuita abdicativa, l’atto si perfezionerà con la sola manifestazione di volontà del rinunciante, senza che sia necessario il consenso di alcun altro soggetto.

Non sembra, inoltre, che gli effetti della rinuncia dipendano dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa ad altri soggetti.

L’art. 563 comma 4 c.c., infatti, impone la notificazione, al donatario e ai sui aventi causa, solo dell’atto di opposizione alla donazione. La norma non prescrive, invece, alcuna comunicazione o notifica per l’atto di rinuncia alla opposizione, atto che sembra differenziarsi dalla rinuncia all’azione di restituzione solo sotto il profilo temporale del momento a partire dal quale l’immobile donato risulta affrancato dal rischio di subire l’azione restitutoria del legittimario. La differenza tra atto di opposizione e atto di rinuncia è d’altra parte rilevante. La opposizione, infatti, va ad aggravare la situazione dell’immobile donato andando a prorogare il tempo della sua assoggettabilità alla azione di restituzione. Pare quindi indispensabile che tale evenienza venga comunicata ai soggetti che subiscono gli effetti negativi di tale atto. Lo stesso non pare invece potersi dire in relazione alla rinuncia alla opposizione o alla rinuncia alla azione di restituzione che, come visto, arrecano solo vantaggi al donatario e ai suoi aventi causa.

Per le medesime ragioni sembra inapplicabile alla fattispecie in esame anche la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Al riguardo, può, infatti, essere ricordata quella dottrina che afferma la applicabilità di tale norma alle sole dichiarazioni che in qualche modo possano incidere in termini negativi sulla sfera giuridica del destinatario (G. Giampiccolo, Dichiarazione recettizia, Enc. D., 385).

Se, poi, quali destinatari della notificazione o della comunicazione, dovessero ritenersi i terzi aventi causa dal donatario, occorre sottolineare come tali soggetti potrebbero neppure esistere al momento della rinuncia.

Nel caso di rinuncia onerosa la struttura sarà invece necessariamente bilaterale e, quindi, contrattuale. All’atto dovrà, infatti, partecipare, oltre al legittimario rinunciante, anche il soggetto che assume l’obbligo corrispettivo. Per quanto precedentemente detto, comunque, il contratto non dovrà  necessariamente essere comunicato o notificato ad altri soggetti interessati che non vi abbiano partecipato.

6. Forma

Stante la condivisa opinione della esistenza nel nostro ordinamento del principio di libertà delle forme degli atti giuridici (desumibile dall’art. 1325 comma 1 n. 4 c.c.), occorre verificare se vi siano norme che impongano una forma particolare per la rinuncia all’azione di restituzione.

La prima norma che potrebbe venire in considerazione, specie per chi ritiene che la rinuncia alla azione di restituzione rientri nell’ambito dei patti successori rinunciativi, potrebbe essere l’art. 519 comma 1 c.c., ai sensi del quale la rinuncia alla eredità deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione (questa ultima modalità non è ovviamente nemmeno ipotizzabile quando la rinuncia alla azione di restituzione sia perfezionata prima della morte del donante). Al riguardo, sembra sufficiente richiamare il dominante orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabile tale norma alla rinuncia all’azione di riduzione affermando che la stessa possa essere perfezionata anche per fatti concludenti (Cass. Civ., 3 settembre 2013, n. 20143, in Giust. Civ. Mass., 2013, Cass. Civ., 20 gennaio 2009, n. 1373, in Foro it., 2009, 5, I, 1435, Cass. Civ., 28 marzo 1997, n. 2773, in Giust. civ. Mass., 1997, 488 e in Il civilista, 2009, 11, 73, con nota di Bardaro). Essendo la rinuncia alla azione di restituzione un minus rispetto alla rinuncia alla azione di riduzione, in quanto la seconda comporta necessariamente la prima, sembra allora potersi escludere, anche per la prima, l’applicazione di tale norma.

Altra norma da considerare è l’art. 1350 comma 1 n. 5) c.c., ai sensi del quale è richiesta la forma scritta per gli atti di rinuncia a diritti reali su beni immobili. Anche questa norma non sembra pertinente in quanto, pur avendo la azione di restituzione natura reale, la rinuncia alla stessa non comporta rinuncia ad alcun diritto reale sull’immobile donato. Solo al vittorioso esito della azione di restituzione e sempre che il terzo non si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’art. 563 comma 3 c.c. di liberarsi dall’obbligo pagando l’equivalente in denaro, infatti, il legittimario leso acquisirà un diritto reale sull’immobile donato.

Neppure sembra potersi richiedere la forma scritta in base all’art. 563 comma 4 c.c.. Tale norma, prevedendo la necessaria notifica e trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, implicitamente impone che la stessa sia perfezionata per iscritto. Nulla invece è prescritto per la rinuncia alla opposizione, che, come detto, si differenza dalla rinuncia all’azione di restituzione esclusivamente sotto il profilo temporale degli effetti.

Occorre poi domandarsi se la causa della rinuncia possa comportare la necessità di una forma particolare. Sembra doversi escludere, per quanto sopra esposto, che la rinuncia prima della morte del donante possa avere natura di contratto di donazione e, pertanto, non sembra possa trovare applicazione l’art. 782 c.c. che, come noto, impone la forma dell’atto pubblico per questo tipo di contratti.

La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sarà comunque necessaria, ai sensi degli artt. 2657 e 2656 c.c., al fine di consentire, ove ritenuta legittima, la pubblicità dell’atto nei registri immobiliari.

Non comportando la rinuncia all’azione di restituzione alcun trasferimento di diritti reali su immobili, non sembrano, infine, applicabili, neanche nel caso di rinuncia onerosa, le norme che presuppongono tale effetto. Non dovranno, allora, essere inserite nell’atto le clausole relative a: dichiarazioni sostitutive in relazione al corrispettivo e alla mediazione, allegazione di certificazione energetica, menzioni urbanistiche e dichiarazioni sulla conformità catastale dell’immobile oggetto di donazione.

7. Pubblicità

Stante la condivisa opinione della esistenza nel nostro ordinamento del principio di tipicità degli atti (o, meglio degli effetti) suscettibili di essere trascritti, occorre verificare se la pubblicità nei registri immobiliari dell’atto di rinuncia alla azione di restituzione sia consentita alla luce di tale principio (principio ribadito nella pronuncia del Tribunale di Torino in commento ove si dice che «non può dubitarsi che il sistema normativo delineato nei Capi I e III del Titolo I del Libro VI del codice civile sia improntato al principio della tassatività degli atti doverosamente soggetti a trascrizione»; sostiene invece il superamento di tale principio parte della giurisprudenza e della dottrina e, in particolare, Cass. S.U. 12 giugno 2006, n. 13523, in Giur. it., 2007, p. 937; Corte Cost. 4 dicembre 2009, n. 318, in Rass. dir. civ., 2010, p. 918, con nota di Bizzarro, Sul superamento del principio di tassatività della trascrizione; in dottrina, per tutti, G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2009).

Al fine di consentire la trascrizione di tale atto, non sembra possibile avvalersi dell’art. 2643 comma 1 n. 5) c.c. che prevede tale formalità per gli atti di rinuncia a diritti reali su beni immobili. La rinuncia alla azione di restituzione, come si è detto al punto precedente, non comporta, infatti, alcuna rinuncia ad un diritto reale sull’immobile donato.

Neanche sembra potersi fare ricorso al combinato disposto degli artt. 2652 comma 1 n. 8) e 2668 c.c. ai sensi dei quali è possibile trascrivere la domanda di riduzione delle donazioni ed annotare a margine di tale trascrizione la successiva rinuncia alla stessa azione. In primo luogo, infatti, la pubblicità della rinuncia alla azione di riduzione è prevista solo nel caso in cui, essendo stata esercitata la azione di riduzione, ne sia già trascritta la relativa domanda. La annotazione, quindi, pare avere unicamente la funzione di dare pubblicità alla estinzione di una procedura in corso, mentre non è prevista una autonoma pubblicità dell’atto di rinuncia. Inoltre, se anche si ritenesse di poter trascrivere autonomamente un atto di rinuncia all’azione di riduzione in forza delle norme da ultimo citate, occorre ricordare che azione di riduzione e azione di restituzione sono differenti e le norme dettate per la prima non possono essere ritenute direttamente applicabili alla seconda. Ciò è chiaramente sottolineato nella pronuncia del Tribunale di Torino in commento ove si legge che «diversamente dall’azione di riduzione della donazione (art. 2652 n. 8 c.c.), […] la legge non prescrive la trascrizione dell’azione di restituzione, sicché non può invocarsi alcun criterio di “simmetria” o “specularità” per l’atto di rinuncia alla stessa» (in senso contrario Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 9, secondo il quale: «se è possibile segnalare nei registri immobiliari la rinuncia all’azione di riduzione e se la rinuncia all’azione di riduzione preclude la rinuncia all’azione di restituzione, lo sbocco necessario è che, per una elementare regola di adeguatezza e proporzionalità, prima ancora che di ragionevolezza, deve potersi anche segnalare la rinuncia all’azione di restituzione»).

Neppure l’art. 563 comma 4 c.c., che impone la trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, sembra consentire la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di rinuncia alla azione di restituzione. Lo stesso articolo, infatti, non contempla la stessa formalità pubblicitaria per l’atto di rinuncia alla opposizione che, come detto, si differenza dalla rinuncia all’azione di restituzione esclusivamente sotto il profilo temporale (di diverso avviso il Decreto Tribunale di Parma del 15 giugno 2006 in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, I, 13 con commento di A. Busani, La trascrizione dell’atto di rinuncia all’atto di opposizione alla donazione. Nota a Tribuna di Parma 15 giugno 2006, che ha, invece, riconosciuto la trascrivibilità di un atto di rinuncia alla opposizione invocando il principio di simmetria rispetto all’atto di opposizione alla donazione).

Pur nella difficoltà di rinvenire nell’ordinamento una norma che consenta la pubblicità nei registri immobiliari della rinuncia alla azione di restituzione, non può negarsi che la stessa rivesta rilevante importanza pratica, in quanto consentirebbe ai terzi di avere conoscenza della impossibilità, per il legittimario rinunciante, di fare valere i sui diritti nei confronti degli aventi causa dal donatario (in questo senso F. Pene Vidari – G. Marcoz, La mini-riforma, cit., 712). Tale pubblicità consentirebbe, quindi, di avere registri immobiliari che evidenzino con veridicità e completezza le vicende riguardanti i beni immobili di provenienza donativa.

Al fine di sostenere l’ammissibilità della pubblicità di tale atto nei registri immobiliari, si é, inoltre, evidenziato come la stessa avrebbe necessariamente natura di mera pubblicità notizia (vedasi Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 9). Non troverebbe quindi applicazione l’art. 2644 c.c. ai sensi del quale, come noto, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna successiva trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo dante causa. La rinuncia all’azione di restituzione, d’altra parte, produrrebbe effetti nei confronti di tutti gli aventi causa dal donatario, sia che il loro atto di acquisto sia pubblicizzato prima della pubblicità della rinuncia, sia che sia pubblicizzato successivamente. Non è quindi ipotizzabile alcun conflitto da risolvere sulla base della priorità della formalità pubblicitaria. Il principio di rigida tipicità degli atti soggetti a trascrizione avrebbe, allora, applicazione meno rigorosa, non comportando, le formalità aventi natura di pubblicità notizia, alcun onere a carico dei terzi di verifica dei registri immobiliari.

Dalla assenza di una norma di legge che preveda la pubblicità nei registri immobiliari della rinuncia all’azione di restituzione e dalla affermata natura di pubblicità notizia che la stessa avrebbe, viene inoltre fatta discendere la natura facoltativa di tale pubblicità. Non sarebbe pertanto applicabile l’art. 2671 c.c. che, come noto, pone a carico del notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile. Se così è, allora, il notaio sarà tenuto a provvedere a tale pubblicità solo ove ne abbia ricevuto l’incarico dalle parti nell’ambito del suo mandato professionale (così Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 9).

La pronuncia del Tribunale di Torino in commento, comunque, nega la trascrivibilità della rinuncia alla azione di restituzione proprio in base al principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione ed alla constatata assenza di una norma di legge che espressamente la preveda. La pronuncia si conforma così a quanto affermato in un precedente giurisprudenziale in materia di rinuncia alla opposizione alla donazione (Tribunale Vibo Valentia che, con Decreto in data 2 maggio 2006, aveva, per gli stessi motivi, negato la trascrivibilità di tale atto).

La risposta che la pronuncia in commento fornisce alla esigenza di conoscibilità dell’atto di rinuncia all’azione di restituzione è, invece, quella della annotazione a margine della trascrizione della donazione. Tale soluzione non viene motivata in alcun modo e, anzi, ne viene riconosciuta la incongruenza sotto il profilo soggettivo. Le parti nel contratto di donazione, quali compaiono poi nel quadro C della nota di trascrizione della stessa, sono, infatti, il donante e il donatario, mentre la pubblicità dell’atto di rinuncia dovrebbe evidenziare, come soggetto contro il quale è presa la formalità, il legittimario rinunciante. Ciò non risulta, invece, possibile nell’attuale sistema pubblicitario che tipicamente prevede che i soggetti della formalità accessoria (annotazione) siano i medesimi della formalità principale (trascrizione). Per ovviare al problema il Tribunale di Torino propone allora di inserire nel quadro D della annotazione le precisazioni relative al soggetto rinunciante. Tale soluzione, tuttavia, non sembra pienamente soddisfacente stante l’organizzazione su base personale del nostro sistema pubblicitario che non consentirebbe, richiedendo l’elenco delle formalità sul legittimario, di avere evidenza della avvenuta rinuncia.

8. Tassazione

Per quanto riguarda la disciplina fiscale dell’atto in esame occorre distinguere la rinuncia gratuita da quella onerosa (per una completa trattazione degli aspetti tributari della fattispecie in esame con conclusioni non sempre coincidenti con quelle qui proposte vedasi: Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 10).

Nel caso di rinuncia gratuita, sembra che la norma a cui fare riferimento sia l’art. 11 Parte I Tariffa allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1996 n. 131, che sottopone ad imposta di registro in misura fissa gli atti non aventi contenuto patrimoniale. Non sembrano, infatti, applicabili né l’art. 1 Parte I Tariffa allegata al citato D.P.R. 131/1996, né l’art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, posto che, come abbiamo visto, il legittimario rinunciante all’azione di restituzione non rinuncia ad alcun diritto reale sul bene donato.

Nel caso di pluralità di soggetti rinuncianti con unico atto dovrebbe comunque applicarsi una sola imposta di registro fissa secondo i principi espressi dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare 7 ottobre 2010 n. 44, per la quale, nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è comunque dovuta una sola imposta di registro.

Nel caso che la rinuncia sia contenuta nello stesso contratto di donazione, al quale sia intervenuto il legittimario rinunciante, non sembra invece che possa applicarsi il principio di assorbimento di cui all’art. 21 comma 2 del citato D.P.R. 131/1986 in quanto trattasi di negozi autonomi e distinti peraltro soggetti ad imposte differenti: l’imposta di donazione per la donazione e l’imposta di registro per la rinuncia.

Ove si ritenga ammissibile dare pubblicità nei registri immobiliari alla rinuncia, sarà dovuta anche l’imposta ipotecaria. Se si ritiene di dover attuare tale pubblicità mediante trascrizione, sembra doversi applicare l’art. 4 Tariffa allegata al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347 in quanto atto che non importa trasferimento di proprietà su beni immobili, né costituzione o trasferimento di diritti immobiliari. Ove, invece, si ritenga di dover dare pubblicità a tale atto mediante annotazione a margine della trascrizione della donazione, come indicato dal Tribunale di Torino nella pronuncia in commento, sembra doversi applicare l’art. 14 Tariffa allegata al citato Entrambe le norme, comunque, prevedono che l’imposta sia dovuta nella misura fissa di Euro 200. Ai sensi dell’art. 12 secondo capoverso del citato D.Lgs. 347/1990, inoltre, tale imposta dovrà essere assolta mediante versamento all’Agenzia del Territorio, e non all’Agenzia delle Entrate, in quanto, come abbiamo visto, la rinuncia alla azione di restituzione non importa alcun trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento. Sarà inoltre dovuta la tassa ipotecaria nella misura di Euro 35 prevista dal n. 1.1 della Tabella allegata al citato D. Lgs. 347/1990.

Dalla affermata possibilità di trascrivere o annotare la rinuncia sembra derivare, ove l’atto sia ricevuto o autenticato da notaio, l’applicazione della imposta di bollo nella misura forfettaria di Euro 155, prevista in via residuale dall’art. 1, comma 1-bis n. 3 Parte I Tariffa Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, per tutti gli atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari. Per i motivi sopra evidenziati, non sembra invece applicabile il n. 1 del comma 1-bis dell’articolo da ultimo citato che assoggetta ad imposta di bollo in misura di Euro 230 la rinuncia a diritti reali su beni immobili.

Nel caso di rinuncia onerosa sembra invece doversi applicare l’art. 21 comma 2 del citato D.P.R. n. 131/1986, ai sensi del quale, se un atto contiene più disposizioni che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. La disposizione contenente la rinuncia e quella contenente la previsione del corrispettivo sono, infatti, necessariamente connesse e dipendenti l’una dall’altra in rapporto tra loro sinallagmatico. Essendo la rinuncia di per sé soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa, sarà allora in riferimento alla natura ed al valore dell’oggetto della controprestazione che dovranno tipicamente essere determinate base imponibile ed aliquota applicabile.

L’imposta ipotecaria sarà ugualmente dovuta in misura fissa di Euro 200, salvo che, consistendo la controprestazione nel trasferimento di un diritto reale su bene immobile, debba applicarsi, in relazione alla controprestazione, il regime impositivo proprio dei trasferimenti immobiliari.

Anche l’imposta di bollo sarà ugualmente dovuta in misura di Euro 155, salvo che, per la natura della controprestazione, si renda necessario corrispondere l’imposta di importo più elevato.

9. Repertorio

Nel caso di rinuncia gratuita, sembra che il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi debba essere costituito dall’importo fisso di Euro 46 ai sensi dell’art. 6 lett. d) n. 3) Decreto 27 novembre 2012 n. 265 del Ministero della Giustizia, che prevede tale importo per le rinunce abdicative in genere, indipendentemente dal numero dei rinuncianti.

Nel caso di rinuncia onerosa, invece, il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi dipenderà dalla natura della controprestazione in quanto, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del citato D.M. 265/2012, quando l’atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all’importo più favorevole all’Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato.

Il codice statistico da indicare nel repertorio notarile sembra dover essere quello residuale 8Sxx.00 (altri atti relativi a successioni mortis causa) in cui la prassi usa comprendere altresì la rinuncia all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie (così Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, Studio n. 11 approvato il 7 aprile 2014, autori A. Gianola e A. Di Sapio, La rinuncia, cit., par. 10).

10. Conclusioni

Per tutto quanto si è cercato di esporre nel presente contributo, pare potersi affermare la legittimità della rinuncia alla azione di restituzione nei confronti del terzo prima della morte del donante. Rimane, invece, non del tutto risolta la problematica relativa alla pubblicità di tale atto nei registri immobiliari, sia sotto il profilo della ammissibilità di tale pubblicità, sia sotto il profilo della modalità con cui attuarla.

Date le incertezze evidenziate sarebbe quindi auspicabile un intervento del legislatore che, da una parte, sancisse inequivocabilmente la legittimità di tale atto e, dall’altra, disciplinasse compiutamente le modalità della sua pubblicità nei registri immobiliari con previsione, eventualmente, dell’obbligo, a carico del notaio che riceve o autentica l’atto, di procedere alla pubblicità nei termini previsti dall’art. 2671 c.c..

Come considerazione finale, occorre sottolineare che la circolazione degli immobili di provenienza donativa potrà dirsi effettivamente agevolata dalla rinuncia alla azione di restituzione solo ove la stessa sia posta in essere da tutti i legittimari e fermo comunque restando l’ineludibile rischio che ne sopravvengano di nuovi i quali, non avendo partecipato all’atto di rinuncia, non ne saranno in alcun modo vincolati e conserveranno intatto il diritto ad agire nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario (S. Delle Monache, Tutela dei legittimari e limiti nuovi all’opponibilità della riduzione nei confronti degli aventi causa dal donatario, in Riv. not., 2006, fasc. 2, 320 sia pure con riferimento alla rinuncia alla opposizione).

11. Appendice – Formule

Di seguito si è tentato di proporre le formule per l’atto di rinuncia all’azione di restituzione, la prima per il caso di rinuncia gratuita, la seconda per quella di rinuncia onerosa (sulle possibili clausole da inserire in atto vedasi anche e soprattutto G. Iaccarino, Rinuncia, cit., 408 s.).


Rinuncia gratuita

[apertura dell’atto]

– TIZIO, nato… a … il …, residente a …, cittadinanza …,

codice fiscale … ,

premette che:

– TIZIO è coniuge/genitore/ascendente/figlio/discendente di CAIA, nata a … il …, residente a …, cittadinanza …, codice fiscale … ;

– CAIA, con atto in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio, registrato a … il … al n. … serie … e trascritto a … il … ai nn. …/…, ha donato a SEMPRONIO, nato a … il …, residente a …, cittadinanza …, codice fiscale …, la piena proprietà di quanto qui di seguito descritto, sito in Comune di …, Via … n. …:

appartamento ad uso abitazione posto al piano … e composto da …, dati catastali: … , confini in contorno da … in senso orario: … ;

– non sono ancora trascorsi venti anni dalla trascrizione del sopra indicato contratto di donazione.

Tutto ciò premesso, detto Comparente dichiara quanto segue.

Consenso e oggetto

1. TIZIO, quale coniuge/genitore/ascendente/figlio/discendente di CAIA e quindi quale possibile legittimario della stessa, dichiara di rinunciare alla azione di restituzione di cui agli articoli da 561 a 563 Codice Civile in relazione a quanto oggetto del contratto di donazione in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio indicato nelle premesse del presente atto, nei confronti di tutti i terzi aventi causa a qualsiasi titolo dal donatario.

2. TIZIO dichiara che il presente atto non comporta alcuna rinuncia alla azione di riduzione allo stesso eventualmente spettante in relazione alla indicata donazione.

Conservazione e pubblicità

3. Il presente atto resterà depositato negli originali del notaio rogante.

4. Si autorizza la annotazione del presente atto a margine della trascrizione del contratto di donazione in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio indicato nelle premesse del presente atto, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei registri immobiliari.

[chiusa dell’atto]


Rinuncia onerosa

[apertura dell’atto]

– TIZIO, nato a … il …, residente a …, cittadinanza …,

codice fiscale … ;

– SEMPRONIO, nato a … il …, residente a …, cittadinanza …,

codice fiscale … ,

premettono che:

– TIZIO è coniuge/genitore/ascendente/figlio/discendente di CAIA, nata a … il …, residente a …, cittadinanza …, codice fiscale … ;

– CAIA, con atto in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio, registrato a … il … al n. … serie … e trascritto a … il … ai nn. …/…, ha donato a SEMPRONIO, sopra indicato, la piena proprietà di quanto qui di seguito descritto, sito in Comune di …, Via … n. …:

appartamento ad uso abitazione posto al piano … e composto da … , dati catastali: … , confini in contorno da … in senso orario: … ;

– non sono ancora trascorsi venti anni dalla trascrizione del sopra indicato contratto di donazione.

Tutto ciò premesso, detti Comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Consenso e oggetto

1. TIZIO, quale coniuge/genitore/ascendente/figlio/discendente di CAIA e quindi quale possibile legittimario della stessa, dichiara di rinunciare alla azione di restituzione di cui agli articoli da 561 a 563 Codice Civile in relazione a quanto oggetto del contratto di donazione in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio indicato nelle premesse del presente atto, nei confronti di tutti i terzi aventi causa a qualsiasi titolo dal donatario.

2. TIZIO dichiara che il presente atto non comporta alcuna rinuncia alla azione di riduzione allo stesso eventualmente spettante in relazione alla indicata donazione.

Corrispettivo e quietanza

3. Quale corrispettivo alla rinuncia di cui al precedente punto 1., SEMPRONIO corrisponde a TIZIO, che a tale titolo accetta, la somma di Euro … (…) che viene corrisposta contestualmente al presente atto mediante … .

4. TIZIO, dichiara di avere ricevuto la somma indicata al precedente punto 3. e rilascia a SEMPRONIO corrispondente quietanza dichiarando di non avere nulla più a chiedere o a pretendere in dipendenza del presente atto.

Conservazione e pubblicità

5. Il presente atto resterà depositato negli originali del notaio rogante.

6. Si autorizza la annotazione del presente atto a margine della trascrizione del contratto di donazione in data … a rogito notaio … n. …/… di repertorio indicato nelle premesse del presente atto, con esonero da responsabilità per il competente conservatore dei registri immobiliari.

[chiusa dell’atto]

Documentazione: Decreto n. 2298 del 26.09.2014

Scarica il testo originale del Tribunale di Torino.

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Rinuncia all’azione di restituzione e sua pubblicità nei registri immobiliari ultima modifica: 2014-12-18T18:15:23+01:00 da Michele Laffranchi
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