Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà

Sommario: 1. Premessa. Nozione e natura giuridica della rinuncia abdicativa “in genere”
2. Ammissibilità della “species” rinuncia abdicativa al “diritto di proprietà immobiliare”, sua “ratio” e fondamento giuridico
3. L’oggetto, la causa e la forma nel negozio di rinuncia abdicativa.
Possibili cause di nullità.
4. Negozio recettizio o non recettizio? Effetti dell’acquisto in capo allo Stato: acquisto a titolo originario o derivativo?
5. Lo Stato può rinunciare, rectius “rifiutare” l’acquisto? E’ possibile revocare un atto di rinuncia abdicativa?
6. Differenze rispetto alla rinuncia “traslativa” e alla rinuncia “liberatoria”
7. Analogie e differenze con l’acquisto da parte dello Stato ex Art. 586 c.c.
8. Ragioni/motivazioni alla base di una rinuncia abdicativa
9. Pubblicità immobiliare e voltura catastale
10. Obbligo o facoltà di notifica dell’atto al Demanio dello Stato?
11. Responsabilità del rinunciante ex Artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.
12. Aspetti fiscali e menzioni obbligatorie (urbanistica, catastale, energetica)

1. Premessa. Nozione e natura giuridica della rinuncia abdicativa “in genere”
La rinuncia abdicativa è diventata negli ultimi anni sempre più argomento di attualità e di interesse, non solo sotto il profilo teorico e dottrinale ma anche e soprattutto sotto il profilo pratico, stante la crescente volontà rinunciativa manifestata dai cittadini.
Il tema, oggetto, in passato, di molteplici interventi da parte della Dottrina, ha ricevuto importanti ed interessanti contributi di approfondimento giuridico, nel corso del tempo, tra cui, in particolare, si ricorda, da ultimo, quello dell’Ufficio Studi del Notariato (Studio n. 216-2014/C di Marco Bellinvia “La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento” approvato dall’Area Scientifica – Studi Civilistici del CNN il 21 marzo 2014 e “Riflessioni in tema di rinuncia alla proprietà” di Donata Galeardi e Giuseppe Pappalardo pubblicato il 5 marzo 2015 su Federnotizie).
Recentemente tale tema è tornato in auge dopo il parere, reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. N. 137950 del 14 marzo 2018, relativamente ad episodi di rinuncia abdicativa da parte di proprietari di “terreni con evidenti problemi di dissesto geologico e relativo rischio di franamento su condomini e strade pubbliche sottostanti” e dopo la nota dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2018 nella quale viene sottolineato come il rinunciante, anche per “rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede in senso oggettivo” sia chiamato a dare comunicazione al Demanio dell’atto dismissivo, con invito ai Consigli notarili ad adoperarsi “affinchè i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia del Demanio”.
Con il presente lavoro, si vuole ripercorrere attraverso un breve excursus le principali correnti di pensiero nonché affrontare, in sintesi e senza pretese di completezza, gli aspetti e le problematiche più rilevanti e di maggior interesse suscitate dalla rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare.
Benchè il Legislatore non abbia espressamente disciplinato in una norma “ad hoc” la rinuncia abdicativa, la prevalente e tradizionale Dottrina ne afferma la sua ammissibilità (Macioce, Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., XL, 1989, Milano, p. 923; Coviello, Manuale di diritto civile. Parte generale, Milano, 1929, p. 324; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 218; Atzeri, Delle rinunzie secondo il codice civile italiano, Torino, 1910, p. 1; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 299).
Trattasi di un negozio giuridico unilaterale non recettizio, con il quale un soggetto (il rinunciante), nell’esercizio di una facoltà, dismette, “abdica”, perde una situazione giuridica di cui è titolare, rectius esclude un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti “trasferimento” del diritto in capo ad altro soggetto né automatica estinzione dello stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all’intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell’atto, tant’è che la rinuncia abdicativa si differenzia, come infra meglio precisato, dalla rinuncia c.d. traslativa, proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell’acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l’effetto in capo al terzo si produce “ipso iure”, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge.
Per il suo perfezionamento non è, pertanto, richiesto l’intervento né l’espressa accettazione del terzo né che lo stesso debba esserne notiziato.
Minoritaria è rimasta la tesi della natura contrattuale della rinuncia abdicativa.

2. Ammissibilità della “species” rinuncia abdicativa al “diritto di proprietà immobiliare”, sua “ratio” e fondamento giuridico
Partendo dall’assioma per cui la rinuncia è una facoltà insita nella titolarità di ciascun diritto e che possono essere oggetto di rinuncia tutti i diritti “disponibili”, si ritiene generalmente ammessa in Dottrina la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà (diritto per eccellenza disponibile), qualificandola come negozio giuridico unilaterale “atipico”, in quanto non espressamente previsto dalla legge e dal codice civile (si veda, in tal senso, quanto affermato, tra l’altro, anche di recente dall’Avvocatura generale dello Stato, nel parere, sopra richiamato).
A fondamento dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa, vengono richiamate, dalla Dottrina, nonostante regolamentino ipotesi peculiari, diverse norme del codice civile, tra cui, si ricordano, in particolare, gli Artt. 882 c.c. in tema di riparazioni del muro comune “Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza” e 1104 c.c. in tema di obblighi dei partecipanti alla comunione “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate …, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto”. Trattasi di ipotesi tipizzate di rinuncia al diritto di proprietà, caratterizzate dall’effetto ulteriore della liberazione del rinunciante dalla c.d. obbligazione “propter rem” di contribuzione alle spese, oltre che per il futuro, anche per il passato.
Nelle fattispecie di cui sopra, l’espressa previsione normativa non deve essere intesa e letta “a contrario”, cioè nel senso che la rinuncia abdicativa sia possibile solo ed esclusivamente ove prevista dal Legislatore, bensì nel senso che l’effetto “ulteriore” di liberazione dall’obbligo di contribuzione alle spese sorte, può valere per il passato (efficacia retroattiva – ex tunc) solo se espressamente previsto da una norma, operando, altrimenti, come è naturale, solo per il tempo “futuro” (efficacia ex nunc).
Merita, poi, un richiamo anche l’Art. 1118 2° comma c.c., come modificato dalla recente riforma sul condominio, che così recita: “Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”. Mentre prima della riforma sul condominio, era possibile un atto di rinunzia al diritto sulle parti comuni dell’edificio, ferma restando l’impossibilità di sottrarsi al pagamento delle relative spese, oggi, una tale rinuncia non è più possibile.
Anche qui il divieto di rinuncia va letto “a contrario”, e cioè nel senso che, al di fuori di questa ipotesi (rinuncia di “parti comuni”), il diritto di proprietà è suscettibile “in re ipsa” di generale rinunzia, non essendovi, altrimenti ragione particolare di sancire un divieto in tal senso.
Ad avvalorare la tesi dell’ammissibilità e legittimità di una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà sui beni immobili si adduce, anche, la disparità di trattamento che si creerebbe con quanto previsto dal Legislatore per i beni mobili.
Tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario l’Art. 922 c.c. annovera anche, per i beni mobili, l’occupazione mentre l’Art. 923 c.c. precisa che sono suscettibili di occupazione le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno (res nullius), quali le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca.
Se, a seguito di abbandono, i beni mobili sono suscettibili di “occupazione”, ossia di acquisto a titolo originario da parte di terzi, per principio di simmetria, deve parimenti ritenersi che il proprietario di un immobile possa rinunciare “tout court” al suo diritto senza dover essere costretto a rimanere “ostaggio” dello stesso.
Non si rinvengono, dunque, valide ragioni per cui i beni immobili debbano ricevere un trattamento diverso da quello previsto per i beni mobili.
Mentre per la rinuncia alla proprietà di un bene mobile, è sufficiente l’abbandono del medesimo; invece, per quella di un bene immobile, occorrerà necessariamente un atto scritto (“forma ad substantiam”), da trascriversi, poi, nei pubblici Registri, in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 1350 e 2643 c.c.
Poiché l’ordinamento giuridico prevede all’Art. 827 c.c. che i “beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, una volta intervenuta la rinuncia abdicativa, non potendovi essere beni immobili “res nullius”, questi diventeranno automaticamente di proprietà del Demanio dello Stato. All’Art. 827 c.c. è stato attribuito il ruolo di vera e propria “clausola di chiusura” dello statuto dell’appartenenza proprietaria in campo di immobili, sancendo la titolarità statale di ogni bene immobile privo, per qualsiasi ragione, di un proprietario (PALMA, “I beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”, in Trattato Rescigno, VII, 2005 p. 237, nt. 74), fatta eccezione per i beni immobili vacanti esistenti in Sicilia (Art. 34 Statuto), in Sardegna (Art. 14 3° comma Statuto) e nel Trentino Alto Adige (Art. 58 4° comma Statuto) che appartengono al patrimonio regionale.
Sempre a sostegno della tesi dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà si richiamano, infine, gli Artt. 1350 “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti” (tra cui al n. 1 il diritto di proprietà) e 2643 c.c. ”Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati ai numeri precedenti”, articoli che fanno rispettivamente riferimento ad atti di rinuncia a diritti, tra cui vi è anche il diritto di proprietà.
Si segnala per completezza una recente sentenza del T.A.R. PIEMONTE (sentenza n. 368/2018) nella quale è stata affermata l’inammissibilità della rinuncia abdicativa. Il Giudice Amministrativo, pronunciandosi in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha statuito, in relazione ad una fattispecie di “espropriazione semplificata” a seguito di occupazione originariamente illegittima di un bene immobile privato da parte della P.A., che l’Art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 avrebbe definitivamente certificato sia che l’occupazione non produce trasferimento della proprietà in capo alla P.A., sia che il privato non può abdicare al suo diritto, dunque negando validità alla rinuncia abdicativa al diritto di proprietà. Sempre per completezza, si ricorda che la presente sentenza si pone in netto contrasto con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 735/2015 (“la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente costituisce implicita rinuncia abdicativa alla proprietà, con conseguente acquisto automatico in capo alla P.A. occupante”).
Circa la “ratio” dell’acquisto automatico in capo allo Stato a seguito di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, si richiama la norma dell’Art. 827 c.c. (“I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”), sottolineando, in particolare, alla base di una tale previsione da parte del Legislatore vi è stata l’esigenza di individuare, comunque, un soggetto (lo Stato) che fosse titolare del diritto di proprietà, non potendovi essere immobili “vacanti”.

3. L’oggetto, la causa e la forma nel negozio di rinuncia abdicativa.
Possibili cause di nullità.
Con riguardo all’oggetto (immediato) del negozio, deve trattarsi di un diritto disponibile, quale è appunto il diritto di proprietà, ed il negozio deve avere quale oggetto (mediato), beni immobili, come meglio sopra precisato.
Con riferimento alla causa, si è ritenuto in dottrina che la rinunzia, quale negozio dismissivo che non importa attribuzione patrimoniale, sia, comunque, un negozio causale e non astratto (Troisi, Negozio giuridico, negozio astratto, in Enc. giur. Treccani, XX, 1990; Sacco, Negozio astratto, negozio giuridico (circolazione del modello), nullità e annullabilità, Torino, 1995; Betti, Astrazione (Negozio astratto), in Nov. dig. it., I, 2, Torino, 1968, p. 1469 ss.).
Secondo la Dottrina prevalente l’atto in esame sarebbe, però, incompatibile con la disciplina propria della causa (Sicchiero, Rinuncia, in Dig. disc. priv., XVII, Torino, 1998, p. 661; Pugliatti-Falzea, I fatti giuridici, Milano, 1996, p. 41.) in quanto la causa consisterebbe “tout court” nella mera dismissione del diritto, con la conseguenza che il negozio sarebbe un “patto nudo”, sempre meritevole di tutela, che non potrebbe mai essere dichiarato nullo per illiceità della causa.
Non vi sarebbe, insomma, controllo alcuno su tale atto di autonomia privata, per il quale “non si porrebbe né un problema di valutarne la tipicità, né la necessità di accertarne la funzione economico-sociale, stante l’assenza di un rapporto di relazione tra soggetti diversi” (si veda Studio CNN N. 216-2014/C).
Secondo altra parte della dottrina il negozio di rinunzia abdicativa dovrebbe, invece, perseguire con la dismissione della situazione giuridica anche un interesse meritevole di tutela (Macioce, Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., XL, 1989, Milano), con la conseguenza che, ogniqualvolta, l’atto di rinuncia fosse “immeritevole”, il medesimo sarebbe nullo.
In tal senso si è espressa, da ultimo, l’Avvocatura dello Stato, nel Parere in precedenza citato: la rinuncia abdicativa sarebbe un negozio a contenuto patrimoniale, al quale applicare, ex Art. 1324 c.c., la norma di cui all’Art. 1322 2° comma c.c. con la conseguenza che, in quanto negozio unilaterale atipico, dovrebbe sempre realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Pertanto, qualora venisse posto in essere all’esclusivo fine egoistico di trasferire sullo Stato e, dunque, sulla collettività, costi inerenti a interventi sui beni, lo stesso sarebbe nullo per illiceità della causa.
In relazione a quanto sopra affermato, l’Avvocatura aderisce alla tesi della c.d. “causa in concreto”, ossia della causa come “funzione economico-individuale”, che tiene conto degli interessi concretamente perseguiti dalle parti con il negozio.
Altri replicano che l’estensione legale dell’Art. 1322 2° comma c.c. (“meritevolezza”), non potrebbe operare nei confronti della rinuncia abdicativa, in quanto questa è negozio unilaterale “puro”, privo di contenuto patrimoniale (requisito, tra l’altro, richiesto dall’Art. 1324 c.c. per l’applicabilità ai negozi unilaterali delle norme sui contratti, e, quindi, anche di quelle sulla “causa” illecita), trattandosi di atto meramente dismissivo e non attributivo della proprietà (l’acquisto in capo allo Stato – come sopra detto – avviene, infatti, non per volontà del rinunciante, ma in forza di una previsione di legge e, dunque, automaticamente ed in via autonoma, sganciata da tale volontà).
Secondo l’Avvocatura, vi sarebbero, poi, “altri elementi” di diritto in base ai quali poter dichiarare la nullità di una rinuncia abdicativa posta in essere esclusivamente per scopi “egoistici”, e precisamente:
– la nullità per “motivi illeciti” ex l’Art. 1345 c.c.;
– la nullità per frode alla legge ex Art. 1344 c.c.: si utilizza un mezzo lecito (la rinuncia abdicativa) per raggiungere scopi in contrasto con il dettato costituzionale (Art. 42 e 2 Cost.);
– la nullità per abuso del diritto: la rinuncia abdicativa serve per raggiungere scopi che si rivelano atti emulativi ex Art. 833 c., disapprovati dall’ordinamento.
Con riguardo alla prima ipotesi di nullità, può obiettarsi che perché un contratto venga dichiarato nullo ex Art. 1418 c.c. per motivi illeciti, debbono sussistere tre requisiti previsti dalla legge: che l’accordo rifletta un medesimo motivo “comune” alle parti, che tale motivo sia illecito e che lo stesso sia stato determinante del consenso.
Ora mancando la “comunanza” dei motivi illeciti, in quanto la rinuncia abdicativa è negozio unilaterale e non contratto, irrilevanti dovrebbero considerarsi i motivi che hanno determinato il rinunciante a dismettere il suo diritto, tenuto, poi, conto del fatto che alla fattispecie de qua non sarebbe applicabile l’Art. 1345 c.c. stante l’assenza di “patrimonialità” nel negozio rinunciativo.
Lo stesso dicasi in relazione alla nullità affermata sulla base di negozio in frode alla legge.
Quanto, infine, alla nullità per abuso del diritto , si ricorda che l’abuso del diritto, non è una violazione in senso formale, in quanto delinea una utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.
E’ ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulta alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede.
Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l’ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti – ed i diritti connessi – attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l’ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.
Non esiste una norma che sanzioni, in via generale, con la nullità l’abuso del diritto.
Esiste una latente similitudine della frode alla legge con la figura dell’abuso del diritto.
L’affinità con l’abuso risiede nel ricorso a strumenti che non valicano in maniera diretta i confini della liceità, ma che realizzano nella sostanza un risultato contrario al diritto. Il dato che distingue nettamente le due figure consiste sia nell’obiettivo della condotta antigiuridica sia nel profilo rimediale.
L’abuso del diritto si realizza attraverso un uso deviato dell’esercizio del diritto, o in senso più lato di una situazione giuridica soggettiva, comprese le libertà, per ledere l’interesse di un altro soggetto e, all’uopo, evoca parametri – quali la correttezza o la condotta emulativa – condizionati dal grado di relazionalità che intercorre fra danneggiante e danneggiato. La frode alla legge, per converso, consiste in un esercizio deviato dell’autonomia privata finalizzato non a ledere un altro interesse giuridico, bensì a violare una disposizione imperativa.
La differenza è, poi anche rimediale, in quanto l’abuso del diritto evoca il generale rimedio risarcitorio (e non dunque nullità), mentre la frode alla legge consente di accedere all’esito della nullità o – eventualmente – al rimedio espressamente contemplato dalla norma direttamente violata.
Poco convincente appare, pertanto, l’affermazione che la rinuncia abdicativa possa essere negozio nullo per “abuso del diritto”.
Del principio dell’abuso del diritto è stato, ne è stato fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell’esistenza di un generale principio antielusivo (v. per tutte Cassaz. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057; Cassazione civile sez. trib. 21 gennaio 2015 n. 961).
Anche nell’ordinamento tributario l’abuso del diritto non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.
L’Art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 128/2015, ha disciplinato sul piano normativo l’abuso del diritto, portandolo sullo stesso piano dell’elusione fiscale.
Ci si chiede se la rinuncia abdicativa possa, poi, costituire ipotesi di abuso di diritto nell’ordinamento tributario.
Mentre l’abuso nel contratto si realizza allorquando ci si trova di fronte ad una asimmetria nella forza contrattuale (fattispecie che esula dal presente esame), invece l’abuso del contratto si realizza quando entrambe le parti del contratto o la parte del negozio unilaterale concorrono nell’abuso per ledere i terzi creditori.
L’atto di rinuncia abdicativa sicuramente potrebbe essere pregiudizievole per i creditori del rinunciante, che ne vedono diminuire il patrimonio (depauperamento del debitore).
Ci si chiede, infine, se un tale atto possa essere anche in qualche misura fiscalmente elusivo per lo Stato, là ove determini sottrazione di beni all’imposizione fiscale, benchè lo Stato ne acquisti, poi, la proprietà….
Concludendo, con riferimento agli elementi del negozio, risulta, invece, condivisa l’idea che il negozio in esame avrebbe carattere neutro o incolore, non potendosi ricondurre né alla categoria dell’onerosità né a quella della gratuità, stante il suo effetto meramente abdicativo (Mosco, Onerosità e gratuità degli atti giuridici, Milano, 1942, p. 24 ss.; Oppo, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 293; Macioce, Rinuncia, opera cit., p. 929; Santoro Passarelli, Dottrine generali, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 224).
Quanto alla forma, l’atto in questione deve rivestire sempre la forma scritta ex Art. 1350, n. 5 c.c.

4. Negozio recettizio o non recettizio? Effetti dell’acquisto in capo allo Stato: acquisto a titolo originario o derivativo?
Premesso che in relazione alla nozione di recettizietà, si contrappongono in Dottrina due correnti di pensiero: una, secondo cui la recettizietà consisterebbe nella necessità, ai fini della produzione degli effetti negoziali, che l’atto venga portato a conoscenza di un soggetto determinato e l’altra, secondo cui la notifica/comunicazione dell’atto sarebbe determinante per il suo perfezionamento, secondo la prevalente Dottrina (Macioce, op. cit., p. 936-937; Bozzi, op. cit., p. 1146; Moscarini, Rinunzia, in Enc. giur. Treccani, p. 6; in Enc. giur. Treccani, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 86 ss; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 301) e giurisprudenza, la rinunzia abdicativa sarebbe un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti.
L’effetto della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è l’acquisto automatico dell’immobile in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.
Poichè gli effetti negoziali si esauriscono nella sfera del dichiarante, non occorre per la loro realizzazione alcuna comunicazione al terzo: soltanto l’effetto abdicativo è strettamente correlato con la dichiarazione, mentre l’ulteriore effetto dell’acquisto in capo allo Stato costituisce mera conseguenza indiretta della rinunzia, come tale inidonea ad incidere sull’efficacia della fattispecie.
Si tratta, quindi, di un acquisto a titolo originario, effetto solo indiretto e mediato della rinunzia, che trova fondamento nella legge.
Poiché l’ordinamento non consente ex Art. 827 c.c. che un bene immobile possa rimanere privo di un soggetto titolare del diritto e, che divenga “res nullius”, ne deriva che, a fronte della rinunzia abdicativa da parte dell’unico proprietario di un bene, la proprietà dello stesso andrà allo Stato, che la acquisterà non a titolo derivativo bensì a titolo originario.
Come sopra precisato, l’acquisto da parte dello Stato non è un effetto diretto della rinunzia alla proprietà: il proprietario si spoglia semplicemente del diritto di cui è titolare senza preoccuparsi della sua sorte. Al medesimo interessa solo privarsi della proprietà del bene. E’ la legge (Art. 827 c.c.) che prevede l’acquisto dell’immobile, a titolo originario, in capo allo Stato.

5. Lo Stato può rinunciare, rectius “rifiutare” l’acquisto? E’ possibile revocare un atto di rinuncia abdicativa?
La qualificazione, ricostruzione della rinunzia abdicativa alla proprietà come negozio unilaterale, diretto unicamente alla dismissione del diritto, senza effetti traslativi, che comporta l’acquisto in capo allo Stato, non come effetto negoziale voluto dal rinunziante, ma come effetto automatico ex lege, fa escludere, in radice, la possibilità di un atto di rifiuto da parte dello Stato, dato che l’acquisto, non correlato alla volontà del rinunciante, è imposto dalla legge ex Art. 827 c.c. e l’ordinamento giuridico non ammette l’esistenza di immobili ”vacanti”.
Ad avvalorare tale tesi, depone, poi, anche quanto previsto nell’ambito “mortis causa” dall’Art. 586 c.c.: “L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia” da parte dello Stato.
In ordine alla possibilità di revoca della rinunzia, la risposta è strettamente collegata alla natura recettizia che si voglia riconoscere o meno al negozio di rinuncia abdicativa.
Qualora si ritenga, con la Dottrina prevalente, che la rinuncia sia un negozio unilaterale non recettizio, non sembra possibile una revoca della rinuncia, stante l’acquisto automatico del diritto già verificatosi in capo allo Stato.
Se fosse consentito revocare l’atto dismissivo, vi sarebbe una sorta di invasione nella sfera giuridica altrui, che consentirebbe di privare unilateralmente un soggetto della titolarità del diritto da lui acquisito (anche a titolo originario), il che contrasterebbe con i principali diritti e le principali garanzie costituzionali.
Da ultimo qualora fosse possibile la revoca, si svuoterebbe di ogni certezza la portata normativa dell’Art. 827 c.c. il quale vuole garantire la presenza di un soggetto (lo Stato), titolare del diritto, stante l’impossibilità di “res nullius”.

6. Differenze rispetto alla rinuncia “traslativa” e alla rinuncia “liberatoria”
La rinuncia “abdicativa pura” si distingue da quella “traslativa” e da quella “liberatoria”.
Qualora la rinuncia sia inserita in un contratto sinallagmatico (negozio bilaterale), perde la sua natura di autentica rinuncia abdicativa e perde la sua causa propriamente dismissiva (si veda L. Bozzi, La negozialità degli atti di rinuncia, Milano, 2008, p. 7), in quanto il negozio, trovando giustificazione nella corrispettività della prestazione diviene negozio dispositivo-traslativo (cd. rinunzia traslativa).
Del pari, qualora la rinuncia sia caratterizzata dall’effetto ulteriore di sottrarre il rinunciante alle spese pregresse, ossia di liberarlo dall’obbligazione di pagamento delle spese non solo future ma anche anteriori (cd. rinuncia liberatoria), come accade nelle ipotesi di cui agli Artt. 882 e 1104 c.c., si ritiene che la rinuncia non sia più rinuncia abdicativa pura e divenga negozio recettizio con la conseguenza che la stessa dovrà essere necessariamente portata a conoscenza del terzo.

7. Analogie e differenze con l’acquisto da parte dello Stato ex Art. 586 c.c.
Una disposizione simile, ma non sovrapponibile a quella dell’Art. 827 c.c., è l’Art. 586 c.c. in materia di successione dello Stato, che così recita: “In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.
Pur presentando tratti comuni, si tratta di due distinti modi di acquisto della proprietà del bene da parte dello Stato, a titolo originario, nell’ipotesi ex Art. 827 c.c. e “iure successionis” in quella ex Art. 586 c.c.
In ordine alla natura giuridica del predetto acquisto da parte dello Stato, si registrano, infatti, in Dottrina due opinioni, una datata e minoritaria tesa ad affermare che il fenomeno della successione dello Stato è da ricondurre nell’ambito degli acquisti a titolo originario per ragioni di sovranità; ed una maggioritaria volta a considerare la fattispecie come un’ipotesi di acquisto a titolo derivativo, all’interno della quale si pongono antitetiche, due tesi: l’una della successione a causa di morte a titolo di erede e l’altra della successione mortis causa a titolo particolare e sui generis fondata su un diritto di sovranità dello Stato.
Anche la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura di tale acquisto da parte dello Stato (Cassazione Civile Sez. II 11 marzo 1995 n. 2862), statuendo che l’Art. 586 c.c. configura un’ipotesi di acquisto “iure successionis” a titolo derivativo, individuando quali elementi su cui fondare detta affermazione: la previsione dello Stato quale successore legittimo nell’Art. 565 c.c., la collocazione dell’art. 586 c.c. nel titolo dedicato alle successioni legittime, l’uso del verbo “devolvere” e la limitazione della responsabilità dello Stato in caso di passività al solo valore dei beni acquistati.
Identica è invece la ratio dell’Art. 586 c.c. con quella dell’Art. 827 c.c: per entrambe vi è l’esigenza di individuare, comunque, un soggetto titolare del diritto di proprietà, non potendovi essere “res nullius”.
Comune alle due norme è anche l’assoluta inderogabilità ed automaticità dell’acquisto in capo allo Stato (“L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.”).
Altra differenza attiene alle passività: nella fattispecie “mortis causa” le passività passano allo Stato “intra vires hereditatis” e lo Stato ne risponde “cum viribus hereditatis” ex Art. 497 c.c.; nella rinuncia abdicativa pura lo Stato non risponde per debiti sorti anteriormente all’acquisto, salvo che si possa configurare una rinuncia liberatoria.

8. Ragioni/motivazioni alla base di una rinuncia abdicativa
Quali le ragioni alla base della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà da parte del cittadino?
Volendo fare una breve disamina di quelle che sono state e che sono, tuttora, le principali ragioni, i motivi che hanno spinto e che spingono sempre più i titolari di diritti di proprietà a rinunciare, si possono ricordare, a titolo non esaustivo: in primis, l’impossibilità economica di continuare a sostenere l’onere tributario degli immobili, sempre più gravoso e a volte non più sopportabile dalle famiglie; l’impossibilità, sempre economica, di far fronte a ingenti e importanti spese di manutenzione straordinaria, riparazioni o radicali ristrutturazioni di immobili divenuti col passare degli anni fatiscenti e occorrenti di interventi sempre più urgenti e non prorogabili; il poco interesse per immobili in zone impervie, sperdute o difficilmente accessibili e, quindi, poco appetibili e, di fatto, invendibili (si pensi a terreni incolti o boschivi su versanti montani rocciosi e scoscesi); la litigiosità di comproprietari che non vanno d’accordo su “nulla” e che, non riuscendo in alcun modo a vendere a terzi gli immobili, nemmeno donandoli, decidono di rinunciare alla proprietà di quegli immobili “fastidiosi”, dei quali sono divenuti oramai “prigionieri”, pur di “liberarsene” e ritrovare finalmente la “serenità” perduta…; da ultimo, la responsabilità civile che agli stessi potrebbe derivare per danni arrecati a terzi, qualora gli stessi non siano in grado, loro malgrado (a causa di gravi difficoltà economiche), di provvedere alla messa in sicurezza degli immobili.
Come è stato recentemente scritto da Autorevole Dottrina (A. Busani in “L’addio all’immobile inutile non piace allo Stato” articolo pubblicato su Il Sole 24 ore lo scorso 26 marzo): “In altre epoche, nelle quali le tasse locali erano di minore impatto e dove il miglior tenore di vita non sollecitava riflessioni del genere, il problema della proprietà fastidiosa non si poneva. Oggi, invece, avere a che fare con immobili di nessuna utilità e, anzi, produttivi di costi e patemi, sollecita a dismettere queste proprietà”.
Per questo, la rinunzia al diritto di proprietà e la rinuncia alla quota indivisa di comproprietà, da fattispecie desuete e, da sempre, considerate di interesse prettamente teorico e scolastico, sono, oggi, fattispecie attuali, concrete, sempre più “praticabili”.

9. Pubblicità immobiliare e voltura catastale
L’Art. 2643, n. 5 c.c. prevede la trascrizione degli atti di rinunzia a diritti reali immobiliari. E’ indubbio, pertanto, che la rinunzia in questione debba essere trascritta.
Quanto agli effetti e alla natura della pubblicità nei Registri Immobiliari, è stato sottolineato da Autorevole Dottrina (Gazzoni, La trascrizione immobiliare, opera cit., p. 230 ss.), con riguardo alla rinuncia abdicativa, che, stante l’acquisto a titolo originario e non a titolo derivativo da parte dello Stato, la previsione della trascrizione di cui alla citata norma, non sarebbe in linea con le finalità e gli effetti propri della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. (pubblicità dichiarativa rilevante ai fini della opponibilità ai terzi e non mera pubblicità notizia).
E’ stato replicato che in questo caso l’acquirente, cioè lo Stato, benchè il suo acquisto sia l’effetto indiretto e riflesso della manifestazione di volontà del rinunziante, è soggetto individuato dalla legge fin dall’origine, stante la previsione normativa di cui all’Art. 827 c.c., con la conseguenza che vi sarebbe una “eadem ratio” tra questa fattispecie e quella dell’atto attributivo che giustificherebbe la previsione della pubblicità prevista per gli atti traslativi (pubblicità dichiarativa).
Circa le modalità della trascrizione, la Dottrina prevalente e preferibile (Pugliatti, “La trascrizione”, I, 2, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1989, p. 424 ss) ritiene che la trascrizione della rinunzia debba essere fatta, stante la sua natura puramente abdicativa, unicamente contro il rinunziante (e non a favore dello Stato), benchè altra parte sempre autorevole della Dottrina (Gazzoni, “La trascrizione immobiliare”, in Commen. Schlesinger, Milano, 1991, p. 234; Triola, “Della tutela dei diritti. La trascrizione”, in Tratt. di dir. priv., dir. da BESSONE, IX, Torino, 2012, p. 82; Sicchiero “Rinuncia”, in Dig. disc. priv. XVII, Torino, 1998, p. 662; Ferri-Zanelli, “Della trascrizione” Art. 2643-2696, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, p. 153.) sostenga che la trascrizione andrebbe presa contro il rinunziante ed a favore dello Stato.
Al riguardo, si segnala, come recentemente (febbraio 2018), la stessa Agenzia del Demanio (precisamente Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Lombardia di Milano), al fine di ottenere la trascrizione a proprio favore di un acquisto immobiliare conseguente a rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, abbia con provvedimento amministrativo interno autorizzato espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecco ad eseguire tale formalità, precisando nello stesso che trattasi di “acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato a seguito di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, ai sensi dell’Art. 827″ .
Non potendo la voltura essere fatta contestualmente alla trascrizione (che avviene contro il rinunciante e senza l’indicazione di un soggetto a favore), la stessa deve essere fatta in differita, con modalità manuale/cartacea e con l’indicazione, quale soggetto a favore, “DEMANIO DELLO STATO” con sede in Roma – Codice fiscale 97905320582 (in tal caso: non “fleggare” su voltura automatica).
Al riguardo si segnala, che da parte di taluni Uffici del Catasto, nonostante l’acquisto a favore dello Stato operi automaticamente ex Art. 827 c.c., viene, talvolta, richiesto, per meri fini tuzioristici interni del Catasto, che la presentazione della domanda di voltura sia accompagnata da una sorta di nulla osta, benestare, autorizzazione del Demanio, benchè non vi sia una previsione normativa in tal senso e si tratti di formalità dovuta in forza di titolo idoneo.
Circa l’intestazione catastale dei beni immobili oggetto di rinuncia abdicativa, si segnala che dopo la comunicazione da parte dell’Agenzia del Demanio di nuovi otto codici fiscali, uno per i beni appartenenti al Demanio dello Stato e sette per i diversi rami del Demanio pubblico dello Stato (comunicazione del 12 ottobre 2016 prot. N. 2016/3616/DGP-SOT), l’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare – Settore Servizi Catastali ha emanato una circolare in data 11 novembre 2016, con la quale ha impartito alle proprie Direzioni Regionali precise disposizioni proprio per una corretta intestazione catastale dei beni di proprietà dello Stato, indicando, in relazione alla fattispecie de qua, la seguente intestazione:
“DEMANIO DELLO STATO” con sede in ROMA – Codice fiscale 97905320582

10. Obbligo o facoltà di notifica dell’atto al Demanio dello Stato?
Poiché secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza, la rinunzia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti per il suo perfezionamento, deve affermarsi che non sussista un obbligo di notiziare della rinuncia lo Stato.
Tuttavia, si ritiene che, benchè la mancanza di effetto liberatorio e l’impossibilità di rifiuto escludano, in radice, la necessità della conoscenza altrui per l’efficacia del negozio, sia, comunque, fortemente opportuna tale conoscenza in un’ottica di reciproca correttezza, come, peraltro, ribadito dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, nel parere sopra citato, e come richiesto ai Consigli notarili dal Direttore Generale Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del Ministero della Giustizia nella nota del 15 marzo 2018, nella quale viene sottolineato come il rinunciante, anche per “rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede in senso oggettivo” sia chiamato a dare comunicazione al Demanio dell’atto dismissivo, ed i Consigli notarili siano tenuti ad adoperarsi “affinchè i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia del Demanio”.
Di difficile comprensione è il richiamo fatto alla c.d. “buona fede in senso oggettivo”: infatti, come statuito anche della Suprema Corte (si veda Cassazione civile sez. III 18 settembre 2009 n. 20106) il principio della buona fede oggettiva è la reciproca lealtà di condotta, che deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Nella fattispecie de qua, manca un rapporto obbligatorio, contrattuale che giustifichi una buona fede in senso oggettivo, tutt’al più si dovrebbe parlare di “trasparenza istituzionale” o semplicemente di “onere” in capo al notaio rogante o al soggetto rinunciante.

11. Responsabilità del rinunciante ex Artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.?
Nel parere reso dall’Avvocatura di Stato, sopra citato, viene espressamente ribadito che in tutti i casi di rinuncia abdicativa rimane ferma la responsabilità del rinunciante ex Artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i danni a cui questi abbia dato causa con il fatto proprio omissivo, cioè con l’omissione, in passato, dei necessari ed ineludibili interventi di manutenzione e messa in sicurezza del proprio immobile.
Tale illecito, in quanto omissivo, avrebbe, poi, natura permanente e cesserebbe solo con il compimento dell’attività doverosa e, dunque, non verrebbe meno per effetto della mera dismissione del bene.
E’ interessante segnalare, a riguardo, una recente ordinanza del Tribunale di Genova II Sezione civile (ordinanza 1 marzo 2018 n. 11634/2017) nella quale il Giudice, dopo aver affermato l’ammissibilità in generale della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, ha dichiarato la nullità di un atto dismissivo per illiceità della causa in concreto, in quanto posto in essere al fine egoistico di trasferire in capo all’Erario ex Art. 827 c.c. e dunque in capo alla collettività intera tutti i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione o di demolizione dell’immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilità (sia civile ex Artt. 2051 e 2053 c.c. che penale ex Art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro derivare a persone e/o cose per il caso di crollo o rovina dello stesso.
In relazione all’Art. 2051 c.c. deve ritenersi che tale responsabilità, in quanto oggettiva, segua il bene e che lo Stato, eventualmente chiamato in causa per danni sia direttamente responsabile benchè possa agire in regresso, chiamando in causa i precedenti proprietari.

12. Aspetti fiscali e menzioni obbligatorie (urbanistica, catastale, energetica)
Trattandosi di atto a titolo gratuito, l’atto sarà esente da imposta di registro e, in quanto a favore dello Stato, l’atto non sarà soggetto ad imposta sulle donazioni ex Art. 3 1° comma del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 né ad imposta ipotecaria e catastale ex Artt. 1 2° comma e 10 3°comma del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 347.
Per fini tuzioristici, anche se con tale rinuncia non si ha trasferimento di beni, si ritiene di applicare la normativa urbanistica e quella sulla conformità catastale.
Quanto alla normativa in tema di prestazione energetica, trattandosi di atto a titolo gratuito, si ritiene non applicabile la relativa normativa (Si veda al riguardo Studio di G. Rizzi del 24 dicembre 2013 dopo il DL 145/2013).

Segue: aggiornamento

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Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà ultima modifica: 2018-06-20T10:09:07+02:00 da Daniela Riva
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