Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: continua la “querelle”….(aggiornamento)

Prosegue la querelle relativa all’ammissibilità della Rinuncia Abdicativa di cui ci eravamo già occupati.

Facciamo un passo indietro.

A seguito di gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia procede alla sua trascrizione con riserva ai sensi dell’Art. 2674 bis c.c.

La parte richiedente la trascrizione, entro trenta giorni dall’eseguita formalità, propone reclamo avanti all’Autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Imperia, Giudice adito, con decreto n. 2600 emesso ex Art. 113-ter Disp. Att. cod.civ. in data 23 agosto 2018, nello sciogliere la riserva apposta alla trascrizione, rigetta il reclamo, sostenendo la non trascrivibilità dell’atto di rinuncia abdicativa in quanto, non essendo “né tipizzato, né nominato nel nostro ordinamento, si pone in insanabile contrasto con i principi che lo fondano”.

La Corte d’Appello di Genova (Sezione III Civile), in totale riforma della decisione del Giudice di primo grado, con decreto n. 675 emesso in data 8 novembre 2018 e pubblicato in data 27 novembre 2018, ne afferma, invece, la legittimità, statuendo che “spettano al patrimonio dello Stato i beni che non sono di proprietà di alcuno dovendosi escludere che necessariamente ciò comporti un pregiudizio per la collettività“, che “secondo quanto previsto dall’art. 2643 n. 5 in correlazione a quanto previsto dall’art. 1350 c.1 n. 5 siano trascrivibili gli atti di rinuncia in questione non sembrando di ostacolo il fatto che le norme facciano riferimento ad atti bilaterali“, precisando, poi, che “trattandosi… di atto unilaterale non recettizio, avvenendo l’acquisto da parte dello Stato a titolo originario come conseguenza dell’atto di dismissione del proprietario, la trascrizione sarà effettuata solo contro il rinunciante ma non a favore dello Stato in quanto vi presiedono le sole ragioni di opponibilità ai terzi della dismissione del diritto da parte del rinunciante“.

La pronuncia da ultimo citata si allinea con l’opinione, oggi, prevalente in Dottrina, della legittimità degli atti di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà nonché con quella recentemente espressa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nel noto parere di cui alla nota n. 137950 prot. del 14 marzo 2018.

La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà è negozio unilaterale atipico, a contenuto patrimoniale, che, ex Art. 1322 2° comma c.c., deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, solo qualora tale negozio venisse posto in essere all’esclusivo fine egoistico di trasferire sullo Stato e, dunque, sulla collettività, costi inerenti a interventi sui beni, lo stesso sarebbe nullo per illiceità della causa, nullità che potrebbe, però, essere dichiarata solo giudizialmente, a seguito di vittorioso esperimento di ”actio nullitatis” da parte dell’Agenzia del Demanio, a totale carico della quale sarebbe l’onere della prova.

Recentemente, ha animato la “querelle” il Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia, Dott. Titta, che, in una nota inviata lo scorso 26 settembre al Consiglio Notarile di Reggio Emilia, a seguito di richieste di chiarimenti circa l’orientamento dell’Ufficio sulla trascrivibilità degli atti di rinuncia abdicativa, ha così scritto: “non esistono validi motivi per rifiutare o per apporre una riserva alla trascrizione di tali negozi, stante la loro generale ammissibilità“, rimarcandone, anzi, l’obbligo della trascrivibilità.

Concludendo, sembra, quindi, potersi affermare che sussistano, in diritto, valide argomentazioni a sostegno dell’ammissibilità e conseguente trascrivibilità del negozio di rinuncia abdicativa, (in quest’ultimo caso, con la sola accortezza di indicare nel Quadro “C-Soggetti” della nota di trascrizione esclusivamente il soggetto “contro” (il rinunciante) e non anche quello “a favore” (il Demanio), data la natura puramente abdicativa dello stesso.

Quanto all’intestazione catastale, infine, – si ricorda – che, non potendo la voltura essere fatta contestualmente alla trascrizione con la c.d. nota voltura, la stessa dovrà essere eseguita in differita con modalità manuale/cartacea.

 

 

Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: continua la “querelle”….(aggiornamento) ultima modifica: 2019-02-04T10:27:24+01:00 da Daniela Riva
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