La riforma della legge fallimentare ha riconosciuto la centralità dei controlli societari riducendo i requisiti dimensionali previsti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Srl.
La legge delega n. 2681 che conferisce “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, approvata dal Senato l’11 ottobre 2017, concede al Governo 12 mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi che incideranno sulle procedure concorsuali e su alcune norme di diritto societario, come quella relativa alle soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Srl.
L’articolo 14, comma 1, lett. g) della legge delega autorizza infatti il Governo ad intervenire sull’art. 2477 del c.c. ampliando le ipotesi di nomina obbligatoria.
In particolare, l’obbligo di nomina di un organo di revisione o di controllo sorgerà quando la Srl, per due esercizi consecutivi, abbia valicato almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Relativamente ai nuovi limiti, quindi il totale dell’attivo dello stato patrimoniale e i ricavi delle vendite o delle prestazioni viene ridotto a 2 milioni di euro, diminuendo le attuali soglie di 4,4 milioni per l’attivo e di 8,8 milioni per i ricavi.
Il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio, dall’attuale limite di 50, viene ridotto a 10.
Inoltre, ai fini dell’obbligatorietà dell’organo di controllo, sarà sufficiente il superamento di anche uno solo dei predetti limiti per due esercizi consecutivi, mentre la norma attuale prevede il superamento di due requisiti su tre per due esercizi consecutivi.
Il legislatore delle legge delega si è altresì preoccupato di vigilare sull’effettiva applicazione delle predette disposizioni disciplinando l’eventualità della mancata nomina. In particolare, è stato previsto che tra i soggetti legittimati a segnalare al Tribunale l’omissione rientri anche il conservatore del Registro delle imprese.

AUTORE

Luca Donegana è notaio dal 2014 e svolge la sua professione presso la sede di Lecco. Iscritto all’Albo degli avvocati di Lecco dal 2007 al 2013, è cultore della materia in diritto privato presso l’Università del Piemonte Orientale “Avogadro” fino al 2008. Autore di articoli su riviste giuridiche e si contributi in opere collettanee, in materia di diritto societario, successorio, dei contratti e di volontaria giurisdizione. Ha partecipato come relatore a convegni in materia di diritto dei contratti, delle obbligazioni e delle successioni. Non nasconde la sua profonda passione per lo sci agonistico e il windsurf.