Adeguamenti statutari, coordinamento tra il Codice del Terzo Settore e le singole discipline settoriali, termine e opportunità per chi decide di avviare la revisione degli statuti. In questo periodo sono tanti i temi che professionisti e operatori stanno affrontando per avviare i percorsi di adeguamento degli statuti degli enti non profit nella consapevolezza, tuttavia, che l’approccio alla riforma va affrontato tenendo in considerazioni diverse variabili: come, a esempio, la tipologia delle attività svolte, la tipologia di entrate e la loro natura (commerciale o non commerciale), l’incidenza della raccolta fondi, i sistemi di governance e di controllo attuali e quelli individuati dai decreti 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) e 112/ 2017 (dettante disposizioni in tema di impresa sociale).
di Gabriele Sepio, avvocato, Consigliere Nazionale del Terzo Settore e già Coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
A tutto questo si aggiunga la possibilità di operare una rivisitazione del modello organizzativo partendo dalla consapevolezza che la riforma offre una gamma di soluzioni diverse (si pensi alle sezioni del nuovo registro unico) e ulteriori rispetto all’attuale scenario (primo tra tutti la rivalutazione dell’impresa sociale associata oggi ad regime fiscale favorevole). Senza contare il tema della personalità giuridica, ai fini della tutela dei rappresentanti legali degli enti non profit, non sempre pienamente consapevoli dei rischi connessi, alla gestione di finanziamenti pubblici o allo svolgimento di attività di interesse generale.
Il percorso di adeguamento degli statuti alla riforma, insomma, implica una attenta valutazione dello scenario presente e futuro legato al singolo ente che dovrà essere ultimata entro tempi ragionevoli affinchè gli enti, specie quelli piu strutturati, possano farsi trovare pronti con l’avvio del nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Fondamentale dunque, in questa fase, individuare il termine finale entro il quale completare tale adeguamento anche alla luce della recente proroga al 30 giugno 2020, introdotta la conversione in legge del DL c.d. “crescita”.
La scadenza, originariamente fissata per il prossimo 3 agosto, tuttavia non coinvolge tutti gli enti non profit, ma solamente Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei rispettivi registri che, in quanto tali, sono già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma.
Premesso questo, l’emendamento con cui è stata introdotta la proroga presenta una formulazione decisamente discutibile sia sotto il profilo letterale che con riferimento alla individuazione del termine finale. Sotto il primo punto di vista basti pensare al fatto che il termine viene esteso anche alle bande musicali, a prescindere dal possesso delle qualifiche di Onlus, ODV e APS, (con l’effetto che, laddove si volesse adottare una, non auspicabile, interpretazione restrittiva, sarebbero gli unici enti cui si impone la scelta di entrare o meno nel registro entro un termine perentorio a prescindere dall’attuale inquadramento tra le categorie rientranti nel regime transitorio). Negli stessi termini lascia perplessi la proroga di un termine per le imprese sociali che risulta essere scaduto da tempo (il 20 gennaio scorso).
Al fine di evitare ulteriore confusione in una materia già articolata come quella della riforma, è opportuno dunque fare il punto della situazione per capire come incide la proroga sugli enti che stanno valutando l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Per Onlus, ODV e APS non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto all’iter delineato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 13/2019. In relazione alla vecchia scadenza del 3 agosto, il documento ha chiarito che il termine rileva solo ai fini delle maggioranze per deliberare le modifiche statutarie: entro questa data sarebbe stato possibile approvare le modifiche di “mero adeguamento” (ossia volte ad allinearsi a nuove disposizioni inderogabili o a derogare a disposizioni derogabili) con le maggioranze dell’assemblea ordinaria, mentre successivamente sarebbe stato necessario rispettare i quorum rafforzati previsti per le sedute straordinarie.
Questa impostazione dovrebbe rimanere anche con la proroga, con la conseguenza che Onlus, ODV e APS avranno più tempo per approvare le modifiche statutarie con le maggioranze semplificate. La facilitazione, tuttavia, dovrebbe riguardare una parte minoritaria degli enti, in quanto molti ragionevolmente coglieranno l’occasione della riforma per un generale restyling degli statuti, ad esempio ritoccando la governance o modificando la forma giuridica (si pensi alle nuove opportunità offerte dal nuovo art. 42-bis c.c. che consente operazioni straordinarie tra fondazioni e associazioni). In quest’ultimo caso, ovviamente, si dovrà fare ricorso, comunque, alle maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Discorso analogo per le imprese sociali e le new entry bande musicali. Le prime con la proroga avranno a disposizione un altro anno per modificare gli statuti con i quorum dell’assemblea ordinaria, ferma restando la natura non perentoria del nuovo termine (la cui mancata osservanza non comporta la perdita ex se della qualifica di impresa sociale). Tuttavia, non può nascondersi una certa perplessità nei confronti di questo intervento: se da un lato il nuovo termine costituisce un indubbio vantaggio per le imprese sociali più strutturate e con evidenti difficoltà a raggiungere le maggioranze assembleari; dall’altro, la proroga di un termine già scaduto rischia di creare una disparità di trattamento tra chi ha già provveduto ad adeguare i propri statuti entro il termine del 20 gennaio 2019 e chi invece, sebbene in ritardo, potrà adeguarsi entro la nuova data beneficiando in ogni caso del regime “alleggerito”.
Quanto alle bande musicali, invece, il loro inserimento nel testo di legge appare quantomeno singolare, se si considera che tali enti non sono contemplati quali particolari categorie di ETS, né inclusi tra i destinatari della scadenza del 3 agosto. Ciononostante, vengono “facilitate” attraverso la possibilità di avvalersi dei quorum dell’assemblea ordinaria per le modifiche, ma al contempo gravate da un ingiustificato onere di adeguamento, posto che, in base al quadro delineato dalla riforma, avrebbero potuto scegliere se e quando iscriversi al RUNTS in piena autonomia (come tutti gli altri enti non profit diversi da Onlus, ODV e APS).
Sul piano operativo, tempi e modalità per gli adeguamenti andranno valutati in funzione dell’istituzione del RUNTS (la cui messa in funzione è attesa entro l’inizio del prossimo anno) e delle specificità dei singoli enti. Per le Onlus, bisogna considerare la fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime. Come noto, la disciplina di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 è stata abrogata dal CTS con efficacia differita a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea e alla messa in funzione del RUNTS. La vera e propria scadenza per le modifiche statutarie coincide proprio con tale abrogazione, a decorrere dalla quale gli enti che non si sono adeguati dovranno devolvere il patrimonio accumulato in vigenza del regime. Pertanto, gli scenari per le Onlus potrebbero essere due: l’ente potrebbe scegliere di adeguarsi in tempi brevi con le modalità semplificate (per le modifiche di mero adeguamento), così da farsi trovare pronto per l’iscrizione al Registro una volta operativo; oppure rettificare gli statuti anche dopo il termine del 30 giugno 2020 (con i quorum rafforzati), purché prima dell’abrogazione del regime Onlus. In entrambi i casi, gli statuti dovranno contenere delle clausole sospensivamente condizionate all’efficacia delle nuove disposizioni del CTS, onde evitare il recepimento di previsioni non conformi alla disciplina Onlus (ad esempio, la facoltà di svolgere attività diverse oppure la nuova denominazione ETS).
Per ODV e APS la situazione è in parte diversa. A differenza delle Onlus, le rispettive normative di settore (L. n. 266/1991 e n. 383/2000) sono già state abrogate nella parte relativa ai requisiti di qualificazione degli enti (che sono già quelli individuati dal CTS), mentre restano in vigore per quanto riguarda le procedure di iscrizione nei registri (che in attesa del RUNTS continuano ad essere quelle previste dalle amministrazioni competenti). La vera deadline per questi enti sembra quindi essere la messa in funzione del Registro unico, che segnerà una trasmigrazione automatica dei dati esistenti dagli attuali registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale alle sezioni ODV e APS del RUNTS. In questa sede, gli uffici del Registro dovranno verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione entro 180 giorni, e, in caso negativo, potranno chiedere informazioni e integrazioni, prorogando di ulteriori 60 giorni la procedura.
Per ODV e APS che non avessero ancora adeguato gli statuti, in questa sede potranno essere sollecitate eventuali modifiche statutarie. Tuttavia, a seguito della proroga del termine al 30 giugno 2020, potrebbe essere necessario un nuovo chiarimento di prassi su questo punto al fine di evitare disallineamenti. Come detto, il RUNTS dovrebbe essere operativo prima di questa data, per cui ODV e APS andrebbero a trasmigrare in un momento in cui sono ancora pendenti i termini per l’adeguamento. Diventa quindi fondamentale capire se e quale tipo di controlli potranno svolgere gli uffici del Registro e come gli enti dovranno ottemperare alle richieste.
In ogni caso, per le ODV e le APS più strutturate potrebbe essere consigliabile adeguarsi in maniera celere, onde evitare di dover apportare le modifiche in un lasso di tempo eccessivamente ridotto (60 giorni), dopo i controlli degli uffici del RUNTS. Al contrario, la proroga potrebbe essere sfruttata positivamente per gli enti di dimensioni più piccole o che intendano assumere qualifiche diverse nel Terzo settore (ad esempio le ODV che vogliano trasformarsi in enti filantropici), anche al fine di ponderare meglio le proprie scelte.

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