Riforma del terzo settore: nuovi termini per gli adeguamenti degli Statuti e bozza di Statuto di Fondazione ETS

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020.

di Alessandro Ottolina notaio in Meda e Antonio Teti notaio in Milano

Il Legislatore ha quindi prorogato al 30 giugno 2020 il termine – originariamente fissato al 3 agosto 2019 – per l’adeguamento degli statuti di alcuni enti: si tratta delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS). Oltre agli enti appena elencati, il recente intervento normativo – con una formulazione discutibile – ha esteso la proroga anche alle bande musicali che, però, l’articolo 101, comma 2, del Codice del terzo settore non annoverava tra gli enti interessati dall’obbligo di adeguamento.

E’ opportuno ora fare chiarezza sugli obblighi di adeguamento statutari, sui relativi termini e sui quorum deliberativi: ci proviamo con alcune brevi indicazioni operative che speriamo possano essere utili ai notai e agli altri professionisti che dovranno lavorare alle modifiche statutarie previste dal Codice del Terzo Settore.

Principale norma di riferimento è l’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), come integrata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Raccomandiamo inoltre la consultazione delle Circolari interpretative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n. 34 del 29 dicembre 2017, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e Circolare n. 13 del 31 maggio 2019), nonché della nota direttoriale n. 34 del 29 dicembre 2017 pubblicata dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il termine per l’adeguamento degli statuti, come detto, è il 30 giugno 2020.

Gli enti interessati dall’obbligo di adeguamento sono: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nei relativi registri attualmente previsti nelle normative di settore.

Significato dell’obbligo di adeguamento entro il 30 giugno 2020: si tratta di uno dei punti più delicati dell’intera disciplina. L’articolo 101, comma 2, del Codice del terzo Settore può essere infatti oggetto di due diverse interpretazioni.

1. La prima interpretazione, di natura letterale, conduce a ritenere che il mancato adeguamento degli statuti degli enti sopra indicati entro il termine del 30 giugno 2020 possa determinare la cancellazione degli stessi enti dal relativo registro. Secondo questa interpretazione, pertanto, ODV, APS e ONLUS che non adeguano i propri statuti entro il 30 giugno 2020 perderebbero la relativa qualifica e le connesse agevolazioni fiscali.

2. La seconda interpretazione, al contrario, riconnette al mancato rispetto del termine dal 30 giugno 2020 una diversa conseguenza: non più la cancellazione dell’ente dal registro in cui sia iscritto (e la perdita della qualifica di ODV, APS o ONLUS), ma semplicemente l’impossibilità, per l’ente, di adeguare lo statuto beneficiando dei “quorum agevolati” previsti dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Secondo tale interpretazione – che in dottrina sembra attualmente prevalere – l’ente potrebbe quindi adeguare il proprio statuto anche dopo il 30 giugno 2020, ma dovrebbe rispettare gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti – dalla legge o dallo statuto – per le modifiche statutarie. Tale ultima interpretazione sembra inoltre essere stata fatta propria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella già citata Circolare n. 13 del 31 maggio 2019.

Sul punto è inoltre intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, illustrando le conseguenze fiscali del mancato adeguamento degli statuti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2 dell’art. 104 del Codice del Terzo Settore anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;
  • un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’art. 11 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dal citato Decreto, fino al termine di cui al comma2 dell’art. 104 del Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Distinzione tra organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), da un lato, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dall’altro: l’articolo 101, comma 2, come visto, riunisce in un’unica disciplina tre diverse categorie di enti: ODV, APS e ONLUS.

Occorre tuttavia operare una distinzione tra ODV e APS, da un lato, e ONLUS, dall’altro.

1. ODV e APS: l’articolo 54 del Codice del Terzo Settore prevede, solo per ODV e APS, la cosiddetta trasmigrazione automatica dei dati dai Registri speciali di ODV e APS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente valutare le informazioni ricevute e verificare la sussistenza – in capo all’ente – dei requisiti necessari per l’iscrizione nel RUNTS; inoltre gli uffici del RUNTS potranno – entro 180 giorni – richiedere all’ente le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Lo stesso articolo 54 stabilisce che, in pendenza del procedimento di controllo, ODV e APS non perderanno la relativa qualifica.

La lettura sistematica dell’articolo 54 e dell’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore consente quindi di ritenere – con esclusivo riferimento ad ODV e APS – che “qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l’esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 101 comma 2 del Codice, ma a questo punto senza più beneficiare delle modalità alleggerite ivi previste, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. “disposizioni inderogabili” (così la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

2. ONLUS: per le ONLUS, a differenza di ODV e APS, il Codice del Terzo Settore non ha introdotto il meccanismo della trasmigrazione automatica dei dati.

Va inoltre sottolineato che la disciplina delle ONLUS (D. Lgs. N. 460/1997) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore: l’articolo 102, comma 2, del Codice del Terzo Settore prevede infatti l’abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460/1997 a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS.

Di conseguenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall’articolo 101, comma 2 del Codice (ora il 30 giugno 2020), “gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.” (così la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Sembra possibile ritenere tuttora valido il sopra citato orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, benché lo stesso risalga a data anteriore all’entrata in vigore della norma che ha prorogato i termini per gli adeguamenti statutari. Pertanto, per le ONLUS, l’onere di adeguamento statutario è da ritenersi soddisfatto qualora entro il termine del 30 giugno 2020 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia, possa prodursi a partire da un momento successivo come sopra evidenziato.

Enti dotati di personalità giuridica: per gli enti dotati di personalità giuridica (appartenenti alle categorie ODV, APS e ONLUS) sembra potersi confermare quanto stabilito nella Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: entro il termine del 30 giugno 2020 l’ente dovrà solo deliberare l’adeguamento statutario, ma non sarà necessario che entro quella data sia intervenuta anche l’approvazione della Prefettura o della Regione/Provincia Autonoma. È importante inoltre ricordare circa gli enti dotati di personalità giuridica che:

  • le fondazioni di nuova costituzione non possono atteggiarsi già oggi a Enti del Terzo Settore, data l’impossibilità di conseguire l’iscrizione – avente natura costitutiva per tale qualifica – al Registro Unico;
  • non è ancora possibile che gli enti si avvalgano del procedimento delineato all’art. 22 del CDTS per l’acquisto della personalità giuridica.

Oggi, quindi, per associazioni e fondazioni rimangono in vigore i soli procedimenti di riconoscimento (regionali e prefettizi) regolati al DPR 361/2000 e, quindi, permane la necessità di rispettare i limiti imposti dall’autorità amministrativa ([1]).

Sul tema, per quanto riguarda le prime indicazioni operative per il periodo transitorio, è opportuno far menzione della Delibera delle Giunta della Regione Lombardia del 30 settembre 2019 n. XI/2164. Si precisa, tuttavia, che nella predetta delibera la Regione Lombardia non ha operato alcuna distinzione tra ODV e APS, da un lato, e ONLUS, dall’altro, e che quindi il coordinamento delle singole discipline con quanto indicato dall’Ente rimane a cura dell’interprete. Ad ogni modo, in breve, la Regione Lombardia ha stabilito nella predetta delibera che:

– in sede di riconoscimento giuridico, la verifica dello statuto proposto continuerà ad essere effettuata in conformità al D.P.R. 361/2000 e pertanto:

a) qualora l’istanza di riconoscimento sia presentata mediante due statuti (uno conforme al D.P.R. 361/2000 e uno conforme al Codice del Terzo Settore), la Regione avvia il procedimento solo con riferimento allo statuto redatto ai sensi del D.P.R. 361/2000, mentre il secondo statuto resterà depositato agli atti e sarà oggetto di verifica da parte dell’Ufficio territoriale regionale del Runts, quando sarà istituito;

b) qualora l’istanza di riconoscimento sia presentata mediante uno statuto conforme esclusivamente al Codice del Terzo Settore, la Regione comunica all’ente che l’avvio della procedura è differito al verificarsi all’operatività del RUNTS;

– in sede di modifica statutaria, per gli enti dotati di personalità giuridica, le modifiche continueranno ad essere sottoposte all’approvazione della Regione in conformità al D.P.R. 361/2000 e pertanto:

c) nel caso di istanza di modifica statutaria finalizzata esclusivamente all’adeguamento al Codice del Terzo Settore, la Regione comunicherà all’ente la propria incompetenza ad esercitare un controllo sulla conformità delle modifiche statutarie, rinviando al controllo da parte dell’Ufficio territoriale regionale del Runts, quando sarà istituito; solo a decorrere dall’iscrizione nel RUNTS – aggiunge la Regione Lombardia – l’ente potrà utilizzare nella propria denominazione l’acronimo ETS;

d) nel caso di istanza presentata mediante due statuti (uno conforme al D.P.R. 361/2000 e uno conforme al Codice del Terzo Settore) la Regione avvia il procedimento solo con riferimento allo statuto redatto ai sensi del D.P.R. 361/2000, mentre il secondo statuto resterà depositato agli atti e sarà oggetto di verifica da parte dell’Ufficio territoriale regionale del Runts, quando sarà istituito.

Dopo questa breve sintesi riguardante gli obblighi di adeguamento, riportiamo qui di seguito una traccia di statuto di Fondazione ETS (per una bozza di associazione vedi questo link).

 

STATUTO DELLA

“FONDAZIONE [-] ETS”

 

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita per volontà del sig. [-] una Fondazione denominata

FONDAZIONE [-] ETS” ([2])

La Fondazione ha sede in [-], in via [-] n. [-]. ([3]) ([4])

Art. 2

Scopo

La Fondazione ha lo scopo di [-]. [5]

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

[-] [6]

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale ([7]).

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

 

Art. 3

Patrimonio ([8])

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

  • i redditi derivanti dal patrimonio;
  • le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi. ([9])

Art. 4

 Patrimoni destinati 

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. ([10])

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

  • l’Organo di Amministrazione;
  • l’Organo di Controllo.

 

Art. 6

Organo di Amministrazione

L‘Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di [-] a un massimo di [-]. ([11])

I componenti sono nominati nell’atto costitutivo e, successivamente, da [-]. ([12]).

I membri dell’Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell’Organo di Amministrazione coloro che:

a. si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; ([13])

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di [-] ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell’Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: [-] ([14])

I componenti dell’Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché’ a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.

Le cariche dei membri dell’Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso.

Art. 7

Decadenza e esclusione ([15])

I membri dell’Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall’Organo di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
  • l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
  • il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

All’Organo di Amministrazione spetta ([16]):

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo;

b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale

d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

g) approvare eventuali regolamenti interni;

h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell’art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l’Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L’Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell’Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all’Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.

Le adunanze dell’Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamene previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell’art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell’Organo di Amministrazione.

Art. 10

Organo di controllo ([17])

L’Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente da: [-]

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell’Organo di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. 

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Art.11

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell’apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge. ([18])

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione. ([19])

Il Revisore deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall’Organo di Amministrazione.

Art.12

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all’art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all’Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art.13

Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall’atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell’anno successivo per l’approvazione.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.15

Trasformazione, Fusione, Scissione 

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all’Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all’art. 9 del presente statuto. ([20])

Art.16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ([21])

[1]Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l’art.22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000” Cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018;

 

[2] Ai sensi dell’art. 12 CDTS, la denominazione deve contenere l’indicazione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. Sul punto confronta CND Milano – Commissione Massime per il Terzo Settore, “Indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti di cui al D.Lgs. 117/2017”, secondo la quale: “Prima dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”, fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”;

[3] Il CDTS non contiene previsioni speculari all’art. 111-ter disp. att. C.C. dettato in tema di società e che ammette la variazione della sede all’interno del medesimo comune con modalità semplificate. La Regione Lombardia, tuttavia, accetta oggi la modifica della sede all’interno del medesimo comune senza dover procedere alla variazione statutaria formale.

[4] La durata dell’ente è meramente eventuale (cfr. art. 21, comma 2, CDTS);

[5] Le finalità dell’ente sono elementi necessari da enunciare nello statuto e, soprattutto, diversi dalle attività richiamate all’art. 5 del CDTS, queste ultime invece profilo concreto degli scopi ideali dettati dal fondatore. La necessità di una distinzione tra finalità/attività è confermata anche dalla Circolare Min. Lav. 27.12.2018: “Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente”;

[6] Dettato il profilo ideale, lo statuo deve contenere necessariamente anche il profilo materiale del programma altruistico segnato dal fondatore. Pertanto, “l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1” Cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018;

[7]Qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza” (Cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018). Tuttavia, nella fondazione, nasce la difficoltà di un soggetto preposto alla individuazione delle attività secondarie dell’ente. Ciò per estraneità – salvo non si versi nell’ipotesi di fondazione di partecipazione – del fondatore dalla vita dell’ente. Se quindi sembra difficile ammettere che tale individuazione possa essere fatta dall’organo amministrativo in quanto la scelta del programma della fondazione sia rimessa al fondatore, l’assenza di diverse possibilità porta a ritenere che, trattandosi di attività secondarie e comunque aventi limite nel rispetto delle fondazioni, tale individuazione possa essere compiuta dall’organo amministrativo;

[8] La clausola riflette sostanzialmente le previsioni dell’art. 8 CDTS, commi 1 e 2. Anche se di uso nella prassi, il CDTS non impone a alcuna distinzione tra “fondo di dotazione” e “fondo di gestione”. Ciò non toglie però che il fondatore possa volontariamente operare tale distinzione qualitativa all’interno del patrimonio, fissando regole (e limiti) diverse di amministrazione per le tipologie di beni dell’ente, individuate anche in forza del titolo del loro ingresso nel compendio;

[9] L’assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018

[10] Cfr. art. 10 CDTS per il quale, ai fini della costituzione di patrimoni destinati, è necessaria l’iscrizione nel competente registro delle imprese, ma non una previsione astratta nello statuto (cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018);

[11] Benché non previsto espressamente dalla legge, deve ritenersi ammissibile: la nomina di un amministratore unico; la previsione, in caso di pluralità di amministratori, sia di un sistema di amministrazione collegiale, sia di un sistema di amministrazione congiunta o disgiunta come sembra trasparire anche dal CDTS (cfr. art. 26, comma 6, CDTS);

[12] La prima nomina degli organi sociali è contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo della fondazione ex art. 21 CDTS. Per i successivi, potrà essere previsto un sistema di cooptazione da parte degli amministratori rimasti in carica ovvero – qualora si tratti di fondazione di partecipazione – di nomina da parte dell’organo di indirizzo dell’ente ai sensi dell’art. 25 CDTS, commi 1 e 3;

[13] Tale requisito per la nomina è espressamente previsto all’art. 26, comma 2, CDTS;

[14] I requisiti previsti dal punto b) al punto e) non nascono dalla presenza di divieti del CDTS, ma dalla prassi proposta dalla Regione Lombardia. Pertanto, il loro perimetro può essere ampliato e ridotto, sino alla completa eliminazione, il tutto però nel rispetto delle esistenti diverse normative tempo per tempo vigenti;

[15] Anche tali previsioni di esclusioni e decadenza non nascono dalla disciplina delineata dal CDTS, ma sono proposte di inserimento per migliore regolamentazione della vita dell’ente, già presenti nel modello base di statuto proposto dalla Regione Lombardia;

 

[16] Ai sensi dell’art. 25, comma 3, CDTS alcune decisioni di cui al comma 1 del medesimo articolo – argomenti rimessi in parte dal presente statuto alle decisioni dell’organo amministrativo – possono essere attribuite ad un organo assembleare o di indirizzo, di cui il fondatore preveda la composizione e il funzionamento. Si assiste quindi finalmente al riconoscimento da parte del Legislatore della legittimità della c.d. “fondazione di partecipazione”, ente che vede il coinvolgimento nell’attività di vita e direzione del fondatore (o di soggetti terzi) e che non trovava riscontro nel diritto positivo – salve strettissime eccezioni. La prassi infatti solo in parte aveva recepito le ricostruzioni dottrinali del fenomeno: i.e. per la Prefettura di Milano e la Regione Lombardia, deputate alla approvazione del testo di statuto ex DPR 361/2000, gli eventuali poteri riservati in sede di costituzione in capo al fondatore potevano riguardare solo facoltà consultive, senza quindi alcun obbligo di vincolo per l’organo amministrativo. Oggi invece – quantomeno nell’ambito delle materie dell’art. 25 CDTS – sarà possibile riservare al fondatore o a terzi veri e propri poteri decisionali;

[17] Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 può essere attribuita al collegio sindacale anche la revisione legale;

[18]La disciplina dell’organo di controllo e della revisione legale dei conti (artt.30 e 31) ha carattere inderogabile” (cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018);

[19] Per prassi, l’autorità amministrativa lombarda (Prefettura di Milano e Regione Lombardia) in fase di approvazione del testo dell’ente richiedeva sempre la necessità che la nomina del revisore fosse effettuata da un soggetto terzo, seppure non vi fosse alcuna disposizione cogente in tal senso né nel Codice civile né nel DPR 361/2000. Oggi, con l’approvazione del CDTS, viene riconfermata l’assenza di ogni previsione in tal senso. Nelle indicazioni dell’Esecutivo è stato precisato che “Nel caso delle fondazioni, il compito di nomina del revisore deve essere assegnato da una espressa previsione statutaria, che tenga conto della natura dell’ente nel rispetto della volontà del fondatore” (cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018), senza quindi imporre necessariamente la nomina da parte di un terzo. Appare quindi oggi possibile che la nomina venga effettuata dall’organo assembleare o di indirizzo della fondazione ex art. 25, commi 1 lett. B e 3, CDTS e, in assenza di divieti in tal senso, anche che tale nomina possa essere compiuta dallo stesso organo amministrativo per espressa volontà del fondatore, magari opportunamente restringendo il perimetro di scelta a soggetti aventi determinati requisiti di professionalità;

[20] Ai sensi di legge (cfr. art. 42-bis CC), non è necessaria alcuna previsione statutaria perché possano compiersi operazioni straordinarie. Tuttavia, può essere utile inserire una precisazione sulla competenza a deliberare in merito nel caso si versi in tema di fondazione di partecipazione, con precisazione eventuale dei quorum;

[21]La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso, l’obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del codice) si ritiene adempiuto attraverso l’inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza” (cfr. Circolare Min. Lav. 27.12.2018).

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Riforma del terzo settore: nuovi termini per gli adeguamenti degli Statuti e bozza di Statuto di Fondazione ETS ultima modifica: 2019-12-05T09:00:59+01:00 da Redazione Federnotizie
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