Riflessioni in tema di rinuncia alla proprietà

a cura di Donata Maria Serena Galeardi e Giuseppe Pappalardo

Sommario:

Considerazioni preliminari – L’istituto della rinuncia nel Codice Civile – La natura giuridica della rinuncia – Gli effetti della rinuncia abdicativa – La rinuncia ai diritti reali diversi dalla proprietà – La rinuncia alla comproprietà – La rinuncia alla multiproprietà –  La trascrizione della rinuncia – Profili fiscali della rinuncia.

Considerazioni preliminari

Da qualche tempo, con maggiore frequenza rispetto al passato, capita che al notaio  venga  richiesto di ricevere un “atto di rinuncia alla proprietà”.

In effetti, se si abbandona l’idea “individualistica” della proprietà (diritto riconosciuto dall’art. 832 c.c.,  in virtù del quale ciascun soggetto giuridico può  godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo), e si predilige, al contrario, una concezione “sociale” della proprietà (intesa non solo nel senso della possibilità di imporre limitazioni più o meno rilevanti, financo a giungere all’esproprio del bene, al godimento del proprietario, motivate dall’esistenza di interessi collettivi di rango superiore, ma anche quale supporto giustificativo affinché tali limitazioni al godimento o addirittura la dismissione del diritto siano consentite allo stesso titolare del diritto non più in grado utilizzarlo e goderne appieno), riesce più semplice  considerare legittimamente compreso nei diritti del proprietario non solo l’aspetto positivo dell’ “avere”, ma anche quello (negativo) del “non avere (più)”, mediante un atto di rinuncia a tale potere di disporre e di godere di un bene, e quindi una rinuncia alla proprietà per l’appunto, quando gravosi ne siano divenuti conservazione, mantenimento e godimento del bene in oggetto.

Del resto, anche la dottrina più autorevole, quale il Messineo[1], pur senza trattare nello specifico l’argomento, osservava come il legislatore del 1942, nel formulare la disciplina del diritto di proprietà (rectius: dei poteri del proprietario), avesse preso le distanze dallo spirito dell’abrogato Codice, mettendo piuttosto a profitto, nel nuovo Codice, sparse e contingenti manifestazioni di princìpi nuovi. I quali princìpi, pur non risolvendo il problema della distribuzione della proprietà, attribuivano a quest’ultima una finalità sociale, consistente, per l’appunto, nella valutazione dell’aspetto “pubblico” che la proprietà individuale inevitabilmente presenta nel momento in cui non senza rilievo sono gli atti compiuti dal proprietario che modifichino il suo diritto di proprietà.

E dunque, spostando l’attenzione da quanto abbiamo appena osservato alla tematica che ci accingiamo a trattare, si può ben affermare che, da sempre, la dottrina ha riconosciuto, accanto a profili eminentemente privatistici della proprietà, consistenti nel potere di disposizione del diritto,  ulteriori profili pubblicistico-sociali, dati dall’impatto che tale potere produce sulla sfera altrui, segnatamente quando, come nel nostro caso, ci si priva volontariamente della proprietà.

Questi ed altri problemi saranno trattati nella presente disamina, che prende le mosse e trarrà continui spunti da un pregevole studio recentemente licenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato[2]. Studio che non a caso ha visto la luce in questo periodo di crisi sociale ed economica, in quanto, con particolare riferimento al diritto di proprietà, pur essendo verosimile che “la rinunzia potrebbe a prima vista apparire anomala, più un caso di scuola che non un’ipotesi concreta,  nella realtà attuale, tuttavia (e purtroppo), essa può divenire un’esigenza sentita dai privati e da ciò l’interesse all’analisi della sua ammissibilità, della sua disciplina, dei suoi effetti diretti e riflessi.”[3]

L’istituto della rinuncia nel Codice Civile

La nostra legislazione non conosce una norma generale dalla quale desumere una vera e propria definizione della rinunzia; invero, alcune disposizioni se ne occupano, per casi particolari,  ed altre norme si limitano ad imporne la forma, la pubblicità o gli effetti.

Quanto alle ipotesi “legali” di rinuncia, ci si riferisce, ad es., all’art. 882 c.c., che consente al comproprietario di un muro comune di esimersi dall’obbligo di contribuire alle  spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al proprio diritto in comunione; o all’art. 1070 c.c., ove si consente al proprietario di un fondo di rinunziarvi, qualora sia tenuto a prestare le spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù da cui lo stesso fondo è gravato; o ancora all’art. 1104 c.c., che contempla la possibilità per il compartecipe di rinunciare alla comproprietà del bene – con conseguente accrescimento del diritto degli altri comproprietari – al fine di liberarsi delle spese necessarie per il suo mantenimento.

Secondo alcuni, tutte queste ipotesi sarebbero fattispecie eccezionali, non suscettibili di applicazione analogica, tanto da non poter ricavare da esse un principio generale di legittimità della rinunzia ai diritti; secondo altri invece, proprio queste norme dimostrerebbero, al contrario, che alla proprietà, così come ad un qualsiasi diritto, si può sempre abdicare.

Atteso dunque che non esiste una definizione di rinunzia, una parte della dottrina ricava un argomento testuale a favore della sua ammissibilità dall’artt. 1350 n. 5) c.c., norma dettata in tema di forma dei contratti, nonché dall’art. 2643 n. 5) c.c., in tema di trascrizione: tali norme (la prima col richiedere la forma scritta e la seconda affermando la trascrivibilità degli atti di rinunzia aventi ad oggetto diritti reali immobiliari) implicitamente, ma nemmeno tanto, sembrano dunque consentire pure la rinunzia al diritto di proprietà di beni immobili.

E che la rinunzia sia istituto giuridico “tipico” lo si desumerebbe anche dall’art. 827 c.c., il quale stabilisce che i beni immobili che non sono (più) di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

A ben vedere dunque, queste tre norme, più che disciplinare la rinuncia o definirne la natura, si limitano a disciplinarne la forma, la pubblicità e gli effetti; dando dunque l’istituto quasi per presupposto. Anche perché vero è che la prescrizione della forma di un negozio, così come la previsione della sua pubblicità e del suo effetto, possono costituire, in diversi casi, “prova” dell’esistenza e della tipicità di un negozio.

In contrario potrebbe però osservarsi che tutte queste ipotesi riguardano, più che la rinunzia abdicativa o dismissiva, che poi è quella che più ci interessa, piuttosto la cd. rinuncia liberatoria (da certi obblighi).

Le norme citate, infatti, si limiterebbero a disciplinare alcuni aspetti peculiari della rinunzia, e segnatamente quegli aspetti che riguardano le “conseguenze” della rinunzia, rispetto all’esistenza di certi obblighi.

Concludendo sul punto, pur convinti dell’ammissibilità di un atto di rinunzia abdicativo già sulla base dei frammenti normativi vigenti, e che dunque la rinunziabilità si atteggi come “un predicato del diritto reale, costituendo forse una delle residue facoltà di quello ius utendi et abutendi che nel tempo è stato via via eroso, sia pure legittimamente, dal sopravvenire di rilevanti esigenze collettive e dal perseguimento di una funzione sociale della proprietà”[4], sarebbe comunque auspicabile che il legislatore intervenisse in materia, disciplinando in modo più esaustivo tale rinuncia abdicativa, anche per quanto concerne i profili che più direttamente interessano la professione notarile, e cioè quelli pubblicitari e fiscali.

La natura giuridica della rinuncia

Un brevissimo cenno va fatto a questo punto sulla natura giuridica della rinuncia, per come si evince dalla lettura combinata degli articoli citati.

La rinuncia viene tradizionalmente ricostruita, dalla dottrina prevalente, come negozio giuridico unilaterale mediante il quale l’autore dismette una situazione giuridica di cui è titolare[5].

Questa è la cd. rinuncia abdicativa, il cui unico effetto è  l’abdicazione da parte del soggetto della situazione giuridica, senza che abbia poi rilevanza (dal punto di vista dell’autore del negozio) l’eventuale estinzione del diritto dismesso. Come tale, la rinuncia abdicativa appare essere un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti.

Correttamente si è osservato che “laddove il negozio in esame fosse invece inserito in un contratto sinallagmatico perderebbe la sua natura e la sua causa propria; pertanto non potrebbe considerarsi autentica rinuncia, quanto piuttosto un negozio dispositivo (ed è questo il caso della cd. rinuncia traslativa)”[6], essendo l’accordo tra le parti finalizzato, da un lato, alla dismissione del diritto, e dall’altro, all’acquisto dello stesso, a qualunque titolo.

Quanto all’aspetto della recettizietà, nel solo caso della rinuncia abdicativa dunque, la dottrina ha però espresso posizioni divergenti e probabilmente ciò correttamente in relazione alle diverse fattispecie.

Infatti da parte di alcuno[7]  si sostiene che tale carattere andrebbe accertato caso per caso, non potendosi fornire una soluzione unitaria. In particolare, la recettizietà – secondo questa tesi – sarebbe talora insita in relazione al rapporto in cui la rinuncia medesima opera, come nel caso della rinuncia alla quota di comproprietà di cui all’art. 1104 c.c. (c.d. “rinuncia liberatoria”)[8].

“In effetti la dottrina è concorde nel ritenere che, in tema di rinuncia liberatoria, l’atto debba essere portato a conoscenza degli altri comproprietari. Tale carattere, tuttavia, si collega non alla rinuncia in sé considerata, bensì a quell’effetto ulteriore che caratterizza la rinuncia liberatoria (e che non sussiste in quella abdicativa pura) consistente nella liberazione dall’obbligazione di pagamento delle spese anche anteriori.

A seguito della rinuncia, in altri termini, gli altri condividenti si ritrovano non solo ad essere titolari di una quota di comproprietà accresciuta, ma anche gravati da un’obbligazione di pagamento delle spese (anche quelle già deliberate) in misura conseguentemente maggiore rispetto a prima. Da ciò la necessità che l’atto di rinuncia gli sia portato a conoscenza e dunque la recettizietà dello stesso.”[9]

In linea generale, e tenendo presente che l’effetto primario, quand’anche forse la causa stessa della rinuncia, è l’abdicazione del diritto vantato,  appare comunque preferibile negare, come fa altra parte della dottrina[10] nonché la giurisprudenza[11], la recettizietà della rinuncia, essendo caratteristica non necessaria ai fini della qualificazione del negozio giuridico che comunque assume rilevanza nell’ordinamento, indipendentemente dalla “sorte” del bene dismesso e dal problema della sua titolarità, tra l’altro normativamente disciplinata quest’ultima dall’art. 827 del Codice Civile. Ma vedremo più avanti gli effetti di tale rinuncia nei confronti dello Stato.

Infine, merita qui un brevissimo accenno il problema (e conseguentemente la sua soluzione) della revocabilità della rinuncia, problema evidentemente connesso con il tema della natura recettizia dell’atto in esame: se opiniamo essere la rinuncia un atto non recettizio, dovremo certamente escludere per ciò stesso ogni possibilità di revoca; diversamente invece, ove se ne affermasse la recettizietà, sarebbe giocoforza concludere per la sua revocabilità finché non fosse portata a conoscenza dei contro interessati (ad es. nel caso di rinuncia alla quota di comproprietà indivisa, degli altri comunisti).

Gli effetti della rinuncia abdicativa

Trattandosi di atto unilaterale, esclusa dunque la necessità di un’accettazione e quasi certamente (almeno nel caso di rinuncia al diritto di proprietà) anche la sua recettizietà, ci si può tuttavia chiedere se e come l’atto di rinuncia abdicativa alla proprietà venga portato a conoscenza del terzo interessato (nel caso di rinuncia alla proprietà, normalmente lo Stato).

Non è senza conseguenze, infatti, l’asserzione che lo Stato venga informato della rinuncia, ancorché sia escluso che debba accettare.

Infatti, anche in tema di rinuncia all’eredità che renda erede lo Stato, questo è tutelato da una sorta di beneficio di inventario ex lege.

Com’è noto, sulla base dell’art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto, che qui è comunque a titolo successorio e quindi derivativo, si opera senza bisogno di accettazione, ma lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquisiti.

Invece, nel caso di rinuncia alla proprietà non esiste una norma di tutela analoga, per cui potrebbe accadere, per esempio, che il proprietario di un fabbricato prossimo a collassare, rinunci alla proprietà, rendendo responsabile lo Stato di tutte le conseguenze dannose future nei confronti dei terzi, senza che lo Stato abbia modo  di sottrarvisi.

Che succede, dunque, in quest’ultimo caso e cioè in caso di rinunzia abdicativa alla proprietà?

Si potrebbe rispondere che, stante la pacifica ammissibilità del negozio di derelizione di cosa mobile che ne determina l’occupabilità come res nullius,  nel caso di bene immobile, pur in assenza di un formale atto di accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia del Demanio, e persino in assenza di una comunicazione della rinuncia, la legittimità del negozio dismissivo non possa negarsi e che l’effetto immediato dell’acquisto (a titolo originario) in favore dello Stato, si produca in ogni caso, ex art. 827 c.c.,  in modo “automatico”, ancorché il nuovo proprietario  – lo Stato – non sia nemmeno “consapevole” di esserlo.

Del resto,  l’art. 827 c.c. è stato scritto proprio per sopperire alla mancanza di una disciplina dei beni immobili “vacanti” nel codice del 1865.

Ed è norma, l’827 c.c., non isolata, se si pensi anche ad altre fattispecie particolari, che ammettono un atto abdicativo unilaterale della proprietà (come abbiamo visto essere l’ art. 1104 c.c. e, secondo alcuni, anche l’art. 1103 c.c.).

In effetti, recettizietà a parte, l’effetto traslativo in favore dello Stato non potrebbe comunque essere legato ad una comunicazione o ad una accettazione dell’atto di rinuncia, giacché l’atto stesso non è una proposta contrattuale, nelle sue forme canoniche, ma un atto unilaterale e come tale esso è sottratto all’applicazione di tutte le regole ben note stabilite in tema di conclusione del contratto.

Che poi tale rinuncia abbia come effetto l’acquisto della proprietà, conseguita ex lege dallo Stato, non è effetto evitabile; e se funzione della recettizietà e della accettazione è quello di permettere all’altra parte una qualche dichiarazione difforme (di non accettazione e/o di recesso),  anche la sola messa a conoscenza del negozio di rinuncia, per non parlare di una sua accettazione, apparirebbero pleonastiche e ridondanti, quando non illegittime, non ammettendosi un rifiuto impeditivo tendente a respingere una conseguenza naturale della dismissione dei diritti, sancita dall’art. 827 c.c..

Pertanto, aderendo a siffatta opinione, qualora l’atto dismissivo fosse ritenuto valido,  la conseguenza di esso non potrà che essere quello di un acquisto automatico, immediato, a titolo originario e non rinunciabile da parte dello Stato.

Conforme a questa impostazione sembra peraltro essere un recente intervento giurisprudenziale che ha consentito l’intavolazione di un atto di rinunzia alla proprietà. Il tema dell’atto di mero abbandono della proprietà è stato dunque affrontato e risolto positivamente dalla giurisprudenza di merito[12]: e ciò sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista pubblicitario.

Posto che di questo secondo aspetto ci si occuperà in seguito, dal primo punto di vista, il giudice ha fatto proprie le conclusioni positive in tema di rinunziabilità al diritto di proprietà cui si è fatto cenno in precedenza; con la specificità che, essendo il bene oggetto di abbandono localizzato nella Regione Trentino-Alto Adige, munita di Statuto Speciale e pertanto di una norma (l’art. 67 di detto Statuto) che costituisce deroga all’art. 827 c.c., il bene oggetto di rinunzia è stato  attratto in proprietà al patrimonio della Regione stessa[13].

La rinuncia ai diritti reali diversi dalla proprietà

Con riferimento alla tematica inerente la rinuncia ai diritti reali di godimento, si prenderanno in esame il diritto di superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione e le servitù.

Cominciando dal primo, il diritto di superficie, non pare ci siano dubbi nel ritenere che esso, in quanto disponibile, sia suscettibile di rinuncia.

Soprattutto nessun dubbio si pone con riferimento alla fase antecedente la costruzione dell’edificio, e cioè al tradizionale diritto di superficie propriamente detto, come disciplinato dal primo comma dell’art. 952 c.c..

Più controversa, invece, è la rinuncia alla proprietà superficiaria, di cui al secondo comma del medesimo art. 952 c.c..

Per alcuni, infatti, distinguendosi tra proprietà superficiaria e proprietà separata, tale rinuncia non sarebbe possibile, avendo ormai il diritto esaurito i suoi effetti con la venuta in essere della costruzione. Potrà esserci, semmai, una normale rinuncia traslativa al diritto di proprietà.

Per altri, invece, negandosi la distinzione sopra indicata tra proprietà superficiaria e proprietà separata, che sarebbero due aspetti della medesima medaglia (costruzione  separata dal suolo e quindi liberamente disponibile rispetto ad esso), tale rinuncia sarebbe sempre e comunque possibile e immediata conseguenza di tale atto sarebbe il ripristino del principio dell’accessione e dunque l’acquisto della costruzione da parte del proprietario del suolo concedente (e non dello Stato)[14].

Venendo al diritto di enfiteusi, relativamente al diritto spettante al concedente non pare possano esservi particolarità degne di nota e quindi appare indubbia la rinunziabilità ad esso.

Maggiore attenzione  merita, invece, la posizione dell’enfiteuta.

Per alcuni[15], infatti, egli potrebbe liberamente rinunziare al proprio diritto, producendosi quale effetto il “ritorno” automatico della proprietà al concedente.

Per altra dottrina[16], invece, ciò sarebbe possibile nel solo caso espressamente previsto dalla legge (art. 963 c.c.: perimento parziale del fondo), in quanto il profilo obbligatorio derivante dal contratto concluso con il concedente-creditore impedirebbe la dismissione, ove fosse priva del consenso di questi.

Nessun dubbio si pone circa la rinunziabilità del diritto di usufrutto, la quale trova espressa conferma, tra l’altro, nell’art. 2814 c.c..

Si tratta di un negozio unilaterale, per alcuni recettizio; per altri, condivisibilmente, non recettizio, stante il suo effetto puramente abdicativo (pur tenendo comunque presenti quelle che potrebbero essere le note ragioni di opportunità della comunicazione da fare al nudo proprietario).

L’effetto (sempre solo indiretto e mediato) del negozio abdicativo è, in questo caso, l’espansione della nuda proprietà. Trattandosi di un effetto legale non è ammissibile un rifiuto da parte del nudo proprietario.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza l’atto in esame può configurarsi quale liberalità indiretta, laddove ne ricorrano i presupposti[17].

Ci si può piuttosto chiedere se, in caso di usufrutto congiuntivo (ma naturalmente il quesito vale per tutti i diritti reali che possono essere congiuntivamente nella titolarità di una pluralità di soggetti) , la rinunzia operata da uno degli usufruttuari comporti o meno l’accrescimento a favore degli usufruttuari non rinunzianti, o se, piuttosto, la quota di usufrutto oggetto della rinunzia si consolidi alla nuda proprietà.

In realtà, a nostro avviso, seguendo peraltro l’interpretazione corrente che si dà alla pattuizione, la chiamata con reciproco diritto di accrescimento è una chiamata congiuntiva ed unica, tant’è che, in caso di morte di uno dei usufruttuari, si verifica la concentrazione del diritto in capo al superstite.

Pertanto, anche in analogia con quanto dispone l’art. 678 c.c. in tema di accrescimento nel legato di usufrutto, se l’estinzione del diritto si verifica prima della morte, e cioè uno degli usufruttuari compia un atto di rinuncia abdicativa al suo diritto, la titolarità congiuntiva, che non è una semplice comunione di usufrutto, ma una titolarità per l’intero limitata dalla coesistenza di altri titolari del medesimo diritto, imporrà il verificarsi dell’accrescimento a favore dell’altro o degli altri usufruttuari e non la consolidazione alla nuda proprietà. E ciò pure in perfetta aderenza con quanto si vedrà in tema di rinuncia alla quota di comproprietà.

Invero, ancora una volta può affermarsi, da quanto sopra detto, che la rinunzia abdicativa non può essere qualificata alla stregua di un vero atto di disposizione. Essa è dismissiva del diritto e non contiene in sé una reale intenzione di avvantaggiare un altro soggetto, ma, spesso e volentieri, il suo contenuto è solo quello di liberarsi di un obbligo (il più vario, dall’obbligo di conservazione della cosa a quello di pagare le spese della gestione). Pertanto, se abbandoniamo l’idea che abdicare ad un diritto significhi necessariamente disporne, va da sé che operi l’accrescimento, che è un effetto ex lege finalizzato a dare certezze in ordine alla titolarità di un diritto, lì dove la sorte del diritto stesso sia incerta mancando un beneficiario diretto di tal genere di rinunzia.

Anche i diritti di uso e di abitazione appaiono suscettibili di rinuncia, stante il rinvio alla disciplina dell’usufrutto.

Così come la servitù si può pure estinguere per rinuncia.

Trattasi anche in questa ipotesi, nonostante qualche opinione contraria che vedrebbe in esso un atto bilaterale a carattere attributivo, di atto unilaterale, coerentemente all’effetto puramente abdicativo del negozio, e non recettizio come già detto in precedenza, vista appunto la sua causa abdicativa.

Nell’ambito della servitù, merita pure un cenno l’istituto, dai contorni non facilmente definibili e quindi originale, dell’abbandono del fondo servente. Anche qui siamo in presenza di atto di rinuncia, che si sostanzia in un abbandono.

Per alcuni esso avrebbe natura di offerta di acquisto (teoria contrattualistica); per altri Autori sarebbe un’ipotesi di rinuncia traslativa; mentre altra dottrina ancora riconducono l’istituto in esame alle obbligazioni con facoltà alternativa[18].

Quel che è certo è che l’abbandono in oggetto determina la dismissione immediata della proprietà del fondo servente, a cui si aggiunge pure un effetto liberatorio, relativo non solo al futuro ma anche al passato, dalle spese relative alla servitù. La presenza di detto effetto liberatorio ha portato la dottrina prevalente[19] a considerare tale negozio unilaterale come recettizio, analogamente a quanto si vedrà in tema di art. 1104 c.c..

La peculiarità di quest’atto di abbandono viene data anche dal fatto che all’effetto dismissivo non corrisponde qui un acquisto a titolo originario da parte dello Stato. Infatti, nell’ipotesi in tema, il proprietario del fondo dominante può acquistare il fondo, essendo la rinuncia disposta a “suo favore”; e ciò occorra o meno un atto di appropriazione o accettazione (che comunque avrà efficacia retroattiva), ovvero  l’acquisto operi automaticamente, salva la possibilità di rifiuto. Trattasi comunque di un acquisto a titolo derivativo (che dà luogo all’estinzione della servitù per confusione), a differenza di quanto accade nelle ipotesi di rinuncia abdicativa che conduce all’acquisto a titolo originario dello Stato. Acquisto a titolo originario dello Stato che può comunque ben conseguire anche nell’ipotesi di abbandono del fondo servente, ove il proprietario del fondo dominante non accetti o comunque rinunci o rifiuti l’acquisto.

Concludendo sul punto, appare plausibile affermare che, se è rinunziabile il diritto  più rilevante fra i diritti reali, e cioè la proprietà, identico trattamento devono potere avere anche i diritti reali di godimento. Con la notazione che “la differenza si coglie tuttavia principalmente sul piano degli effetti, come sempre, indiretti e riflessi che da essa conseguono. Trattandosi di limitazioni reali del diritto di proprietà, a seguito della rinunzia non può che determinarsi la riespansione di essa, la quale riacquista la sua portata originaria.”[20]

La rinuncia alla comproprietà

La rinuncia, oltre che la proprietà esclusiva, può riguardare anche la quota di comproprietà, trattandosi del medesimo diritto. Il codice civile prevede espressamente ipotesi di rinuncia alla quota. Tra queste, in particolare, viene in rilievo la rinuncia liberatoria di cui all’art. 1104 c.c., che si caratterizza per la circostanza che alla rinuncia al diritto reale si accompagna la dismissione di una situazione debitoria.

Al di là comunque della rinuncia disciplinata dall’art. 1104 c.c., non si vede perché, ammessa la rinuncia al diritto di proprietà, non possa ugualmente aversi una rinuncia, puramente dismissiva o abdicativa, che abbia ad oggetto una quota di comproprietà, ovvero un diritto identico alla proprietà piena ma solo limitato dalla presenza di altri contitolari del bene in questione.

Ciò premesso, appare preferibile, piuttosto che pensare ad fenomeno analogo a quello che avviene nell’abdicazione del diritto di proprietà intero (e cioè l’acquisto a titolo originario dello Stato), ritenere che la rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà determini comunque un fenomeno di (ri)espansione o accrescimento delle quote degli altri comproprietari. Si tratta, infatti, di una conseguenza della natura della comunione come “diritto sull’intera cosa (e non su una sua porzione materiale) limitato dal concorrente diritto degli altri contitolari”[21], natura da cui discende la espansione di ciascun diritto parziario in caso di venir meno di quello di altri contitolari; accrescimento ed espansione delle altre quote[22] che, com’è ovvio, non costituiscono effetti diretti della rinuncia, ma solo indiretti e mediati, anche se comunque necessari.

Sembra infatti che sia da escludersi la possibilità di un rifiuto dell’accrescimento da parte degli altri contitolari. Il rifiuto, quale rimedio generale contro le altrui intrusioni nella propria sfera giuridica, opera solo con riferimento agli atti che producono come effetto diretto tale intrusione. Nel caso in esame, invece, “manca una diretta alterazione della sfera giuridica altrui”[23], poiché l’effetto espansivo delle quote residue dipende dalla loro natura, non dall’atto di rinuncia in sé, meramente abdicativo.

Ciò non toglie che nei confronti dei comproprietari superstiti resti salva la facoltà di rinunziare a loro volta alle proprie quote, anche così come accresciute, con le medesime conseguenze anzi dette. Conseguenze che sarebbero invece diverse (portando all’acquisto a titolo originario da parte dello Stato), nell’ipotesi di rinuncia al diritto da parte dell’ultimo comproprietario che in virtù delle varie precedenti rinunce degli altri aventi diritto sia rimasto unico titolare del diritto.

Sempre in considerazione della sua natura abdicativa, anche la rinuncia alla quota appare fondatamente essere un negozio unilaterale non recettizio. L’assenza dell’effetto liberatorio e della possibilità di rifiuto escludono la necessità della conoscenza altrui ai fini dell’efficacia del negozio. Come sempre però, sarebbe molto opportuno rendere noto ai contitolari superstiti l’esistenza del negozio abdicativo, al fine precipuo di renderli edotti della mutata situazione giuridica[24].

Appare adesso opportuno esaminare, se pur molto brevemente, il caso della rinuncia ad una comproprietà avente caratteristiche particolari, e cioè la rinuncia ad una comproprietà inserita all’interno di un condominio (ovvero la rinunzia al diritto pro-quota spettante al condòmino relativamente ad un bene condominiale).

Tale ipotesi è regolata dall’art. 1118, comma 2, c.c., recentemente modificato dalla  riforma in tema di condominio[25].

Prima della riforma, tale disposizione prevedeva che il condòmino non potesse, rinunziando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Era dunque possibile un atto di rinuncia al diritto sulle parti comuni dell’edificio, anche se con effetti pratici molto limitati in quanto rimanevano pur sempre dovuti i contributi per le spese di conservazione di esse parti.

Dopo la riforma, invece, l’attuale art. 1118, comma 2, c.c. prevede che “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”. Il legislatore ha  dunque escluso la possibilità di rinunciare al diritto sulle parti comuni dell’edificio, da parte del singolo condòmino.

Quale che sia la ratio della nuova norma e indipendentemente da essa che non può certo formare oggetto delle presenti note, è comunque plausibile pensare che tale divieto, lungi dal porsi come il punto di emersione di un principio generale di irrinunciabilità ai diritti reali, debba essere interpretato esattamente all’opposto, e cioè come eccezione espressa a una regola totalmente speculare, che dall’eccezione trova la sua conferma, consistente nella possibilità generalizzata, come si è già cercato di dimostrare, per il soggetto giuridico di rinunciare a qualsiasi diritto reale, intero o parziario, ed in particolare al diritto di proprietà, che abbia ad oggetto beni immobili (con un atto di rinuncia o di abbandono, esattamente come pacificamente ritenuto possa accadere per i beni mobili, rendendoli suscettibili di occupazione o apprensione in quanto res nullius).

La rinuncia alla multiproprietà

Un caso particolare di rinuncia, che rientra comunque nelle forme di rinuncia alla comproprietà immobiliare, e che ad avviso di chi scrive ne costituisce una sottospecie, è la cd. rinuncia alla multiproprietà.

Il tema è pur’esso di estrema attualità[26], in considerazione e, soprattutto a fronte, di quei costi non più sostenibili che una compartecipazione di beni immobili, anche se in forma turnaria, comporta a carico dei singoli proprietari.

Alla multiproprietà, intesa, secondo la dottrina prevalente[27] come comunione pro-indiviso, si discute se possa applicarsi l’art. 1104 c.c., e cioè se l’atto abdicativo del proprietario turnario determini l’accrescimento proporzionale alle quote dei restanti comunisti.

Sulla scorta della considerazione che, pur se caratterizzata da elementi qualificanti la multiproprietà si atteggia comunque come una forma di comproprietà immobiliare, si ritiene preferibile l’opinione affermativa, sia relativamente alla possibilità di rinuncia sia in relazione all’effetto di essa indicato nel detto art. 1104 c.c., in quanto trattasi di effetto indiretto e riflesso, conseguente alla riduzione numerica dei comproprietari, i quali nulla possono opporre alla produzione di tale effetto automatico, se non la possibilità di liberarsi, a loro volta, attraverso un ulteriore personale atto abdicativo.

Ci si è chiesti inoltre se e quale validità abbiano eventuali clausole di rinuncia preventiva alla possibilità di esercitare la facoltà di abbandono della multiproprietà[28], clausole che fossero contemplate nel contratto di acquisto della multiproprietà stessa.

Se infatti si osserva che, nell’ambito di una comune comunione pro-indiviso, tali clausole sarebbero ammissibili in virtù del disposto di cui all’art. 1111 c.c., che legittima il cd. patto di indivisione pur se contenuto nei limiti citati dalla norma (dieci anni), è pur vero che nel caso della multiproprietà una eventuale clausola contrattuale che stabilisca l’immodificabilità della quota non impedirebbe la rinuncia alla quota stessa, in quanto quest’ultima sarebbe sempre possibile, e semmai l’eventuale immodificabilità riguarderebbe solo i criteri di determinazione delle quote, nel senso che immodificabili sarebbero i periodi di godimento e l’unità abitativa su cui essi si riferiscono[29].

In fondo, le clausole di immodificabilità non sono impeditive della libertà contrattuale volta anche a dismettere la quota in multiproprietà; esse sono stabilite “in funzione della salvaguardia dell’ampiezza dell’oggetto del diritto di godimento esclusivo[30] e non interferiscono né precludono la possibilità di un incremento della quota millesimale dei multiproprietari rimanenti, i quali beneficiano dell’utilità ulteriore, pur rimanendo ferme le coordinate spazio-temporali del godimento attribuito a ciascun comproprietario.

E dunque, la portata di tali clausole contrattuali, di immodificabilità della quota, sono poste più che altro per regolamentare eventuali ipotesi di “disinteresse” del comproprietario il quale non potrà liberarsi della quota (e, in particolare, delle spese collegate alla sua gestione) se non con un atto abdicativo redatto nelle forme di legge.

Quanto alla forma di tale rinunzia, e alla sua non recettizietà (collegata però all’opportunità di rendere edotti i restanti comunisti delle modifiche – in aumento –  delle loro quote e dunque delle loro future contribuzioni alla gestione del bene comune), si rinvia alle considerazioni dianzi esposte.

La trascrizione della rinuncia

Restando da esaminare il tema della pubblicità nei registri immobiliari, in primo luogo è da dire che nessun dubbio si pone sulla possibilità, anzi sulla necessità di trascrivere l’atto di rinuncia a un diritto reale immobiliare: l’art. 2643 n. 5 c.c., difatti, prevede espressamente la trascrizione di tali atti, naturalmente quando rivestano la forma di scrittura privata autenticata ovvero di atto pubblico.

Non possono che richiamarsi in questa sede le considerazioni della dottrina circa l’incongruenza tra gli effetti sostanziali della rinuncia (id est: abbandono che conduce alla vacanza del bene con conseguente acquisizione a titolo originario a favore dello Stato) e la disciplina della trascrizione (che presuppone e pubblicizza normalmente una serie di acquisti a titolo derivativo).

In ogni caso, al di là di tutto, la rinuncia deve  essere trascritta perché così recita l’art. 2643 n. 5 c.c., anche se con tutta probabilità, almeno nell’ipotesi di acquisto in capo allo Stato, non con gli effetti tipici di cui all’art. 2644 c.c. ma con una funzione di mera pubblicità notizia analoga, ad esempio, a quanto previsto in tema di sentenze che accertino l’acquisto (anch’esso avvenuto titolo originario) per usucapione (art. 2651 c.c.).

Resta il problema delle modalità di trascrizione: nel caso di rinunzia (che è tale solo di nome, celando un rapporto contrattuale avente ad oggetto un trasferimento) c.d. traslativa, sia a titolo oneroso che gratuito, la trascrizione com’è ovvio avverrà necessariamente contro il rinunziante ed a favore del soggetto nei cui confronti la rinuncia esplica i suoi effetti; analogamente, anche se la fattispecie non può correttamente qualificarsi come la precedente, in caso di rinuncia a quota di proprietà indivisa, sarà d’uopo trascrivere contro il comproprietario rinunciante ed a favore dei restanti comproprietari. Anche se, poiché in quest’ultimo caso l’ampliamento dei correlativi diritti di proprietà dei comunisti superstiti non è l’effetto diretto della rinuncia, che di per sé è meramente abdicativa, e così pure in tutti casi in cui sia possibile cogliere questa caratteristica (in particolare nel caso di rinunzia o abbandono del diritto di proprietà piena), secondo altra teoria[31] la trascrizione  andrebbe effettuata unicamente contro il rinunziante, senza alcuna indicazione del o dei soggetti “a favore”.

Tale soluzione per ultimo citata appare in linea con l’affermazione che la rinunzia abdicativa non richieda recettizietà e che pertanto realizzi i suoi effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un “proprietario”, nonché con l’asserita qualifica di acquisto a titolo originario in capo allo Stato in relazione ai beni immobili vacanti.

Non appaiono necessariamente in contrasto con quanto appena detto le conclusioni cui è invece giunto il provvedimento giurisprudenziale cui si è fatto cenno in precedenza, avente ad oggetto l’abbandono di un bene immobile nella regione Trentino-Alto Adige[32]. In tale fattispecie, il giudice ha stabilito che l’atto andasse intavolato a favore dell’avente diritto (la Regione autonoma) nonostante l’assenza di essa in atto e senza che la stessa Regione avesse richiesto l’intavolazione in parola. Sembrerebbe dunque che il giudice abbia sposato l’opinione di chi ritiene che comunque un soggetto a favore non solo vi debba essere, ma debba essere indicato nella conseguente pubblicità.

Tuttavia, è da tener presente che la decisione in parola è stata resa necessaria dal particolare sistema pubblicitario ivi vigente: sistema pubblicitario tavolare che ha effetti costitutivi della fattispecie acquisitiva (e non meramente dichiarativi come avviene nella trascrizione), per cui non è possibile concepire una estavolazione a carico di un soggetto (il rinunciante) che non venga seguita da una intavolazione a favore di un altro soggetto. Se l’immobile in oggetto si fosse trovato in altra zona del nostro Paese, ove ai fini della pubblicità immobiliare vigesse perciò il diverso sistema della trascrizione, sarebbe stato ben possibile per il giudice adottare una diversa soluzione in quanto, a differenza che in regime di intavolazione, il sistema della trascrizione immobiliare (e delle sue caratteristiche giuridiche) consente di prendere in considerazione la possibilità di formalità senza soggetti a favore.

Profili fiscali della rinuncia

Appare infine opportuno fare qualche breve cenno, per le fattispecie che possono attrarre la nostra attenzione professionale, in materia di tassazione indiretta della rinuncia.

Com’è noto, la rinuncia è prevista sia dall’art. 1 della Tariffa del T.U.R., sia dall’art. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, T.U.S..

In proposito, e solo ai fini di una ricostruzione storica delle diverse normative fiscali, si osserva che, sotto il vigore della disciplina previgente alla istituzione dell’imposta sui trasferimenti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, ad opera dell’art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, disciplina che era applicabile soltanto ai trasferimenti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti per donazione o altra liberalità tra vivi, si riteneva che la rinuncia pura e semplice, in quanto priva di spirito di liberalità, rientrasse comunque nella disciplina dei trasferimenti a titolo oneroso di cui all’art. 1, tariffa, parte prima, T.U.R..

Allo stato attuale invece, sulla base di vari documenti di Prassi dell’Agenzia delle Entrate, e in considerazione di quanto abbiamo finora sostenuto, possiamo operativamente distinguere, dal punto di vista fiscale, quattro diverse ipotesi di cosiddetti atti di rinuncia (anche se alcuni di essi hanno caratteristiche traslative più che abdicative e quindi non hanno formato specifico oggetto di queste note, pur avendo una indubbia rilevanza pratica), e precisamente: la rinuncia traslativa onerosa, la rinuncia traslativa gratuita, la rinuncia abdicativa alla proprietà (o ad altro diritto reale), e la rinuncia (gratuita) alla comproprietà.

 a) Rinuncia traslativa onerosa.

Trattasi di vera e propria cessione del diritto, la quale sconterà le imposte proporzionali da calcolarsi sulla base delle aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari (Art. 1 tariffa, parte prima, T.U.R.), e dunque  9%, 2% (“prima casa”), 12% (terreni agricoli), con le correlative imposte ipotecarie e catastali, pari ad  Euro 50 ciascuna.

Alla rinuncia onerosa, pertanto, in quanto caratterizzata dalla volontà di trasferire il diritto ad altri verso corrispettivo, si applicheranno le imposte proprie degli atti traslativi a titolo oneroso, con possibilità di avvalersi dei regimi agevolati, ivi compreso quello relativo ai benefici cd “prima casa”, ricorrendone le condizioni. In tal caso è necessario l’intervento all’atto del soggetto “acquirente”, allo scopo di rendere le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis), art. 1 tariffa, parte prima, T.U.R..

Sotto l’aspetto redazionale, trattandosi di atto traslativo, si dovranno inserire tutte le clausole relative ad un atto di compravendita, e quindi le menzioni urbanistiche, il CDU, le clausole in materia di conformità catastale e in tema di attestazione energetica con il relativo certificato.

La trascrizione, infine, andrà fatta a favore dei soggetti a beneficio dei quali opererà la rinunzia (intestando proporzionalmente le quote) e contro il rinunziante; andrà altresì effettuata segnalazione di voltura automatica, ove possibile tale metodologia di presentazione.

 b) Rinuncia traslativa gratuita.

Anche qui, trattasi di cessione vera e propria, a titolo gratuito, a favore di un beneficiario, anche se non configurante necessariamente una donazione. Per quanto concerne tale tipo di rinuncia, la tassazione sarà quella dei trasferimenti a titolo gratuito (Art. 1, n. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346), con applicazione delle aliquote proprie del T.U. sulla base del rapporto parentale tra la parte cedente e la parte cessionaria, mentre le imposte ipotecarie e catastali saranno assolte nella misura ordinaria del 2% (Art. 1 TUIC) e dell’ 1% (Art. 10 TUIC), qualora anche qui non sia possibile, sempre in presenza delle condizioni previste dalla legge, l’applicazione dell’imposizione agevolata dettata in materia di “prima casa”.

Tale regime fiscale è testualmente confermato dall’art. 1, n. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, infatti, considera soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni.

Ed anche l’Agenzia delle Entrate[33] ha avuto modo di confermare che alla rinuncia gratuita, in quanto caratterizzata dalla volontà di procurare un beneficio a un altro soggetto, senza corrispettivo, si applicano l’imposta propria dei trasferimenti per successione e donazione o a titolo gratuito e le imposte ipotecaria e catastale ordinarie.

Sotto l’aspetto redazionale, trattandosi di atto traslativo a titolo gratuito, si ritiene corretto inserire tutte le clausole relative ad un atto di tal genere (non necessariamente liberale o donativo), e quindi le menzioni urbanistiche, il CDU, la clausola in materia di conformità; non pare invece necessaria l’allegazione dell’attestato di prestazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

La trascrizione, infine, andrà fatta a favore dei soggetti a beneficio dei quali opererà la rinunzia (intestando proporzionalmente le quote) e contro il rinunziante; andrà altresì effettuata segnalazione di voltura automatica, ove possibile tale metodologia di presentazione.

 c) Rinuncia abdicativa alla proprietà (o ad altro diritto reale).

Questa rinuncia si ritiene che non assolverà alcuna imposta, in quanto i trasferimenti a titolo gratuito in favore dello Stato (o delle Regioni), a norma dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 346/1990, in connessione con l’art. 3, comma 1 dello stesso T.U.S. n. 346/1990, non sono soggetti all’imposta di donazione (e successione) e quindi andranno registrati gratuitamente, così come i trasferimenti a favore delle province e dei comuni, quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni bancarie. Saranno altresì esenti da imposte ipotecarie e catastali (rispettivamente art. 1 e 10 TUIC).

Sotto l’aspetto redazionale, pur trattandosi di atto abdicativo unilaterale, che non ha effetti traslativi diretti e che costituisce solo il presupposto dell’acquisto a titolo originario dello Stato, tuzioristicamente potrebbe tuttavia essere maggiormente tranquillizzante inserire tutte le clausole relative ad un atto contenente un trasferimento o una proposta di trasferimento a titolo gratuito, e quindi le menzioni urbanistiche, il CDU (a pena di nullità, stante la non applicabilità di alcuna esenzione in merito), la clausola in materia di conformità e quant’altro.

La trascrizione di esso atto andrà poi eseguita  contro il rinunziante, anche, come in precedenza sostenuto, non indicando il soggetto a favore (Demanio dello Stato o  Demanio Regionale); così come ne sarà effettuata la voltura, ma si ritiene non in via automatica sulla base della pubblicità immobiliare (in cui potrebbe mancare il soggetto a favore), bensì con presentazione di apposita domanda all’Ufficio competente, e qui con necessario inserimento del soggetto a cui favore la formalità dovrà essere effettuata.

 d) Rinuncia (gratuita) alla comproprietà.

La quarta ipotesi di rinuncia,  a titolo gratuito (in quanto, per il profilo oneroso, il regime fiscale rimane quello indicato sopra alla lettera a) da parte di un comproprietario di quota, produce quale effetto quello di “accrescere” la quota in capo agli altri contitolari del diritto.

Trattasi anche qui di rinunzia abdicativa con effetti solo mediati sulle quote dei comproprietari traslativa.

In tale fattispecie, comunque, pur mancando una specifica volontà di arricchire o avvantaggiare altri, tuttavia l’atto, in quanto riconducibile secondo l’Agenzia delle Entrate nell’ambito degli “atti che trasferiscono un diritto”, pur in assenza di una controprestazione economicamente rilevante, viene qualificato fiscalmente come atto a titolo gratuito rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 346/1990, e dunque assoggettata al medesimo regime fiscale di cui alla lettera b) del presente paragrafo[34].

Sotto l’aspetto redazionale, si infine fa rinvio a quanto detto appena in precedenza sotto la lettera b).

Note: 

[1] Manuale di Diritto Civile e Commerciale, Volume II, Parte prima, Milano 1952, Giuffrè Editore, p. 233 e ss.)

[2] Studio CNN n. 216/2014/C,  “La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento”, a firma di Marco Bellinvia, approvato dall’Area Scientifica-Studi Civilistici il 21 Marzo 2014

[3] Studio CNN n. 216/2014/C, cit, par. 9. 

[4] Studio CNN n. 216/2014/C,  cit. par. 9

[5] Studio CNN n. 216/2014/C,  cit., par. 2, e dottrina citata alla nota 1 di esso.

[6] Studio CNN n. 216/2014/C,  cit., par. 2.

[7] Sicchiero, Rinuncia, in Dig. disc. priv., XVII, Torino, 1998, p. 655

[8] Studio CNN n. 216/2014/C,  par. 3.1.

[9] Studio CNN n. 216/2014/C,  par. 3.1, e Autori ivi citati in nota.

[10] Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, p. 86 ss.; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 301; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p. 145; Cicala, L’adempimento indiretto del debito altrui, Napoli, 1968, p. 188; Nobili, Le obbligazioni, Milano, 2008, p. 172.

[11] Cass. 20 aprile 1965, n. 761, in Rep. giust. civ., 1958, Servitù, n. 72; Cass. 18 agosto 1956, n. 3129, in Foro it., 1957, I, 410.

[12] Tribunale di Trento, decreto 23.12.2013 , Giud. Cuccaro, le cui massime, con il Lustrum del locale Conservatore del registro tavolare nonché una nota redazionale, sono state pubblicate su Rivista del Notariato, fasc. 5/2014, pagg. 967 e segg.

[13] Art. 67 comma 4 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige: “I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione. “

Norme analoghe sono pure presenti negli Statuti Speciali delle Regioni Sicilia (art. 34) e Sardegna (art. 14 comma 3).

[14] Per tali concetti vedasi più compiutamente il citato Studio CNN n. 216/2014/C,  par. 5 e gli Autori ivi citati in nota.

[15] per tutti, Burdese, Manuale di diritto privato italiano, Torino, 1974, p. 232; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988, p. 520; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1988, p. 244.

[16] cfr. Cariota Ferrara, L’enfiteusi, in Tratt. di dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1951, p. 405 ss.; A. Palermo, Enfiteusi, superficie, oneri reali, usi civili, in Giur. sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1965, p. 312 ss.; Iannelli, La nuova enfiteusi, Napoli, 1975, p. 47 ss.

[17] per tali concetti, vedasi amplius il citato Studio CNN n. 216/2014/C,  par. 7 .

[18] Per una completa disamina delle differenti tesi, si veda il citato Studio CNN n. 216/2014/C,  par. 8.1, e la dottrina ivi citata in nota.

[19] Vedasi gli Autori citati in nota 222 del citato Studio CNN n. 216/2014/C.

[20] Studio CNN n. 216/2014/C, cit, par. 9. 

[21] La Torre, Abbandono e rinunzia liberatoria, Milano, 1993, p. 142, citato a nota 78 dello Studio CNN n. 216/2014/C.

[22] In relazione ai quali vedasi Cass. 9 novembre 2009, n. 23691

[23] Studio CNN n. 216/2014/C, par. 4.1

[24] Per queste e ulteriori considerazioni, vedasi ancora lo Studio CNN n. 216/2014/C, par. 4.1

[25] Legge 11.12.2012, n. 220.

[26] Vedasi infatti G. GUIZZI, “In tema di rinuncia alla multiproprietà immobiliare”, in Rivista del Notariato, Milano, 2014, fasc. 5, pagg. 875 e ss.

[27] Cfr, tra gli altri, G. ALPA, La multiproprietà nell’esperienza italiana, Bologna, 1983, e F. SANTORO PASSARELLI, Multiproprietà e comproprietà in Riv trim. dir. e proc. civ. 1984, p. 19 e ss.

[28] G. GUIZZI, op. cit., pag. 885.

[29] G. Guizzi, op. cit., pag. 886.

[30] G. Guizzi, op. cit., pag. 887.

[31] In tal senso, v. PUGLIATTI, La Trascrizione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1989, I, 2, pagg. 424 e ss.; contra, e cioè nel senso che la trascrizione andrebbe effettuata sia contro il rinunciante che a favore dello Stato, v. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, pag. 233 e ss., nonché SICCHIERO, op. cit. pag. 662.

[32] Tribunale di Trento, decreto 23.12.2013 , cit., in Rivista del Notariato, fasc. 5/2014, pagg. 967 e segg.

[33] cfr. Risoluzione 16 febbraio 2007, n. 25/E; Circolare 27 marzo 2008, n. 28/E, paragr. 4.

[34] Si vedano i documenti di prassi menzionati nella nota precedente.

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Riflessioni in tema di rinuncia alla proprietà ultima modifica: 2015-03-05T09:05:09+01:00 da Redazione Federnotizie
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