Il testo definitivamente approvato del nuovo “Decreto Legge Energia” (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, pubblicato il 1 marzo 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 50 – Serie Generale) prevede all’art. 29, tra le “Altre misure urgenti”, la proroga per l’anno 2022 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata al 14%.
Si rammenta che, da ultimo, la facoltà di rideterminazione del valore dei terreni era stata prorogata dall’art. 14, comma 4-bis, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106, consentendo l’affrancazione sino al 15 novembre 2021 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’11% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.
Per quanto riguarda il 2022, l’art. 29 del D.L. Energia ha modificato ulteriormente i termini previsti dall’art. 2, comma 2 del D.L. 282 del 2002 consentendo di assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.
Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
AUTORE

Nominata notaio nel novembre 2015, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2010 e collaborato con l’Università Cattolica di Milano quale cultore della materia per l’insegnamento di istituzioni di diritto privato e commerciale.