Corte di Cassazione, Sentenza n. 3955 del 29 febbraio 2016
La Cassazione interviene nuovamente in materia di revocabilità della rimessa conseguente a mutuo ipotecario, pronunciandosi in relazione ad un caso in cui il mutuo era stato stipulato per costituire una garanzia immobiliare in favore della banca rispetto ad un suo credito preesistente. La Cassazione riafferma che l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare effettiva disponibilità di nuova liquidità nel mutuatario, già debitore in virtù di rapporto obbligatorio chirografario, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo, né quella della novazione. Essa può invece integrare una fattispecie di negozio indiretto, ove il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario. La Corte riconosce quindi il diritto del mutuante di insinuarsi al passivo fallimentare quanto alle somme erogate per l’estinzione del debito preesistente, però in chirografo attesa la revocabilità dell’ipoteca. Il fallimento in casi simili, ove ne sussistano i presupposti, può impugnare l’operazione ai sensi della legge fall. art. 67, in quanto posta in essere al fine di estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, ed anche le rimesse effettuate con la provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio.
Il fatto che la banca ponga in essere un’operazione tesa a garantire con ipoteca un suo credito preesistente chirografario è inoltre normalmente sintomo della scientia decoctionis del debitore da parte dell’istituto mutuante e l’ipoteca non può pertanto dirsi espressione della normale autotutela preventiva del creditore.
E’ quindi revocabile la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinato a ripianare un preesistente scoperto di conto corrente.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.