Resoconto del Seminario Accademia della Crusca-Federnotizie “La lingua degli atti notarili”

In attesa dei lavori del Seminario, pubblichiamo un breve resoconto della giornata.

Introduce i relatori il prof. Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte Costituzionale e Accademico della Crusca, il quale saluta i notai intervenuti al convegno, dando il benvenuto nell’Accademia.
Il prof. Grossi riconosce che l’odierno incontro è di notevole importanza nell’ambito delle professioni legali, in quanto anche il giurista deve affrontare il problema linguistico al fine di rendere la lingua degli atti chiara ed adeguata ai tempi, di modo tale che gli stessi possano circolare in maniera efficiente.
Evidenzia, da storico del diritto, la rilevanza del ruolo del notaio che, nei tempi passati, si è speso nell’individuare i contratti e gli strumenti di circolazione economica, che hanno portato allo sviluppo del diritto agrario e del diritto commerciale.
L’importanza del ruolo del notaio si riscontra anche nella stagione attuale: il notaio infatti svolge un ruolo di interprete delle esigenze della società e della legge. Il notaio non è quindi un mero certificatore ma un mediatore e un attivo scritturale che promuove e rinnova l’ordinamento.
Nello svolgimento della sua funzione pertanto è essenziale l’utilizzo di una lingua chiara ed efficiente alla stregua dei tempi.

A questo punto prende la parola Federigo Bambi, Accademico della Crusca e professore dell’Università di Firenze, la cui relazione inizia con una citazione di Carlo Emilio Gadda: “avviene talora che lo scrivere de’ notai, de’ tecnici … sia più comparabile con quello di certi scrittori.
Quest’affermazione sembra contrastare con l’opinione per la quale il modo di scrivere dei notai è stato per secoli ritenuto poco comprensibile e addirittura ricompreso da Calvino nella sua nozione di “antilingua”.
Per capire come collocare il lessico giuridico tra queste due diverse opinioni, è opportuno analizzare alcuni elementi di cui si compone e precisamente:
1) i tecnicismi specifici: sono termini tecnici indispensabili nel linguaggio del giurista come “usucapione”, “litisconsorzio necessario” oppure alcuni latinismi come “prosolvendo e prosoluto”; nello scrivere del giurista è necessario l’utilizzo di un lessico tecnico che consente di individuare in modo certo e univoco un concetto tramite l’utilizzo di una parola.
L’utilizzo del linguaggio tecnico, tuttavia, non dovrebbe compromettere la comprensibilità dell’atto; andrebbero pertanto eliminati alcuni termini poco chiari (l’immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti le relative ragioni, accessioni o pertinenze) o anche tautologie che rischiano soltanto di appesantire la scrittura (il venditore cede, vende, aliena e trasferisce);
2) le ridefinizioni: consistono nel riuso specialistico di parole del linguaggio ordinario, attribuendo loro un significato diverso da quello comune. Ad esempio la giurisprudenza o la dottrina possono essere “risalenti”, intendendosi “vecchiotte”, mentre nel linguaggio comune il termine “risalente” deve essere riferito ad una certa data;
3) i tecnicismi collaterali: sono termini inconsueti, che risultano poco comprensibili e il cui utilizzo non si rende necessario ai fini della comprensione del testo: ad esempio espressioni come “invero”, “di talchè”, o latinetti come “de quo”, “de qua” o espressioni desuete come “all’uopo”, “tuziorismo”.
Nella costruzione di un testo giuridico vengono inoltre in rilievo le regole della sintassi: lo studio della posizione delle parole nell’ambito della frase.
Alle volte il lessico giuridico inverte l’ordine di uso comune delle parole; ad esempio è facile leggere negli atti notarili che “l’unità immobiliare risulta graficamente rappresentata nella planimetria” quando potrebbe essere “rappresentata graficamente”.
Altre volte la posizione delle parole può incidere sul significato: il “nudo proprietario” non è certamente equivalente al “proprietario nudo”.
Un modello di ispirazione per la scrittura normativa ci è fornito dalla Costituzione del 1947, sia per il lessico utilizzato, sia per la costruzione del periodo che per la costruzione retorica del testo.
Il giurista in genere ed il notaio in particolare, chiamato a tradurre in norma la volontà delle parti, dovrebbero prendere a modello il legislatore, (non quello di oggi…) e seguire regole semplici.
Scrivere frasi brevi che rendano il periodo facilmente comprensibile, evitare troppe subordinate con doppie o triple negazioni, modi verbali non finiti o nominalizzazioni.
In questa prospettiva il giurista dovrebbe mirare ad una scrittura chiara e semplice, sforzandosi tuttavia di esprimersi con la massima precisione possibile anche di fronte a concetti più complessi.
In conclusione lo scrivere del giurista dovrebbe essere sintetico e conciso, duttile e flessibile, e al contempo efficace e comprensibile a tutti i suoi destinatari.

Il terzo intervento è condotto dalla dott.ssa Marina Pietrangelo, ricercatrice dell’ITTIG- CNR, la quale lamenta l’”oscurità” degli attuali testi legislativi.

Secondo la relatrice, l’incomprensibilità dei testi giuridici deriva non solo da una tecnica redazionale di scarsa qualità, ma anche da cause fisiologiche. Infatti l’alluvionale produzione normativa, che oggigiorno connota lo scenario giuridico, genera diversi piani linguistici, autonomi e non coordinati tra loro.

Il risultato è una confusione semantica e la creazione di un sistema sovraffollato di norme dal significato ambiguo.

La dott.ssa Pietrangelo sottolinea quindi l’importanza della redazione di testi giuridici chiari, logici e lineari.

La chiarezza è essenziale per garantire la certezza dei diritti e per ridurre le ipotesi di contenzioso, assicurando la prevedibilità delle risposte giuridiche e una costante ed uniforme interpretazione dei testi.

In virtù della sua funzione antiprocessualistica, anche il notaio deve osservare il paradigma della chiarezza nella redazione dei suoi atti. E’ fondamentale che l’atto notarile presenti una costruzione logica del periodo e una sintassi piana.

Il notaio deve, inoltre, utilizzare termini precisi e dal significato certo e deve preferire espressioni semplici, comprensibili dal suo vasto pubblico, ricorrendo al tecnicismo solo quando necessario.

Lo stile limpido e il lessico semplice eliminano la possibilità che il testo venga stravolto da originali interpretazioni, garantendo così la realizzazione della reale volontà delle parti.

Il quarto intervento ha un taglio più concreto e pratico. La dott.ssa Alessandra Mascellaro, notaio in Como, e la dott.ssa Jacqueline Visconti, professoressa dellUniversità di Genova, danno il via ai lavori del “laboratorio per riscrivere l’atto notarile”, durante i quali sono stati offerti suggerimenti alla categoria per alleggerire i testi degli atti.

La professoressa Visconti riconosce ai notai una considerevole sensibilità linguistica e sottolinea le difficoltà del notaio nella redazione di un testo comprensibile a tutti. La scelta delle parole da parte del notaio è complessa non solo perché le categorie dei destinatari degli atti notarili sono diverse e ognuna di queste utilizza un differente registro linguistico, ma anche perché la giuridicità del testo impone l’utilizzo di termini tecnici non sostituibili da parole comuni.

Nonostante la specificità contenutistica, si può comunque attribuire all’atto notarile una struttura ordinata e razionale. A tal fine appare opportuna la suddivisione dell’atto in paragrafi titolati, dei paragrafi in clausole più brevi e la documentazione dei fatti secondo una sequenza logico-cronologica.

Si suggerisce la sostituzione del dichiarativismo (“Caio dichiara di voler vendere, come effettivamente vende” ) con i verbi di azione diretta (“Caio vende”) e l’eliminazione di espressioni e termini equivalenti (“Caio cede, vende, aliena e trasferisce a Tizio, che accetta, acquista e compra”) e di barocchismi che ostacolano la comprensione (“meco notaio”, “all’uopo”).

Merita una rivisitazione anche la classica clausola del consenso della donazione. Per gli Accademici, è sufficiente scrivere che “Tizio dona a Caio che accetta”. A nulla serve richiamare nel testo “lo spirito di liberalità” di Tizio donante e “l’animo grato” di Caio donatario.

Altro elemento emerso dal dibattito è l’importanza della rinnovata funzione del notaio quale mediatore culturale e linguistico anche nei confronti degli stranieri; un linguaggio giuridico chiaro li tutela maggiormente e può agevolarne l’integrazione anche attraverso una maggiore comprensione dei loro diritti, doveri e responsabilità.

Il Convegno si chiude con i ringraziamenti del prof. Grossi, dei relatori e del direttore di Federnotizie Domenico Chiofalo, che lancia la sfida per una collaborazione tra l’Accademia della Crusca, la categoria notarile e l’ABI per la redazione di contratti di mutuo più comprensibili per i consumatori. Il presidente di Federnotai Giovanni Liotta annuncia che sono già in programma diverse iniziative sul tema “mutui” e che sicuramente il sindacato dei notai si farà portavoce anche delle istanze emerse nella giornata.

La proposta entusiasma i presenti e incontra l’interesse dell’Accademia che si dimostra disponibile a future collaborazioni.

 

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Resoconto del Seminario Accademia della Crusca-Federnotizie “La lingua degli atti notarili” ultima modifica: 2018-10-27T17:01:46+02:00 da Clara Trimarchi
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