Registro elettronico dei testamenti – Il parere positivo del Garante della Privacy, con qualche accorgimento

Il Garante della Privacy emette parare favorevole allo schema di Regolamento per la trasmissione telematica dei testamenti. L’autorità, tuttavia, ha chiesto di rafforzare le misure di sicurezza nel rispetto del Codice della Privacy al fine di garantire la segretezza e riservatezza dei testamenti.

Il Garante della Privacy emette parare favorevole allo schema di Regolamento per la trasmissione telematica dei testamenti. L’autorità, tuttavia, ha chiesto di rafforzare le misure di sicurezza nel rispetto del Codice della Privacy al fine di garantire la segretezza e riservatezza dei testamenti.

Con provvedimento del 25 novembre 2015 n. 618 il Garante della Privacy ha espresso il proprio parere in merito allo schema di Regolamento, predisposto dal Ministero della Giustizia, recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel Registro Generale dei Testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile.

L’art. 5-bis della legge 307 del 1981, in ratifica della Convenzione di Basilea del 1972 (aggiunto dall’art. 12 della L. 28 settembre 2005, n. 246) prevede che l’obbligo di iscrizione possa essere assolto anche in via telematica, mediante trasmissione diretta al Registro Generale dei Testamenti. Va sottolineato che finora è mancato il regolamento di attuazione previsto dal secondo comma di tale articolo.

Lo schema di Regolamento, per l’iscrizione telematica al registro, ha individuato le modalità tecniche di trasmissione nella compilazione con strumenti informatici della scheda (nella quale saranno riportati i dati personali obbligatori), sottoscritta mediante firma digitale ed inviata a mezzo di posta elettronica certificata. In riposta alla richiesta di iscrizione, il Registro Generale dei Testamenti comunica i dati di registrazione o i motivi di irricevibilità.

Nell’esprimere il suo parere positivo, il Garante, tuttavia ha richiesto di attuare alcuni accorgimenti allo scopo di non violare l’esigenza di segretezza delle informazioni trasmesse, per le quali vi è il divieto di divulgare, durante la vita del testatore, l’esistenza o meno di iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti (art. 15, L. 307 del 1981).

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Registro elettronico dei testamenti – Il parere positivo del Garante della Privacy, con qualche accorgimento ultima modifica: 2016-02-21T18:29:25+01:00 da Lodovica De Stefano
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