Regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate: Regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016 in vigore dal 29 gennaio

Continua l’attività della Commissione studi internazionali di Federnotai che il 1 febbraio prossimo, nella sede del Consiglio Notarile di Torino, approfondirà le problematiche relative all’entrata in vigore dal 29 gennaio 2019 dei regolamenti UE n. 1103 e 1104  in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

di Eleonora Bazzo notaio in Torino

Adottato nel 1987, l’Erasmus è un programma universitario di mobilità dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Secondo un recente studio della Commissione Europea sull’impatto dell’Erasmus sui giovani, il 27% degli studenti che hanno studiato o fatto un’esperienza di stage all’estero ha incontrato il proprio partner fisso durante questo periodo e dal 1987 ad oggi sono nati circa un milione di bambini, figli di coppie Erasmus.

Questo fenomeno ha visto la nascita della “generazione Erasmus” e ha fatto sorgere una necessità di regolare la materia dal punto di vista giuridico, con l’obiettivo di garantire una legislazione uniforme per tutti gli Stati Membri.

Di conseguenza, negli ultimi anni il legislatore europeo, che alle sue origini aveva competenza solamente in materie economiche, ha emanato numerosi Regolamenti in materia di diritto di famiglia. Tra questi, fondamentali sono i Regolamenti del 24 giugno 2016, n. 1103 e 1104, che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le disposizioni ivi contenute sono applicabili ai coniugi (o partner) che hanno contratto matrimonio (o un’unione registrata) o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale a decorrere dal 29 gennaio 2019.

L’obiettivo di questo normativa è quello di conciliare la prevedibilità e l’esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia.

L’importanza della materia può essere spiegata con un esempio pratico.

Due cittadini francesi, residenti in Svezia, hanno contratto matrimonio in Italia nel 2015. La legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta quella francese, in quanto legge nazionale comune, ai sensi della legge sul diritto internazionale privato n. 218/1995.

Se il matrimonio fosse celebrato dopo il 29 gennaio 2019, invece, la relativa legge applicabile sarebbe quella svedese, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, ai sensi del citato Regolamento n. 1103/2016.

Se invece questi due stessi cittadini fossero dello stesso sesso e avessero contratto un’unione civile (prima o dopo il 29 gennaio 2019), la legge applicabile sarebbe quella italiana, Stato ai sensi della cui legge l’unione è stata costituita, in forza del Regolamento gemello n. 1104/2016.

In ogni caso, i cittadini possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, secondo le possibilità espressamente disciplinate dall’art. 22 dei due citati Regolamenti.

Questi semplici casi, che possono capitare frequentemente nella realtà di tutti giorni, dimostrano come le nuove regole introdotte in materia dal legislatore europeo avranno notevole impatto sull’attività quotidiana degli operatori e in particolare dei notai.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori contributi della Commissione.

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Regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate: Regolamenti UE 1103 e 1104 del 2016 in vigore dal 29 gennaio ultima modifica: 2019-01-28T11:23:19+01:00 da Redazione Federnotizie
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