Questioni in tema di certificato notarile ex art. 567 c.p.c. alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali

La Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze ha affrontato questioni di sicuro interesse (tra le quali quella dell’accettazione tacita dell’eredità)per il notaio chiamato a redigere il certificato notarile di cui al secondo comma dell’art. 567 c.p.c. nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.

Scopo del presente contributo è quello di analizzare la tematica della certificazione notarile alla luce di tali pronunce giurisprudenziali al fine di verificare se, ed entro quali limiti, le stesse possano incidere sulle prassi redazionali del certificato.

Normativa

L’attuale testo dell’art. 567 c.p.c. deriva da varie modifiche che si sono succedute nel tempo e, principalmente, da quelle apportate dall’art. 1 L. 3 agosto 1998 n. 302 e dall’art. 23 lett. e) n. 25 D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con la L. 14 maggio 2005 n. 80 e poi modificato dall’art. 13 lett. l) L. 28 dicembre 2005 n. 263.

A seguito delle predette modifiche, il secondo comma della norma dispone, come noto, che «il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento».

L’ultimo periodo del medesimo secondo comma prevede, poi, che «tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

La stessa norma, inoltre, commina la sanzione per il caso di inadempimento a tale onere documentale.

Il terzo comma prevede, infatti, che, in caso di mancata consegna della documentazione, o, in caso di documentazione incompleta, «il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione». La norma precisa, infine, che l’inefficacia è dichiarata con ordinanza, che il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiara anche l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Da notare che il testo del secondo comma previgente alla modifica del 2005, quale derivava dalla modifica apportata nel 1998 che per prima introduceva il certificato notarile, non prevedeva espressamente il limite temporale del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

 Titolarità del bene oggetto della procedura esecutiva: distinzione tra profilo sostanziale e profilo processuale

La prima tematica che occorre affrontare nella presente indagine è quella relativa alla titolarità del bene oggetto di espropriazione ed alla distinzione che esiste, in questa materia, tra il profilo sostanziale ed il profilo processuale.

Sotto il profilo sostanziale, infatti, non vi è dubbio che il creditore possa pignorare esclusivamente i beni di titolarità del debitore o, eventualmente, i beni di titolarità del terzo che abbia concesso garanzia a favore del debitore.

Tale principio si ricava dalla norma di carattere generale di cui all’art. 2470 c.c. ai sensi del quale, come noto, «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Tale principio trova, poi, conferma specifica all’art. 2910 c.c. ai sensi del quale «il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore».

Da quanto sopra esposto deriva che, nel caso in cui sia pignorato, assegnato e trasferito un bene non di titolarità del debitore o del terzo garante, il vero titolare possa rivendicarlo contro l’assegnatario con conseguente applicazione della disciplina della evizione di cui all’art. 2927 c.c. ai sensi del quale «l’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese».

Il principio di carattere sostanziale sopra enunciato deve, tuttavia, adeguarsi alla necessità che il procedimento esecutivo si svolga in tempi non eccessivamente lunghi al fine di non frustrare la legittima aspettativa del creditore a vedere tempestivamente soddisfatto il proprio credito.

Ecco allora che il legislatore non ha previsto, nell’ambito del procedimento esecutivo, una necessaria fase cognitiva di accertamento della effettiva titolarità del diritto pignorato, fase cognitiva che può aprirsi solo in seguito all’esperimento di opposizioni alla esecuzione o agli atti esecutivi ed è, pertanto, solo eventuale.

Il legislatore, al contrario, ha configurato, all’art. 567 c.p.c., un controllo meramente sommario della appartenenza del bene al debitore esecutato o al terzo garante.

Quanto sopra esposto è confermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 15597/2019 che ha chiarito come «il legislatore del processo espropriativo non ha richiesto che in sede esecutiva si desse luogo a un compiuto accertamento della proprietà (ovvero titolarità) dell’esecutato».

Più precisamente, continua la Cassazione, «la verifica della titolarità dei beni è formale, per indici documentali, e non sostanziale, essendo autoevidente che l’accertamento giudiziale dell’appartenenza del bene all’esecutato non costituisce presupposto dell’espropriazione forzata e il decreto di trasferimento a valle non contiene quell’accertamento» (confronta anche sentenza Cassazione n. 11090/93, in motivazione).

Nell’ambito del procedimento esecutivo è, allora, sufficiente una dimostrazione solo presuntiva e formale della appartenenza del bene mediante esibizione delle sole risultanze delle indagini al catasto e ai registri immobiliari.

L’esigenza di rapidità della procedura esecutiva ha, quindi, portato il legislatore, da una parte, a ridurre al minimo gli accertamenti che il giudice della esecuzione è chiamato a porre in essere e, dall’altra, ad una rigorosa tipizzazione dei mezzi di prova che il creditore deve utilizzare per dimostrare l’appartenenza dell’immobile all’esecutato, contemplando, quali soli mezzi per fornire tale dimostrazione presuntiva, l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento o, in alternativa, la certificazione notarile.

La rigida tipizzazione dei mezzi di prova deve condurre a fare ritenere che il creditore procedente non possa fornire al giudice della esecuzione la prova della titolarità del bene con mezzi diversi e alternativi rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma.

Il processo esecutivo, finalizzato al recupero crediti ed alla tutela immediata del creditore, risponde, allora, ai criteri della sommarietà, della tempestività e dell’attuazione del diritto indipendentemente da ogni accertamento cognitivo.

L’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni

Il legislatore, come abbiamo visto, ha tipizzato in modo rigoroso i documenti che devono essere allegati dal creditore procedente.

Secondo orientamento consolidato, l’esibizione di tale documentazione assolve ad una pluralità di funzioni.

L’estratto del catasto avrebbe lo scopo di consentire la corretta identificazione dell’immobile sia nel decreto di trasferimento che nella relativa nota di trascrizione.

I certificati delle iscrizioni relative all’immobile pignorato avrebbero la funzione di consentire la individuazione dei creditori iscritti che, ai sensi dell’art. 498 c.p.c., devono essere avvertiti dell’espropriazione.

I certificati delle trascrizioni avrebbero, infine, la funzione di evidenziare l’esistenza di eventuali diritti reali o personali di godimento costituiti a favore di terzi, l’esistenza di eventuali domande giudiziali e l’esistenza di eventuali vincoli opponibili al creditore procedente e, quindi, anche all’assegnatario del bene pignorato.

I certificati delle trascrizioni dovrebbero, inoltre, svolgere un ruolo ulteriore: quello di consentire al giudice della esecuzione di verificare che il debitore esecutato abbia a suo favore una serie continua di trascrizioni che consenta di ritenerlo, sia pure sotto il profilo strettamente pubblicitario, titolare del diritto pignorato.

A tale ultimo fine occorre che i certificati delle trascrizioni allegati non siano solo quelli “contro” il soggetto esecutato o i suoi danti causa, ma anche quelli a loro “favore”.

Doveri e poteri del giudice della esecuzione ex art. 567 c.p.c.

Come abbiamo visto, il processo esecutivo è improntato ai criteri della sommarietà, della tempestività e dell’attuazione del diritto indipendentemente da ogni accertamento cognitivo.

Il giudice dell’esecuzione avrà, quindi, il potere ed il dovere di verificare l’esistenza di un valido titolo esecutivo e delle relative notifiche richieste dalla legge, la trascrizione del pignoramento e la regolarità della documentazione allegata ai sensi dell’art. 567 c.p.c.

In relazione a tale ultima documentazione, il giudice dovrà, allora, accertare che la stessa sia tempestivamente allegata, sia completa sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo temporale, vale a dire che sia relativa a tutti i beni oggetto della istanza di vendita e che copra il ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, e, infine, che dalla stessa non emergano situazioni patologiche che possano compromettere il risultato finale del processo esecutivo.

Con la sentenza n. 2044/2017, la Cassazione ha, infatti, precisato che «nel caso in cui il giudice rinvenga vizi nella documentazione allegata tali da determinare il rischio che la vendita per la quale si è presentata istanza sia ab origine caduca e quindi tale da riversare sul potenziale aggiudicatario un’interminabile serie di problemi particolarmente complessi, per fare fronte ai quali è obiettivamente aleatoria la garanzia per evizione» il giudice dovrà far derivare da tali vizi «la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo».

Nella medesima sentenza la Cassazione precisa, poi, che i poteri di controllo del giudice della esecuzione sono poteri esercitabili anche d’ufficio.

Chiarisce, infatti, la Cassazione che, nella particolare struttura del processo esecutivo, «l’istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l’assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari, e cioè del debitore, all’altro, cui è riconosciuto il potere di impulso e cioè al creditore, devono essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione».

«Tale accentuato ruolo di controllo del giudice dell’esecuzione», prosegue la Cassazione, «è funzionale al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell’ufficio giurisdizionale, dal quale gli estranei sollecitati a coinvolgersi nel processo, come i potenziali aggiudicatari, peraltro indispensabili affinché l’espropriazione si completi, devono potersi attendere affidabilità ed attendibilità».

Il giudice della esecuzione non avrà, invece, alcun dovere di accertamento in relazione alla effettiva esistenza del diritto di credito risultante dal titolo esecutivo, né, come abbiamo già visto, in relazione all’effettiva appartenenza dei beni pignorati se non, in via presuntiva, sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.

Precisato, peraltro, che non compete al giudice la risoluzione di alcuna controversia o l’espletamento di indagini particolari, proprie le une e le altre del giudizio di cognizione a parti contrapposte, è tuttavia «doveroso per il giudice rilevare, quando essa risulti ictu oculi, la carenza radicale delle condizioni dell’azione o dei presupposti processuali».

Segue: la continuità delle trascrizioni

Tra i compiti affidati al giudice della esecuzione dall’art. 567 c.p.c. rientra, certamente, quello di verificare che siano state debitamente curate tutte le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di provenienza nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 2650 c.c., «nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto» e che, sempre secondo quanto dispone la norma, «quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644».

In relazione a tale norma occorre sottolineare, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 11638/2014, che l’art. 2650 c.c. «non può non operare, anche nell’ambito del procedimento esecutivo, in tutta intera la sua portata» e, pertanto, se non è stato correttamente trascritto un passaggio nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, «le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell’acquirente successivo, ai sensi dell’art. 2650, comma 1; ma se, ai sensi dell’art. 2650, comma 2, la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo».

La stessa Corte di Cassazione, con la già citata sentenza del 2019, chiarisce, quindi, che compete al giudice della esecuzione di «verificare se vi sia continuità delle trascrizioni e, dunque, possibilità di presumere operanti – nella limitata prospettiva della ragionevole affidabilità della vendita – le regole in tema di prescrizione acquisitiva in favore dell’esecutato o di quella estintiva in relazione ad eventuali iscrizioni pregiudizievoli».

Occorre, poi, sottolineare che, anche in questo ambito, il controllo del giudice deve essere esercitato d’ufficio.

La Cassazione, con la citata sentenza n. 11638/2014, ha, infatti, precisato che «non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore» (confronta anche Cassazione n. 1105/1978, n. 994/1981 e n. 11812/2011).

«Nel processo esecutivo», continua la Cassazione, «spetta al giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore».

Segue: la trascrizione della accettazione di eredità

Il tema della continuità delle trascrizioni esposto al paragrafo precedente pone l’esigenza di affrontare anche il connesso tema della trascrizione della accettazione di eredità ai sensi dell’art. 2648 c.c. e della rilevanza di tale trascrizione nell’ambito del processo esecutivo.

Il tema è stato affrontato dalla Cassazione con la già citata sentenza n. 11638/2014 nella quale si afferma che, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, la verifica d’ufficio da parte del giudice deve avere ad oggetto anche la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità.

L’art. 2648 comma secondo c.c., come noto, prevede che la trascrizione dell’accettazione espressa dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se l’accettazione espressa è stata trascritta a favore dell’erede, poi assoggettato ad esecuzione, prima della trascrizione del pignoramento, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna.

Lo stesso vale nel caso in cui risulti già trascritta, prima del pignormaento, la accettazione tacita di eredità ai sensi dell’art. 2648 comma 3 c.c. a seguito, ad esempio, di precedente alienazione da parte del debitore di altro bene immobile proveniente dalla medesima eredità.

Peraltro, ai sensi di tale norma, qualora il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, chiunque potrà richiederne la trascrizione purché tale atto risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Chiarisce, infatti, la Cassazione che «non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette».

Quindi, se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo possa concludersi con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l’eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia curata la relativa trascrizione.

Avuto riguardo al disposto dell’art. 534 c.c. e dell’art. 2652 comma 1 n. 7 c.c., la trascrizione dell’acquisto mortis causa è, inoltre, rilevante per dirimere l’eventuale conflitto tra gli aventi causa dall’erede vero e gli aventi causa dall’erede apparente.

Se il debitore esecutato è il vero erede, la trascrizione del suo acquisto mortis causa preserva l’acquisto dell’aggiudicatario da eventuali diritti vantati da terzi che abbiano acquistato dall’erede apparente.

Con la trascrizione dell’accettazione, l’aggiudicatario è, poi, tutelato anche nel caso in cui sia l’espropriato ad essere erede apparente, perché l’acquisto coattivo prevale sull’acquisto dall’erede vero, alle condizioni previste dall’art. 534 comma 3 c.c., ovvero, nel caso in cui la norma non si ritenga applicabile (essendo la questione controversa in dottrina e giurisprudenza: confronta Cassazione n. 1048/1995), quanto meno alle condizioni previste dall’art. 2652 comma 1 n. 7 c.c.

La Cassazione precisa poi che, «dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato assolve nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente (nel caso in cui l’esecutato sia il vero erede) o dall’erede vero (nel caso in cui l’esecutato sia erede apparente), la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace, ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale».

A parere della Cassazione non è, quindi, necessario che la trascrizione della accettazione della eredità preceda la trascrizione del pignoramento. Occorre, tuttavia, che tale trascrizione sia curata prima della vendita al fine di assicurare «il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c. (confronta Cassazione n. 1048/1995, in motivazione)».

Perciò, chiarisce la Cassazione, una volta trascritta l’accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni, pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.

La Cassazione conclude, quindi, precisando che «qualora l’accettazione non sia stata trascritta dall’erede, ma vi sia un atto da cui risulti un’accettazione tacita di eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., potrà procedere alla sua trascrizione il creditore pignorante, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita» esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l’atto comportante accettazione.

E’ evidente, tuttavia, che ciò potrà accadere nel solo caso in cui sia già stato perfezionato dall’erede un atto trascrivibile ai sensi dell’art. 2648 comma 3 c.c., cioè quando la accettazione tacita già risulta da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ancorché riferito ad un bene dell’eredità diverso da quello pignorato.

Discorso diverso occorre fare in relazione agli atti che, pur comportando accettazione tacita dell’eredità, non siano contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

In tali casi non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell’accettazione in quanto questa sarà possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l’avvenuto acquisto della qualità di erede.

Del pari occorre considerare le ipotesi in cui l’acquisto della qualità di erede consegue ai fatti di cui all’art. 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione a norma dell’art. 484) ovvero a quelli di cui all’art. 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).

Anche in tali circostanze, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell’art. 2648 c.c., la trascrizione dell’acquisto mortis causa presuppone che intervenga una sentenza che accerti l’acquisto della qualità di erede.

È del tutto evidente, infine, che non potrà essere il decreto di trasferimento della proprietà all’assegnatario il titolo per validamente trascrivere l’accettazione tacita di eredità a favore del debitore esecutato, posto che si tratta di trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore chiamato alla eredità.

 Ulteriori poteri ordinatori del giudice della esecuzione

Oltre ai poteri e doveri sopra indicati e derivanti direttamente dall’art. 567 c.p.c., la giurisprudenza riconosce al giudice della esecuzione ulteriori e diversi poteri di carattere ordinatorio.

Al riguardo pare utile richiamare ancora la sentenza di Cassazione n. 2044/2017 nella quale si afferma la piena legittimità dell’esercizio di poteri organizzatori da parte del giudice della esecuzione con facoltà, per lo stesso, di fissare al creditore procedente termini entro i quali esibire i documenti ritenuti necessari o utili alla procedura.

La Corte precisa che la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l’ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell’art. 152 c.p.c., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini, ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all’art. 175 c.p.c. operato dall’art. 484 c.p.c.

Pertanto, nella considerazione della Corte, del tutto legittimamente il giudice della esecuzione esercita i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l’altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

La Cassazione prosegue, poi, configurando, a complemento funzionale del potere generale del giudice, un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall’art. 88 c.p.c., che si estrinseca in un’attività di somministrazione dei documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta comporti l’irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo.

Al giudice della esecuzione sono, pertanto, riconosciuti poteri più ampi rispetto a quelli tipizzati nell’art. 567 c.p.c. e, ferma restando la essenziale sommarietà degli accertamenti nell’ambito del procedimento esecutivo, al giudice della esecuzione è riconosciuto anche il potere di richiedere al creditore l’allegazione di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma codicistica.

In relazione alla documentazione integrativa eventualmente richiesta dal giudice e al termine dallo stesso fissato per la sua esibizione deve, secondo la stessa Cassazione, essere comunque fatta salva, in applicazione di principi generali dell’ordinamento desumibili dall’art. 153 secondo comma c.p.c., «l’ipotesi di impossibilità incolpevole di rispetto del termine fissato dal giudice, come pure ogni questione sull’utile esercizio del potere di revoca dei propri provvedimenti».

Segue: la richiesta di documentazione ulteriore

Chiarita la distinzione tra quanto testualmente richiesto dall’art. 567 c.p.c. e quanto può essere richiesto dal giudice della esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, occorre analizzare la recente sentenza della Cassazione n. 15597/2019.

La Cassazione premette che lo scopo attribuibile all’art. 567 c.p.c. «non può essere che quello di garantire, con un grado di ragionevole probabilità, che l’espropriazione sia condotta su beni dell’esecutato, correttamente individuati quanto ai diritti spettanti sui medesimi all’esecutato stesso, e quanto ai relativi pesi, quali tipicamente le ipoteche, su tali beni (ovvero diritti)».

Da tale affermazione la Cassazione fa discendere che, «in carenza di prova che l’ultimo atto antecedente al ventennio fosse idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell’esecutato, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza».

Continua la Cassazione sostenendo che «se, pur essendo l’atto di acquisto anteriore al ventennio idoneamente trascritto a favore dell’esecutato, questi avesse prima del ventennio, in tutto o in parte, disposto del diritto con idonea trascrizione della disposizione anch’essa anteriore al ventennio, si avrebbe che per i certificati relativi al solo ventennio l’esecutato risulterebbe ancora titolare dell’intero diritto pignorato», mentre così, evidentemente, non sarebbe.

Viene, allora, chiarito che «il Collegio non condivide l’opinione ai termini della quale, a seguito delle riforme sopra più volte ricordate, la lettera della legge, per come modificata con il richiamo ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, sarebbe tale da indurre a ritenere sufficiente la certificazione ventennale, quale mero presupposto processuale di per sé solo idoneo a consentire di mettere in vendita i beni oggetto di pignoramento».

Per la Corte occorre fare di più, e, precisamente, occorre «risalire all’ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell’esecutato o dei suoi danti causa», il tutto al fine di «dare un grado di conducente attendibilità alle risultanze infraventennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore».

Il giudice della esecuzione deve, allora, «acquisire la documentazione che consenta di risalire all’atto di acquisto anteriore al ventennio, in estrinsecazione dei consueti poteri ordinatori del giudice dell’esecuzione in merito alle verifiche preliminari all’accoglimento dell’istanza di vendita».

La Corte riconduce pertanto la acquisizione della ulteriore documentazione, non direttamente nell’ambito applicativo della norma codicistica, ma nell’ambito dei poteri ordinatori che, come abbiamo visto al precedente paragrafo, sono riconosciuti al giudice della esecuzione.

Nella consapevolezza che un tale dovere non può discendere direttamente dalla norma codicistica che, al contrario, delimita con esattezza la natura dei documenti che devono essere allegati e l’ambito temporale della indagine, limitando espressamente quest’ultimo ai soli venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, la Cassazione precisa subito che tali poteri ordinatori non rientrano tra «quelli tipizzati dall’art. 567 cod. proc. civ.».

La stessa Cassazione riconosce, infatti, che «è un dato positivo quello per cui è necessario depositare, nel termine perentorio stabilito, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento».

Occorre, quindi, sottolineare che la Cassazione non amplia in alcun modo l’ambito applicativo dell’art. 567 c.p.c., ma, al contrario, appare ben consapevole dei limiti entro i quali tale norma pone a carico del creditore l’onere documentale e, conseguentemente, inquadra la richiesta da parte del giudice di una documentazione ulteriore nell’ambito dei suoi poteri ordinatori ai sensi degli artt. 484, 152 e 154 c.p.c.

In relazione al termine che il giudice dovesse fissare per la esibizione di documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente contemplata dall’art. 567 c.p.c., allora, «il creditore procedente potrà, come logico e in applicazione dei generali principi in tema di rimessione in termini in ipotesi di causa non imputabile, dimostrare l’impossibilità incolpevole della produzione della documentazione».

Per quanto sopra esposto deve, poi, ritenersi che, in relazione alla richiesta di documentazione ulteriore, non possa trovare applicazione il termine di cui al secondo comma dell’art. 567 c.p.c. in quanto, come anche la Cassazione ha chiarito nella sentenza n. 4543/2016, «la norma prevede determinati termini esclusivamente per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell’eventuale certificazione notarile sostitutiva non essendo pertanto certamente applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell’utile procedibilità della azione esecutiva».

In conclusione, occorre affermare che l’ordine di esibire documenti ulteriori, quali quelli precedenti al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, non è imposto dall’art. 567 c.p.c., pur trovando la sua giustificazione nella ratio di tale norma, e, pertanto, da una parte, il termine entro cui occorre esibire tali documenti non è quello previsto dalla norma codicistica, ma è quello fissato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori e, dall’altra, la sanzione per la mancata esibizione della documentazione richiesta non potrà essere quella tipica prevista dal terzo comma della norma codicistica.

 Il terzo comma dell’art. 567 c.p.c. e le altre ipotesi di chiusura anticipata del processo

Come già sopra indicato, il terzo comma dell’art. 567 c.p.c. prevede che, in caso di mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta dal secondo comma, «il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione».

Nel caso di pignoramento relativo a una pluralità di beni, quindi, la norma circoscrive la possibilità per il giudice di dichiarare l’inefficacia del pignoramento soltanto a quello o a quegli immobili pignorati per i quali non sia adempiuto l’obbligo documentale (così anche Cassazione sentenza n. 24354/2015).

Occorre, poi, tenere distinta la sanzione per la violazione dell’onere documentale imposto dall’art. 567 c.p.c. da quella per il mancato ottemperamento alle ulteriori disposizioni ordinatorie impartite dal giudice della esecuzione.

Come afferma la stessa Cassazione nella citata sentenza del 2019, infatti, «solo se il creditore non fornisca, neppure nel termine fissato ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l’estinzione sarà tipica».

In tutti gli altri casi nei quali il creditore, pur avendo tempestivamente fornito la documentazione espressamente prevista dalla norma codicistica, non ottemperi a una ulteriore richiesta di integrazione documentale da parte del giudice della esecuzione rientrante nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, si ricadrà, invece, nell’ambito applicativo dei già richiamati artt. 484 e 175 c.p.c. e, quindi, pur potendo tale omissione determinare la chiusura anticipata del processo esecutivo, l’estinzione del procedimento non potrà mai essere pronunciata ai sensi del terzo comma dell’art. 567 c.p.c.

Si tratterrà, come riconosciuto dalla stessa Cassazione, di una di quelle «ipotesi qualificate in dottrina come di chiusura anticipata del processo esecutivo».

D’altra parte, come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 2043/2017, «rientra, invero, di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell’esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza dei quali quest’ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione».

In argomento pare utile fare riferimento anche alla sentenza della Cassazione n. 9501/2016 ove viene affermato che «le ipotesi di estinzione c.d. atipica, più correntemente definite di chiusura anticipata, non solo costituiscono oggetto ormai di disposizioni positive del codice di rito, che quest’ultimo istituto in modo espresso presuppongono, ma ineriscono necessariamente alla struttura stessa del processo esecutivo, al di là delle espresse previsioni di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell’azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l’ulteriore sviluppo del processo».

Continua la Cassazione precisando che «In tutti questi casi, si tratti di estinzione tipica oppure, al contrario, di improseguibilità o improcedibilità o chiusura anticipata o estinzione atipica che dir si voglia, è inevitabile che, proprio perché il processo esecutivo non è in grado di raggiungere alcun risultato, si impartisca anche l’ordine di cancellazione del pignoramento: visto che idoneo complemento del pignoramento è la formalità pubblicitaria suddetta, è coessenziale al venir meno dell’efficacia del primo che venga meno l’efficacia della seconda».

Il contenuto essenziale del certificato notarile ex art. 567 c.p.c.

Alla luce di quanto sopra esposto possiamo, ora, valutare quale debba essere il contenuto della certificazione che il notaio è chiamato a redigere ai sensi dell’art. 567 c.p.c.

Secondo la formulazione letterale della norma il certificato notarile deve attestare «le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Viene, pertanto, confermata una delle caratteristiche essenziali del procedimento esecutivo che, come abbiamo visto, si basa sulla acquisizione di una documentazione pubblicitaria indiziaria della appartenenza prescindendo, invece, dal completo accertamento della reale titolarità del bene pignorato.

Il notaio può, allora, legittimamente limitarsi ad eseguire le indagini al catasto e ai registri immobiliari riportandone le risultanze nel documento, senza dover fare altri accertamenti finalizzati a certificare la reale titolarità del diritto.

Al certificato notarile, infatti, non è demandato il compito di attestare la proprietà in capo all’esecutato dell’immobile pignorato, ma è demandato il compito, più limitato e coerente con la struttura del procedimento esecutivo, di rendere evidenti al giudice della esecuzione le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il certificato svolge, quindi, funzione meramente ricognitiva dello stato giuridico del bene oggetto di esecuzione nei soli termini risultanti dai pubblici registri (così Tribunale Civitavecchia 5 settembre 2008).

Il notaio dovrà, quindi, evidenziare nel certificato eventuali vizi che dovesse riscontrare nelle note di trascrizione o di iscrizione, così come nei classamenti e nelle intestazioni catastali e dovrà evidenziare al giudice la eventuale mancanza di trascrizioni necessarie al fine di garantire la continuità richiesta dall’art. 2650 c.c.

Il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari è, come abbiamo visto, equiparato per legge all’estratto del catasto, nonché ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni.

Stante tale equiparazione, non può che considerarsi applicabile anche al certificato notarile il limite temporale del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento previsto dalla norma in relazione ai documenti rilasciati dalla conservatoria dei registri immobiliari.

Il notaio potrà, allora, legittimamente limitarsi ad indagare i registri immobiliari nel solo ambito temporale normativamente previsto.

Quanto sopra affermato deve essere ribadito tenendo conto, in particolare, che l’assunzione di ulteriori documenti o l’estensione temporale della indagine oltre al ventennio potrebbero richiedere tempi lunghi e potrebbero, pertanto, determinare violazione del termine stabilito dall’art. 567 c.p.c. per la presentazione della certificazione notarile.

Il notaio ben potrà, allora, limitarsi a certificare solo quanto strettamente richiesto dalla norma codicistica e la tempestiva allegazione di una tale certificazione notarile dovrà comunque essere ritenuta sufficiente ad impedire la pronuncia di inefficacia del pignoramento ai sensi del terzo comma dell’art. 567 c.p.c.

 Il contenuto ulteriore ed eventuale del certificato notarile

Fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente in relazione al contenuto essenziale del certificato notarile ex art. 567 c.p.c., occorre chiedersi se sia possibile, per il notaio, integrare tale certificato con informazioni ulteriori rispetto a quelle imposte dalla norma codicistica.

Dal testo dell’art. 567 c.p.c. non sembra che si possa desumere un divieto, per il notaio, di inserire nel certificato ulteriori informazioni sul bene pignorato.

Tale norma, infatti, sembra imporre quello che deve essere ritenuto il contenuto minimo della certificazione notarile, ma non contiene alcun divieto in relazione alla sua eventuale integrazione.

In presenza di una richiesta in tale senso da parte del creditore, magari perché a sua volta così richiesto dal giudice della esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, il notaio potrà, allora, procedere ad indagini ulteriori riportandone l’esito nella sua certificazione.

L’eventuale inottemperanza a tale richiesta di integrazione non potrà, però, essere sanzionata ai sensi del comma terzo del l’art. 567 c.p.c. in quanto tale sanzione può essere applicata nel solo caso in cui la certificazione notarile allegata non contenga neanche gli elementi essenziali indicati al paragrafo precedente.

In relazione al contenuto ulteriore della certificazione notarile si può ipotizzare di dare atto dei seguenti ulteriori accertamenti.

In primo luogo il notaio potrebbe estendere le indagini ipotecarie fino a risalire alla trascrizione in favore dell’esecutato o dei suoi danti causa del titolo di acquisto anteriore al ventennio. Tale estensione temporale della ricerca, come abbiamo visto, pur non essendo imposta dall’art. 567 c.p.c., deve considerarsi particolarmente opportuna. Solo tale indagine consente, infatti, di ricostruire almeno formalmente l’appartenenza del bene pignorato al soggetto esecutato e di accertare l’esistenza di gravami, diritti reali o personali di godimento, domande giudiziali o altri vincoli opponibili al creditore procedente e quindi all’aggiudicatario.

In secondo luogo il notaio potrebbe verificare il contenuto dei titoli di provenienza non limitandosi, quindi, all’analisi delle sole note di trascrizione.

Tale tipo di indagine consente al notaio di verificare, in particolare, il rispetto, nei titoli di provenienza, della disciplina riguardante le menzioni urbanistiche, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle modalità di pagamento del prezzo e alla presenza di attività di mediazione, la dichiarazione di conformità catastale, o il rispetto della legge notarile, potendo determinare, la violazione di tali norme, la nullità degli atti di provenienza.

La evidenziazione di eventuali vizi dei titoli di provenienza nell’ambito della certificazione notarile consentirà al giudice di valutare se essi siano tali da impedire il proseguimento della procedura esecutiva, oppure, ove ciò sia possibile, di fissare eventuali termini per procedere alla loro sanatoria.

Il notaio potrebbe, poi, certificare le risultanze della indagine di registri pubblici diversi dal catasto e dai registri immobiliari.

Si pensi, in particolare, alla possibilità per il notaio di dare atto nel certificato degli esiti delle indagini svolte presso i registri dello stato civile certificando, ad esempio, che il bene esecutato è di titolarità esclusiva del debitore, oppure, che è caduto in comunione legale con il coniuge o, ancora, che lo stesso è stato costituito in fondo patrimoniale, posto che, come noto, l’opponibilità ai terzi del fondo si ritiene derivi, non dalla trascrizione nei registri immobiliari a cui è attribuita valenza di mera pubblicità notizia, ma dalla annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto occorre ribadire che la certificazione notarile ha un contenuto minimo tipizzato dall’art. 567 c.p.c. e che, ove la certificazione contenga tale contenuto minimo, nessuna responsabilità potrà essere imputata al notaio.

Solo nel caso in cui il creditore, magari su impulso del giudice della esecuzione, chieda espressamente al notaio di integrare tale contenuto minimo, il notaio dovrà adempiere a tale richiesta con la consueta diligenza professionale.

Potrà poi essere lo steso notaio a suggerire, ove le tempistiche lo consentano, la redazione di una certificazione più completa per prevenire eventuali richieste di integrazione da parte del giudice della esecuzione.

Occorre, tuttavia, tenere ben distinto il contenuto essenziale della certificazione dal contenuto facoltativo od ulteriore della stessa, anche quando facciano parte di un unico documento.

Solo la mancanza nella certificazione del contenuto essenziale potrà, infatti, determinare l’applicazione della sanzione tipica della inefficacia del pignoramento ai sensi del terzo comma dell’art. 567 c.p.c.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

. Petrelli, Trascrizione degli acquisti a causa di morte e espropriazione forzata immobiliare, in Notariato n. 5/2003

. Campanile, Rilevanza della trascrizione dell’accettazione dell’eredità nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare e ruolo del giudice in caso di omissione, Studio n. 32-2007/E approvato dalla Commissione Esecuzioni del Consiglio nazionale del notariato il 5 dicembre 2008

. Casu-Raiti, Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della legge 3 agosto 1998 n. 302), in Studi e materiali, 6.1, Milano 2001

. Tondo, Aspetti giuridici della relazione notarile ipo-catastale, in Studi e materiali, vol. 2, a cura della Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato, Milano 1990

. Tondo, Sulla trascrizione di acquisti immobiliari a causa morte, in Studi e materiali, n. 1/2002, 52 ss.

. Tarzia, Il bene immobile nel processo esecutivo in Riv. dir. proc. 1989

. Busani, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, Torino 1999

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Questioni in tema di certificato notarile ex art. 567 c.p.c. alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali ultima modifica: 2019-07-23T10:37:31+02:00 da Michele Laffranchi
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