La legge di bilancio per il 2020, nel testo definitivamente approvato, prevede all’art. 1 commi 693 e 694 (che riprendono l’art. 89 del relativo Disegno di Legge) la proroga della possibilità per le persone fisiche e per le società semplici di rideterminare i valori di terreni edificabili ed agricoli e di partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze ai fini dell’art. 81, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).
I termini di cui al decreto legge n. 282 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) vengono pertanto variati come segue:
* terreni e partecipazioni devono essere posseduti al giorno 1 gennaio 2020;
* la perizia di stima ai fini della rivalutazione deve essere redatta entro il 30 giugno 2020;
* l’imposta sostitutiva può essere rateizzata in massimo tre rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020, tutte di pari importo.
Il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 viene previsto e determinato all’11% per tutte le partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati (sia qualificate che non qualificate, con aumento per queste ultime rispetto alla precedente aliquota del 10%) , nonché determinato all’11% anche con riferimento alle aliquote di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima per terreni edificabili e con destinazione agricola (con incremento rispetto alla precedente percentuale del 10%) .
Nel 2020, pertanto, si tornerà ad avere un’aliquota unica per il relativo calcolo dell’imposta sostitutiva.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.