La legge di bilancio per il 2019, nel testo modificato dal senato, prevede all’art. 1 commi 622 e 623 (che riprendono e variano la formulazione dell’art. 81 del corrispondente disegno di legge) la proroga della possibilità per le persone fisiche e per le società semplici di rideterminare i valori di terreni edificabili ed agricoli e di partecipazioni in società non quotate ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze ai fini dell’art. 81, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).
I termini di cui al decreto legge n. 282 del 2002 (di riapertura di quelli originariamente previsti dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001) vengono pertanto variati come segue:
- terreni e partecipazioni devono essere posseduti al giorno 1 gennaio 2019;
- la perizia di stima ai fini della rivalutazione deve essere redatta entro il 30 giugno 2019;
- l’imposta sostitutiva può essere rateizzata in massimo tre rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2019, tutte di pari importo.
Il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva viene previsto, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, all’11% per le partecipazioni qualificate al giorno 1 gennaio 2019 ed al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili.
Nel 2019, pertanto, non ci sarà più un’aliquota unica (che era stata fissata per l’anno in corso all’8%) per il calcolo dell’imposta sostitutiva, ma due distinte aliquote corrispondenti alle percentuali incrementate di cui sopra.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.