Proroga del “Golden Power”

NOVITA'In occasione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 il Governo ha dato il via libera al Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2021, c.d. “Milleproroghe”, approvando un maxi-provvedimento volto a prolungare una serie di misure in scadenza entro la fine dell’anno.

In particolare è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo strumento del “Golden power rafforzato” per l’emergenza Covid, vale a dire quel complesso di poteri speciali che possono essere autoritariamente esercitati dal Governo in ambito societario e con rifermento a strutture private per salvaguardare, tutelare e stabilizzare la titolarità di imprese nazionali attive in settori strategici e di interesse nazionale.

In particolare, l’Articolo 17 del decreto (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) così dispone:

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Per un anno ancora, quindi, resta l’obbligo di notifica delle operazioni e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti esteri appartenenti all’Ue in relazione alle quali il Governo potrà:

a) imporre specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica;

b) esercitare di un diritto di veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;

c) opporsi all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi nazionali.

Il legislatore italiano ha introdotto l’istituto del “Golden Power” con il Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, recante la «Disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni».

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito in Legge. 18 novembre 2019, n. 133), l’ambito di applicazione del Golden Power è stato significativamente ampliato, con riferimento al campo delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga e tecnologia 5G.

Successivamente con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 aprile 2020, (c.d. “Decreto Liquidità”) è stato modificato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di Golden Power, estendendone l’ambito di applicazione a nuovi settori, includendo quelli menzionati dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio (divenuto pienamente applicabile l’11 ottobre 2020) ed estendendo gli obblighi di notifica preventiva ad operazioni realizzate da soggetti esteri UE ed Extra-UE (c.d. “Golden Power rafforzato”).

Da ultimo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato due Decreti attuativi, entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale numero 322 del 30 dicembre 2020 e precisamente:

– Decreto attuativo per i settori aggiunti dal Decreto Liquidità (in vigore a partire dal 14 gennaio 2021):

D.P.C.M numero 179 del 18 dicembre 2020: “Regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”.

– Decreto attuativo aggiornato per energia, trasporti, comunicazioni (in vigore a partire dal 14 gennaio 2021)

D.P.C.M. numero 180 del 23 dicembre 2020: “Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”.

Proroga del “Golden Power” ultima modifica: 2022-01-03T10:30:59+01:00 da Gabriella Quatraro
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