Proroga dei maxi ammortamenti dei beni strumentali

Legge di stabilità 2017: proroga e rafforzamento dei maxi ammortamenti dei beni strumentali.

L’art. 1, commi 8-13 della c.d. Legge di Stabilità 2017 (oggi contenuta nella prima sezione della Legge di Bilancio), nel testo approvato senza emendamenti dal Senato, dispone la proroga ed il rafforzamento delle misure di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti già previste dalla Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare il comma 8 proroga al 31 dicembre 2017 l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97).

Tale maggiorazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali nuovi con esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata (non strumentali all’attività di impresa).

Il beneficio viene esteso anche agli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 9 introduce invece un nuovo beneficio consistente nell’aumento del 150% (c.d. iper-ammortamento) del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell’allegato A della legge). Tale beneficio si applica per gli investimenti effettuati nel periodo di cui al comma precedente.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, e sempre nel limite temporale di cui al comma 8, il comma 10 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B della Legge.

Al fine di fruire dei benefici di cui ai commi 9 e 10, il comma 11 dispone che l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili (di cui ai citati allegati A e B) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 12 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

Infine il comma 13 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di Stabilità 2016, restando così esclusi dai benefici gli acquisti di beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di Stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

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Proroga dei maxi ammortamenti dei beni strumentali ultima modifica: 2016-12-16T05:50:40+01:00 da Clara Trimarchi
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