L’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, introduce importanti deroghe alla disciplina delle società di capitali, anche quotate.
Si tratta di previsioni fondate sull’attuale contesto emergenziale e aventi carattere essenzialmente provvisorio, come emerge dallo stesso comma 7 della disposizione, secondo cui esse trovano applicazione “alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale”.
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Anzitutto, è prorogato di diritto da 120 a 180 giorni il termine, previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio.
Sono inoltre introdotte diverse novità riguardanti lo svolgimento dell’assemblea (e, conseguentemente, la verbalizzazione della stessa da parte del notaio).
L’avviso di convocazione può prevedere, “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie”:
– il voto “in via elettronica” (a mezzo e-mail, messaggio SMS o di altro tipo) o “per corrispondenza”, nonché “l’intervento … mediante mezzi di telecomunicazione”;
– modalità già prima d’ora praticabili, ma solo in caso di conforme previsione statutaria, dall’art. 2370, comma 4, cod. civ.
La previsione non è di poco momento, in quanto rappresenta una deroga al metodo assembleare cui è informata la disciplina della s.p.a. e cui devono attenersi anche le s.r.l. quantomeno per talune delibere di particolare importanza o quando ne sia fatta richiesta dai soggetti legittimati (cfr. art. 2479, comma 4, cod. civ.).
Proprio con riferimento alle s.r.l., il d.l. 18/2020 interviene sulla procedura di formazione della volontà consentendo, pur con qualche dubbio sulla correttezza della tecnica legislativa e sulla chiarezza dei richiami, di ricorrere in ogni caso alle modalità della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Deve quindi ritenersi che, ove venga sollecitata una decisione dei soci da adottarsi con tali modalità, pur in mancanza di un’espressa previsione statutaria, né gli amministratori né i soci che rappresentino 1/3 del capitale possano opporsi richiedendo la deliberazione assembleare, come pure prevede in via generale l’art. 2479, comma 4, cod. civ.
Va da sé che, nel caso in cui le decisioni dei soci dovessero riguardare una modifica statutaria, permane il limite di sistema che richiede il controllo e l’intervento notarile.
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L’art. 106 d.l. 18/2020 aggiunge inoltre che “le predette società [vale a dire le società di capitali] possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, … senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo … il presidente, il segretario o il notaio”. Questa previsione consente – non è chiaro se per mezzo del solo avviso di convocazione, oppure con apposita modifica statutaria, ma sembra doversi propendere per la prima soluzione – che tutti i partecipanti all’assemblea, ivi compresi il presidente e il segretario o il notaio, vi prendano parte a distanza. Si deroga così alla regola della compresenza fisica (almeno) del presidente e del segretario o del notaio, ricavabile dal disposto dell’art. 2375, comma 1, cod. civ. (secondo cui il verbale assembleare è “sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio”).
È stata dunque recepita a livello normativo la soluzione già fatta propria dalla recente massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, pubblicata l’11 marzo scorso; soluzione che la norma in commento estende anche al caso in cui lo statuto della società nulla preveda al riguardo.
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Non sono introdotte deroghe, invece, alle modalità statutariamente previste per l’invio dell’avviso di convocazione. Questo, pertanto, dovrà essere fatto nei modi e nei termini previsti dalla legge e/o dallo statuto (cfr. artt. 2366, commi 2 e 3, e 2479-bis, comma 1, cod. civ.), salva naturalmente la possibilità che l’assemblea si costituisca in forma totalitaria ai sensi degli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, cod. civ.).
Deve inoltre segnalarsi che, benché le citate previsioni riguardino soltanto le decisioni dei soci di società di capitali, esse possano trovare applicazione analogica – dato il ricorrere della medesima ratio – anche alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominati.
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L’art. 106 in commento prevede inoltre che le società con azioni quotate possano:
designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga ad eventuali disposizioni statutarie, il rappresentante ex art. 135-undecies TUF, al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno;
prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante;
far sì che al predetto rappresentante possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale (ad es. l’AIM Italia), nonché alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (cfr. art. 2-bis del Regolamento Emittenti). Disposizioni analoghe sono dettate, infine, per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici.

AUTORE

Tesi di Laurea su “L’aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti in natura senza relazione di stima ai sensi dell’art. 2440 bis c.c.” (Premio di Laurea 2009 Fondazione Achille e Giulia Boroli per la miglior tesi di laurea specialistica dell’Università Bocconi di Milano nell’A.A. 2008/2009). Membro del Comitato Scientifico Massime societarie, Commissione per l’elaborazione dei Principi Uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano. Teaching Assistant, Corso di Diritto Commerciale presso l’Università Bocconi di Milano. E’ nato ad Asti il 22 luglio 1985. Si è laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano nel dicembre del 2009. Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense nel 2013. Ha ricevuto la nomina a notaio nel 2014 con sede in Milano (primo posto nella graduatoria nazionale).