Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore

È di pochi giorni fa la delibera del Consiglio dei Ministri (del 29 luglio 2020, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2020, n. 190) che ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato d’emergenza originariamente dichiarato con del. 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2020, n. 26). Tale circostanza riporta all’attualità quanto previsto dall’art. 73, co. 4, del d.l. 18/2020 (nel testo risultante a seguito della conversione in legge).

Questa disposizione, com’è noto, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Lo scopo della norma è con tutta evidenza quello di consentire la riunione degli organi degli enti del Libro I del codice civile mediante mezzi di telecomunicazione anche nelle ipotesi in cui tale opzione non sia espressamente contemplata e regolamentata dai relativi statuti, con il chiaro intento di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

La previsione deve peraltro essere letta in combinato disposto con l’art. 106 del medesimo d.l. 18/2020 e, in particolare, con i commi 2 e 8-bis (quest’ultimo introdotto dalla legge di conversione), i quali recitano:

  • co. 2: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

  • co. 8-bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Occorre dunque verificare in che misura le previsioni degli artt. 73 e 106 si intersechino e quali siano i rispettivi ambiti di applicazione. Una lettura piana delle norme porterebbe a ritenere che la disciplina dell’art. 73, co. 4 si applichi all’ambito residuale degli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e, cioè, enti con la qualifica di Onlus, Odv e Aps), testualmente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106. L’estensione della disciplina dell’art. 106 a tutte le altre associazioni e fondazioni avrebbe allora il senso di consentire, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 73: (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza, e (ii) che presidente e segretario/notaio non si trovino necessariamente nello stesso luogo in caso di riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione.

Preme evidenziare come le concessioni dell’art. 106 operino non solo in assenza di previsioni statutarie ma, letteralmente, anche in deroga a eventuali previsioni contrarie. Stando dunque al tenore letterale delle disposizioni qui considerate, l’eventuale clausola statutaria di Onlus, Odv e Aps che espressamente vietasse il voto in via elettronica o per corrispondenza o che imponesse la necessaria compresenza fisica di segretario e presidente della riunione non potrebbe in alcun modo essere superata. Il che probabilmente potrebbe apparire non del tutto ragionevole alla luce delle particolari finalità di interesse generale che gli enti indicati all’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore devono necessariamente perseguire; finalità queste che potrebbero giustificare, per contro, maggiori aperture.

Potrebbe, comunque, essere indagata la via di superare il dato letterale dell’art. 106 (almeno nelle ipotesi in cui lo statuto sia silente al riguardo) sostenendo che la norma non avrebbe fatto altro se non codificare e rendere espliciti principi già comunque ricavabili dal sistema (e riferibili non solo all’ambito delle società ma anche a quello degli enti del primo libro). Il tentativo pare più semplice con riguardo alla non necessità della compresenza di segretario verbalizzante e presidente della riunione, non rivenendosi nell’ordinamento alcuna norma che lo imponga, come ampiamente illustrato nella recente massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In assenza di una previsione espressa, appare forse meno agevole affermare l’ammissibilità del sistema del voto in via elettronica o per corrispondenza, considerata l’incidenza che tale opzione avrebbe sulla piena attuazione del principio di collegialità.

Preme segnalare, da ultimo, che sul punto è intervenuto lo studio CNN di D. Boggiali, Emergenza COVID-19. Le disposizioni in materia di enti del Libro I del codice civile e del terzo settore nella legge di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia), pubblicato nel notiziario CNN del 4 maggio 2020. Tale studio, da un lato, ha fornito una lettura degli artt. 73 e 106 in chiave di complementarietà, escludendo quindi una contrapposizione contenutistica tra le due disposizione; dall’altro lato, ha ritenuto che queste siano applicabili alle riunioni di tutti i diversi tipi di organi collegiali di società e di enti del libro I del codice civile, indipendentemente dall’esistenza di apposita regolamentazione statutaria in tal senso.

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Previsioni emergenziali in materia di assemblee degli enti del Libro I del codice civile e del terzo settore ultima modifica: 2020-08-05T08:15:49+02:00 da Redazione Federnotizie
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