L’epidemia da coronavirus ha comportato non solo una grave crisi sanitaria ma anche una crisi economico-finanziaria di vaste proporzioni con code che si trascineranno nei prossimi anni. La crisi in atto ha generato un clima di allarme non solo sulle carenze sanitarie, ma anche sul rischio che criminalità organizzata e delinquenza comune possano trarre profitto e lucrare sia dall’impoverimento e dallo stato di necessità che ha colpito cittadini e mondo dell’impresa, sia dall’appropriazione e distrazione delle risorse pubbliche che lo Stato intende erogare per far fronte alle carenze di liquidità e per far ripartire l’economia.
di Marco Krogh, notaio in Mugnano di Napoli
L’allarme sui rischi che la criminalità possa profittare della pandemia COVID-19 è stato lanciato da Organismi internazionali quali l’EUROPOL, l’INTERPOL ed il GAFI e nazionali; recentemente anche il Procuratore nazionale antimafia (DNA) dottor Federico Cafiero de Raho in un’intervista a La Stampa ha sottolineato il pericolo di infiltrazioni criminali sui fondi destinati alle imprese italiane riguardanti l’emergenza coronavirus: “C’è il pericolo che le mafie, e in generale le organizzazioni criminali, approfittino di questa crisi sia durante, che dopo” (1)
Recependo queste indicazioni l’UIF, quale Istituzione preposta all’analisi e studio di anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relative a settori di economia a rischio, ha elaborato e pubblicato il 16 aprile 2020 un documento dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19” in cui ha individuato una serie di rischi di comportamenti illeciti legati alla maggior vulnerabilità del sistema provocata dalla pandemia, invitando i destinatari degli obblighi antiriciclaggio a calibrare la diligenza nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in proporzione ai maggiori rischi evidenziati.
Il documento pubblicato dall’UIF non contiene nuovi indicatori di anomalia, né nuovi schemi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, piuttosto rinvia a precedenti comunicazioni dell’UIF recanti schemi di comportamenti anomali riconducibili all’usura ed alle imprese in crisi (2) ed alle transazioni in remoto (3) ed evidenzia alcune fattispecie a maggior rischio che possono profilarsi in ragione della gestione dell’emergenza sanitaria e finanziaria ovvero a seguito delle difficoltà economiche che hanno investito le persone ed il mondo dell’impresa.
I maggiori rischi individuati dall’UIF possono essere così elencati:
1) pericolo di truffe e frodi finanziarie;
2) fenomeni corruttivi e manovre speculative legati alle erogazione di fondi pubblici;
3) rischio usura a seguito dell’indebolimento economico di famiglie ed imprese;
4) appropriazione e distrazione di fondi pubblici destinati a rimediare alla carenza di liquidità;
5) rischio di azioni illegali realizzate on line, a seguito dell’improvviso mutamento delle relazioni sociali ed interpersonali.
1. Truffe e frodi finanziarie – Il pericolo di truffe e frodi è legato prevalentemente al traffico di presidi sanitari e di medicinali, alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti. Sotto questo aspetto, la maggior attenzione dovrà essere rivolta verso quella clientela che pur non avendo esperienza nel settore o in altri analoghi e con un profilo del tutto incoerente con l’operazione da compiere, intendono intraprendere quest’attività aprendo nuove società ovvero ampliando l’oggetto sociale di società già esistenti ma operanti in settori privi di qualunque legame con la nuova attività. Maggior attenzione che non deve tradursi in automatico sospetto di comportamento illecito quanto, piuttosto, nell’acquisizione di dati ed informazioni ulteriori per verificare la coerenza dell’operazione con il profilo, anche storico, del soggetto sulla base del maggior rischio evidenziato dall’UIF.
Le condotte illecite potranno riguardare anche manovre speculative per acquisire fondi in modo fraudolento attraverso ingressi in società ed aziende impegnate nella ricerca scientifica e nella produzione di device elettromedicali. Anche per queste fattispecie la maggior attenzione dovrà riguardare la profilatura dei soggetti e la sua coerenza con le operazioni che intendono eseguire.
2. Fenomeni corruttivi e manovre speculative legati alle erogazione di fondi pubblici – Riguardo a questo maggior rischio evidenziato dall’UIF, il richiamo interesserà soprattutto le Pubbliche amministrazioni che, in forza dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e relativamente ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati dovranno comunicare all’UIF dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale e devono adottare misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate all’UIF. Nello svolgimento delle prestazioni professionali il richiamo ad una maggiore attenzione riguarderà le prestazioni professionali, in cui siano coinvolte persone politicamente esposte (PEP), relative alla ricezione o all’utilizzo di fondi pubblici. Va ricordato che, a seguito della modifica dell’art.24 comma 5 del D.Lgs. 231/2007 le PEP non sono soggette ad adeguata verifica rafforzata nel caso in cui agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati possono adottare misure di adeguata verifica semplificata, salvo che siano presenti elementi ulteriori che inducano ad adottare misure di adeguata verifica della clientela commisurate al maggior rischio in concreto rilevato.
3. Rischio usura a seguito dell’indebolimento economico di famiglie ed imprese – Il rischio di usura è legato alla possibilità che ci possa essere uno sfruttamento dello stato di bisogno conseguente alla crisi finanziaria indotta dalla pandemia. L’UIF su questo aspetto ha richiamato le comunicazioni 9 agosto 2011 e 24 settembre 2009 recanti, rispettivamente, schemi rappresentativi di comportamenti anomali riconducibili all’usura e schemi di comportamenti anomali riconducibili alle imprese in crisi. Nelle suddette Comunicazioni sono evidenziati alcuni aspetti ricorrenti nell’usura. La fattispecie si caratterizza finanziariamente per un’operatività estremamente frazionata, con transazioni di importo unitario contenuto, in prevalenza al di sotto delle soglie di rilevazione previste dalla normativa antiriciclaggio. L’operatività si presenta, inoltre, ripetitiva nel tempo e basata su un intenso ricorso al contante nonché sull’utilizzo anomalo dello strumento dell’assegno. Si pensi ai trasferimenti di attività con importi frazionati e dilazionati nel tempo tali da impedire di ricostruire in modo trasparente gli aspetti finanziari dell’operazione; così come il trasferimento di attività a valori assolutamente inferiori a quelli di mercato, senza che ricorrano ragionevoli giustificazioni. Particolare attenzione va prestata, inoltre, sia a eventuali comportamenti anomali dei collaboratori esterni all’attività bancaria o finanziaria (es. promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria), sia all’operatività inusuale (per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati). Indicazioni, queste ultime che andranno valorizzate, soprattutto dagli Istituti di credito e dagli gli intermediari finanziari
Gli indicatori da tener in maggior considerazione relativi alle possibili speculazioni di imprese in crisi, elencati nella relativo schema di comportamenti anomali, sono:
1. Sotto il profilo soggettivo:
• acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell’impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
• improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell’amministrazione dell’impresa;
• ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi;
• ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa, specie se non risulti trasparente l’eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo;
• trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell’impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio.
2. Sotto il profilo oggettivo:
• ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell’impresa;
• improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall’estero;
• effettuazione di operazioni che – per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate – presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l’attività economica svolta dall’impresa;
• ricezione di flussi rilevanti dall’estero – in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio – per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
• cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all’esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
• cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
• contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. “giro di assegni”.
4. Appropriazione e distrazione di fondi pubblici destinati a rimediare alla carenza di liquidità – La massima attenzione all’interno di quest’area è giustificata da un duplice ordine di motivi: innanzitutto perché le elargizioni di fondi pubblici è finalizzata a consentire la ripresa economica all’interno di una crisi finanziari senza precedenti, paragonabile solo alla grande depressione del 1929; quindi, distrarre fondi dalle finalità cui sono destinati si traduce in un notevole danno per tutta la comunità in un momento storico di grave sofferenza per la comunità sociale ed il mondo dell’impresa. In secondo luogo, perché l’enorme mole di fondi erogati si è accompagnata a molteplici deroghe alle ordinarie procedure di aggiudicazione e sono state ammesse le snelle e tempestive modalità di affidamento per ragioni di urgenza di cui all’art. 63 del Codice degli appalti, rendendo il settore particolarmente appetibile e vulnerabile rispetto ad azioni criminose.
Sarà soprattutto la Pubblica Amministrazione a monitorare le situazioni a maggior rischio e, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 221/2007, comunicare all’UIF dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale e devono adottare misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate all’UIF.
Per i professionisti l’attenzione sarà rivolta alle prestazioni professionali che in qualche modo siano legate all’erogazione ed all’utilizzazione di fondi pubblici ed all’intervento in transazioni finanziarie ed in atti a contenuto patrimoniale di persone politicamente esposte nell’ampia accezione di cui all’art. 1 lett. dd) del D.lgs 231/2007 ricomprendendo tra queste anche i familiari di soggetti che ricoprono determinate alte cariche e le persone che intrattengono con le stesse notoriamente stretti legami.
5. Rischio di azioni illegali realizzate on line, a seguito dell’improvviso mutamento delle relazioni sociali ed interpersonali – L’emergenza coronavirus ha modificato in modo marcato le normali relazioni sociali; il lockdown, le raccomandazioni delle Istituzioni di evitare il più possibile contatti hanno incoraggiato l’utilizzo massivo di attività a distanza mediante strumenti digitali.
L’UIF ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio su due Comunicazioni recanti schemi rappresentativi di comportamenti anomali, la prima relativa alle frodi informatiche del 5 febbraio 2010 e la seconda sull’utilizzo anomalo di valute virtuali del 28 maggio 2019 ed ha evidenziato il maggior rischio che condotte criminali siano poste in essere approfittando della pandemia di COVID-19 anche attraverso attività di phishing abusando delle paure legate ai virus e pubblicizzando raccolta fondi per organizzazioni benefiche false.
Va ricordato che il GAFI è intervenuto sul tema evidenziando che, in presenza del rischio COVID-19 e delle misure restrittive di allontanamento sociale, le attività bancarie di persona e l’accesso ad altri servizi finanziari sono difficili e espongono inutilmente le persone al rischio di infezione e che l’uso di pagamenti digitali/senza contatto e l’onboarding digitale riducono il rischio di diffusione del virus. L’uso della tecnologia finanziaria (Fintech) offre significative opportunità per gestire alcuni dei problemi emersi a causa del COVID-19, tuttavia devono essere assicurati standard di sicurezza tali da non esporre a rischi il sistema bancario e finanziario.
Il GAFI ha recentemente pubblicato la Guida all’ID digitale , analizzando i rischi ed i vantaggi legati all’identità digitale ed alla necessità di renderla affidabile in termini di sicurezza, di privacy e di convenienza ad identificare le persone da remoto sia per l’onboarding sia per lo svolgimento di transazioni finanziarie invitando i Paesi membri ad individuare una casistica di operazioni e di clienti che presentino un basso rischio antiriciclaggio (ML/TF) che consentano un’adeguata verifica semplificata attraverso procedure da svolgere in remoto equivalenti agli standard richiesti dal GAFI, ciò soprattutto per facilitare l’erogazione di benefici statali in risposta alla pandemia.
Per quanto riguarda le prestazioni notarili, allo stato attuale delle norme, non sono previste né la possibilità di stipulare atti notarili in remoto, né, più in generale e per tutti i professionisti, la possibilità di svolgere l’adeguata verifica della clientela a distanza. L’art. 19 del D.Lgs. 231/2007, in tema di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, prevede testualmente al 1° comma: “L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
(…) n. 5 “per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.”. Di tale facoltà si è avvalsa la Banca d’Italia dettando disposizioni specifiche nelle linee guida approvate con provvedimento in data 30 luglio 2019. La medesima competenza, allo stato attuale delle norme, non è stata invece attribuita agli organismi di autoregolamentazione e, di conseguenza i professionisti potranno svolgere l’adeguata verifica in assenza senza la presenza fisica del cliente esclusivamente nei casi previsti dai numeri da 1) a 4) del cit. art. 19, comma 1, (ad esempio: per il cliente la cui identità è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata ovvero per il cliente in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza secondo gli standard ivi indicati).
6. Indicazioni conclusive – L’elenco delle situazioni di maggior rischio, così come le altre indicazioni fornite dall’UIF non sono tassative, dacché i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno comunque segnalare tutte le operazioni che, in una loro valutazione complessiva, presentino elementi anomali che inducano a sospettare finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche dell’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007. Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19.
L’UIF, infine, invita i destinatari degli obblighi antiriciclaggio a dare istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori allo scopo di sensibilizzarli rispetto ai maggiori rischi evidenziati.
1 Per l’EUROPOL cfr.: Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19) crisis) , per l’INTERPOL cfr.: (https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment), per il GAFI cfr.:(https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html) per il dottor Federico Cafiero (DNA) cfr.: intervista a La Stampa: https://www.positanonews.it/2020/04/risorse-lemergenza-coronavirus-cafiero-de-raho-rischio-infiltrazioni-mafiose-tracciare-fondi-alle-imprese/3379162/)
2 Comunicazione della UIF del 9 agosto 2011 relativa ai comportamenti anomali riconducibili all’usura e la Comunicazione del 24 settembre 2009 per la parte inerente alle imprese in crisi.
3 Comunicazione della UIF del 5 febbraio 2010 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi a frodi informatiche e la Comunicazione del 28 maggio 2019 sull’utilizzo anomalo di valute virtuali.

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