La terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6971 dell’11 aprile 2016, è intervenuta in tema di prelazione agraria prevista, dagli articoli 8 L. 590/65 e 7 della L. 817/71, in caso di trasferimento a titolo oneroso di un fondo a favore dell’affittuario coltivatore diretto ovvero a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti. In particolare la decisione riguarda un caso di conferimento in società di un terreno in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento effettuato in spregio del diritto di prelazione eventualmente spettante al coltivatore diretto proprietario del terreno confinante.
La Cassazione dapprima riconosce il principio secondo il quale il conferimento del terreno in società non configura un’alienazione a titolo oneroso idonea a dar luogo all’obbligo di prelazione, in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall’acquisto della qualità di socio.
Proseguendo, peraltro, la Corte evidenzia che occorre accertare che il conferimento del terreno, di per sé lecito, non sia inserito in un’operazione negoziale complessivamente strutturata al fine di eludere o aggirare il diritto di prelazione in oggetto e, pertanto, in frode alla legge.
Nel caso di specie l’esistenza di un’operazione volta ad eludere il diritto di prelazione del confinante si evincerebbe dalle circostanze di fatto e precisamente dall’improvvisa interruzione delle trattative per la vendita del fondo al proprietario confinante e contestuale costituzione da parte del venditore di una società unipersonale, immediatamente seguita dal conferimento del terreno nella newco e dalla successiva cessione delle quote a terzi.

AUTORE

Nominata notaio nel novembre 2015, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2010 e collaborato con l’Università Cattolica di Milano quale cultore della materia per l’insegnamento di istituzioni di diritto privato e commerciale.