1. La formulazione originaria (art. 6 del D.L. 23/2020)
L’art. 6 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 40/2020, nella sua formulazione originaria prevedeva che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Come è noto, tale formulazione risultava potenzialmente ambigua, e ha immediatamente suscitato dubbi quanto al suo effettivo ambito di applicazione:
- un primo orientamento ne sosteneva l’applicabilità alle ipotesi in cui, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, l’assemblea fosse chiamata ad assumere provvedimenti relativi a perdite attinenti ad esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, ancorché realizzatesi prima del periodo considerato [1];
- una diversa ricostruzione interpretativa riteneva che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, rilevassero solo le perdite maturate nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 [2];
- una tesi, per così dire, intermedia, riteneva la norma in esame applicabile a tutte le fattispecie di perdite dovute all’impatto dell’emergenza Covid-19 [3].
In senso sostanzialmente conforme alla prima delle suesposte interpretazioni, era intervenuta la Massima n. 191 della Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano [4].
Tuttavia la Legge 40/2020 di conversione del D.L. 23/2020 non apportava modifiche all’art. 6 in esame, permanendo pertanto invariati i dubbi interpretativi sopra esposti [5].
2. La nuova formulazione (art. 1, comma 266, della Legge 178/2020).
Il testo dell’art. 6 del D.L. 23/2020 è stato sostituito dall’art. 1, comma 266, della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), acquisendo la seguente nuova formulazione:
“1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”
In questa nuova versione della norma non soltanto si interviene sui profili già oggetto, in origine, del Decreto Liquidità, realizzandone una significativa riscrittura, ma si introduce una regola contabile inedita [6].
È anzitutto da tenere presente che la nuova formulazione, a differenza della previgente (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020”) non prevede alcuna finestra temporale di operatività delle disposizioni in esame, che pertanto andrà desunta tenendo conto dei cinque esercizi cui la norma fa riferimento [7].
L’obiettivo, come per la previgente disposizione, è quello di sospendere l’applicazione sia di una parte della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite in materia di società di capitali (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c.), sia della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c., rispettivamente previste per le società di capitali e cooperative. I presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate, nonché le conseguenze che ne derivano, sono stati peraltro modificati [8].
Sotto il primo aspetto, si parla di “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, a fronte di una formula previgente più articolata e ambigua; e tuttavia deve segnalarsi come appaia tuttora discusso quale sia l’ambito di applicazione oggettivo della norma, e dunque quali perdite, in concreto, rientrino nell’espressione prescelta dal legislatore (se, cioè, le sole perdite prodotte nel corso dell’esercizio, o anche quelle preesistenti ma portate a nuovo e, quindi, che emergono dal bilancio). Dalla lettura della previsione, per come sostituita dal comma 266, sembra ricavarsi che:
- la norma non richieda espressamente una necessaria correlazione di causa-effetto tra la pandemia da Covid-19 e le perdite;
- gli esercizi da prendere in considerazione siano non soltanto quelli coincidenti con l’anno solare (e che, quindi, nel caso di specie, si sono chiusi il 31 dicembre 2020), ma anche quelli “a cavallo” tra il 2020 e il 2021 [9].
È intervenuta sul punto la lettera circolare del 29 gennaio 2021 inviata dal MISE alle Camere di commercio in materia di “Provvedimenti emergenziali Covid 19 – Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) – Sospensione operatività ex art. 6 del DL 23/2020” [10], ad avviso della quale:
- il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», anziché alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020);
- sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).
Si ritiene tuttavia preferibile l’interpretazione condivisa dalla recente Massima n. 196 della Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano [11]:
“Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte”.
Pertanto, assumendo per semplicità che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare, le perdite, sterilizzate dalla norma in esame, potranno essere:
- perdite di esercizio (o di periodo) 2020;
- perdite di esercizi precedenti al 2020 e riportate a nuovo;
- finanche, perdite successive alla data del 31 dicembre 2020;
a condizione che emergano dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020 [12].
Viceversa, le perdite che non soddisfino siffatto requisito esulano dall’ambito di applicazione della norma in esame, con la conseguenza che le stesse (al netto di quelle sterilizzate):
- ove portino il capitale sociale sotto il minimo, dovranno essere ripianate senza indugio;
- ove non intacchino il capitale al disotto del minimo, dovranno essere ripianate entro l’esercizio successivo qualora non risultino diminuite a meno di un terzo.
Resta fermo – va detto – che la norma in esame non concerne le disposizioni di cui all’art. 2446, comma 1, c.c. e all’art. 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c. [13], per cui non è sospeso l’obbligo degli amministratori di rilevare le perdite, qualunque ne sia la causa, e di convocare l’assemblea sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni di chi esercita il controllo, dando conto dei fatti di rilievo successivamente intervenuti. E ciò, sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.) [14].
Sia consentito precisare, che nulla vieta che la società decida di non avvalersi della norma in esame (applicando facoltativamente gli artt. artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.) [15]; in altri termini, non pare esistere alcun “diritto di standstill” che potrebbe essere utilizzato dal socio contrario alla immediata (anticipata) ricapitalizzazione/liquidazione. In tal caso, si ritiene che le norme “congelate” dalla previsione in commento vadano applicate nella loro integralità (con la conseguenza, ad esempio, che nella s.r.l. non sarebbe possibile eliminare il diritto di sottoscrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2481-bis e 2482-ter c.c.) [16].
Ne deriva che [17]:
- nell’assemblea i soci prendono tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi inclusi la riduzione e/o l’aumento del capitale, ma in via puramente facoltativa: e ciò anche se il capitale sociale fosse perduto o ridotto al di sotto del minimo legale;
- è anzi plausibile ritenere che la verbalizzazione notarile sia richiesta proprio nelle ipotesi in cui i soci intendano, facoltativamente, deliberare la riduzione o la ricostituzione del capitale, la trasformazione della società o il suo scioglimento volontario.
Inoltre, per quanto sopra esposto, occorrerà:
- menzionare (ma non necessariamente allegare) la situazione patrimoniale aggiornata della società e la relazione dell’organo amministrativo sulla medesima, se del caso con le osservazioni del collegio sindacale o del sindaco unico;
- se del caso dare atto che tutti tali documenti sono rimasti depositati presso la sede sociale a termini di legge;
- dare conto dei fatti di rilievo eventualmente intervenuti dopo la redazione della relazione.
Occorre però precisare che, secondo la citata circolare MISE: “la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. Sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, a opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo”.
Quanto alle conseguenze, la legge di bilancio estende temporalmente la disapplicazione delle norme sull’obbligo di riduzione del capitale e sull’operatività della causa di scioglimento, in principio elencate, sino “al quinto esercizio successivo” a quello di emersione delle perdite [18].
Se ne desume che, per tutto il periodo fino al quinto esercizio, sarà possibile deliberare operazioni sul capitale sociale o con effetti sul capitale sociale a prescindere dal rispetto degli artt. 2446 e 2482-bis, 2447, e 2482-ter c.c. [19]. Più precisamente, come indicato nella Massima n. 196:
- sono legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale;
- parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.
Infine, con una previsione inedita, si introduce l’obbligo per gli amministratori di fornire una specifica evidenza contabile delle perdite in questione, che devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Opportunamente, tale previsione appare funzionale ad una futura “riattivazione” (nel 2026! Salvo anticipi o posticipi in considerazione della contingenza pandemica) delle consuete rules codicistiche a tutela dell’integrità del capitale sociale.
Note
[1] In tal senso v.: M. BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione di capitale, in Federnotizie 21/04/2020; G. STRAMPELLI, La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”, in Riv. soc. 2/2020; R. DE SIMONE, L’apertura di credito del Decreto Liquidità alle società di capitali, consultabile su mmlex.it; G. D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fallimento 5/2020; D. CUCINOTTA, Decreto Liquidità: riduzione del capitale sociale e principi di redazione del bilancio 2020, consultabile su diritto.it.
[2] In tal senso v.: A. BUSANI, Stop all’obbligo di ripianare le perdite per l’esercizio in corso, in Il Sole 24 Ore 15/04/2020; ID., Il 2020 come anno “di grazia” per le perdite da COVID-19, in Società 5/2020; A. FELLI, Decreto Liquidità: sospensione del ripiano delle perdite societarie, consultabile su money.it; F. URBANI, Covid-19: disposizioni temporanee su riduzione del capitale per perdite e finanziamenti dei soci. Prime note (critiche) sugli artt. 6 e 8 del Decreto Liquidità, consultabile su ilsocietario.it.; forse M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid -19, in Società 5/2020. V. anche Trib. Catania 28/05/2020 consultabile su eutekne.it.
[3] In tal senso v. S. CERATO, Modifiche per società, crisi d’impresa e bilanci con il Decreto Liquidità, consultabile su ecnews.it; F. LANDUZZI-G. VALCARENGHI, Il capitale sociale resiste solo alle perdite del 2020?, consultabile su ecnews.it.
[4] La Massima completa di motivazione e nota bibliografica è consultabile su consiglionotarilemilano.it.
[5] V. D. BOGGIALI, Conversione del DL “Liquidità”: assemblee separate di cooperative e modifiche in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (L. 5 giugno 2020, n. 40), in CNN Notizie 08/06/2020.
[6] V. L. FOLLADORI, Legge di bilancio 2021 – Perdite del capitale: “Ricapitalizza o liquida” quo vadis?, in Federnotizie 04/01/2021; UFFICIO STUDI-SETTORE IMPRESA, Prima lettura del nuovo art. 6 del decreto liquidità (L. 30 dicembre 2020, n. 178), in CNN Notizie 13/01/2021.
[8] V. UFFICIO STUDI-SETTORE IMPRESA, cit.
[9] V. UFFICIO STUDI-SETTORE IMPRESA, cit.
[10] V. il testo integrale pubblicato in CNN Notizie 02/02/2021.
[11] La Massima è consultabile su consiglionotarilemilano.it.
[12] In senso contrario v. però A. BUSANI, Niente sospensione per le perdite del 2021, in Il Sole 24 Ore 06/01/2021.
[13] V. Massime nn. 191-196; A. PAOLINI-M. GARCEA, Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale ed emergenza Covid-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN Notizie 19/05/2020.
[15] V. M. BORIO, cit.; in tal senso anche la recente circolare MISE: “Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge. Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame («può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2»), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ.”.
[18] V. UFFICIO STUDI-SETTORE IMPRESA, cit.
[19] V. Massime nn. 191-196. V. inoltre, per un commento critico, L. FOLLADORI, cit.
AUTORE

Tesi di Laurea su “L’aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti in natura senza relazione di stima ai sensi dell’art. 2440 bis c.c.” (Premio di Laurea 2009 Fondazione Achille e Giulia Boroli per la miglior tesi di laurea specialistica dell’Università Bocconi di Milano nell’A.A. 2008/2009). Membro del Comitato Scientifico Massime societarie, Commissione per l’elaborazione dei Principi Uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano. Teaching Assistant, Corso di Diritto Commerciale presso l’Università Bocconi di Milano. E’ nato ad Asti il 22 luglio 1985. Si è laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano nel dicembre del 2009. Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense nel 2013. Ha ricevuto la nomina a notaio nel 2014 con sede in Milano (primo posto nella graduatoria nazionale).