Per la Cassazione la comunione legale sopravvive alla scelta della separazione dei beni

La Cassazione con la sentenza n. 4676 del 28/2/2018 sez. II civ. ha stabilito che un bene immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni continua ad essere assoggettato a detto regime anche se, successivamente, i coniugi effettuino la scelta della separazione dei beni.

Il caso esaminato ha origine da una causa intentata dal marito nei confronti della moglie, dopo la separazione consensuale intervenuta fra gli stessi, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione relativamente a fabbricati realizzati su un fondo acquistato nell’anno 1987 in costanza di matrimonio in regime di comunione legale.

Nel 1988 i coniugi avevano mutato il loro regime patrimoniale scegliendo la separazione dei beni, senza tuttavia procedere allo scioglimento della comunione degli acquisti fatti in precedenza.

Dal 1990 il marito aveva realizzato sul predetto fondo, con oneri e spese a suo esclusivo carico, la costruzione di tre fabbricati utilizzati da entrambi i coniugi, senza alcuna contestazione da parte della moglie, fino alla separazione personale dei medesimi avvenuta nel 2003.

Il Tribunale di Rieti, chiamato a pronunciarsi in prima battuta, aveva accolto la domanda riconvenzionale della moglie che chiedeva la demolizione dei fabbricati e in via subordinata la dichiarazione per accessione della comproprietà dei fabbricati e la divisione in parti uguali del compendio immobiliare e l’estinzione per compensazione dei conseguenti rapporti di dare-avere fra le parti.

La Corte D’Appello di Roma con sentenza del 17 luglio 2012 ha rigettato integralmente l’appello proposto dal marito.

La Suprema Corte nell’argomentare la propria decisione parte dall’analisi di una fattispecie che definisce diversa ma “speculare” a quella in oggetto e cioè il passaggio dal vecchio al nuovo regime patrimoniale fra coniugi (art. 228 L. 151 del 1975) che “non prevede automatismi volti a modificare il regime dei beni acquistati prima della data del 15 gennaio 1978” osservando come la previgente comunione “convenzionale” che sussista fra coniugi al riguardo di un bene, non si trasformi in comunione legale bensì continui ad essere disciplinata dagli art. 1100 c.c. e ss.

Da ciò ne deriverebbe “il principio generale secondo cui, ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale. Il che significa che, nel caso in oggetto, il fondo acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione, anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei medesimi, in quello di separazione dei beni.”

Le argomentazioni della Corte appaiono, fin dall’incipit, evidentemente discutibili.

La Legge 151 del 1975, per i matrimoni celebrati prima dell’entrata in vigore della stessa e soggetti al principio generale della separazione dei beni, prevedeva, all’art. 228, un meccanismo transitorio in base al quale i coniugi potevano rifiutare l’assoggettamento al nuovo regime della comunione legale, oppure, al contrario, potevano assoggettare anche i beni acquistati in precedenza al regime della comunione, fatti salvi i diritti dei terzi.

Nel caso in cui i coniugi non effettuassero alcuna scelta, l’interpretazione prevalente della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione è stata nel senso che per i c.d. vecchi coniugi si applicasse il regime della separazione dei beni per gli acquisti effettuati nel periodo antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa.

Per i beni acquistati dai coniugi insieme, in costanza di matrimonio, prima dell’entrata in vigore del nuovo regime della comunione legale continuavano invece ad applicarsi le norme della comunione ordinaria (che la Corte definisce “convenzionale”).

Il meccanismo previsto dalla Legge 151 del 1975 era fondato su un principio di irretroattività della nuova disciplina legale della comunione dei beni agli acquisti effettuati in precedenza, salvo diverso accordo fra i coniugi, con la peculiarità che il regime legale della comunione si sarebbe applicato automaticamente, per il futuro, anche alle coppie già sposate all’entrata in vigore della Legge, salvo diversa esplicita scelta contraria nei modi previsti dalla Legge stessa.

E’ quindi evidente che non si possa ricercare nel regime transitorio la soluzione al problema delle norme applicabili agli acquisti effettuati in vigenza del regime della comunione legale dei beni nel caso di successivo mutamento consensuale e volontario dello stesso e questo, a maggior ragione, anche in relazione al fatto che il caso esaminato, prima dai giudici di merito, e poi dalla Cassazione, non presenta affatto problemi di diritto transitorio visti i periodi in cui si sono verificati gli eventi esaminati.

In materia di comunione legale vi è una norma specifica che individua le cause di scioglimento della stessa: l’art. 191 c.c. prevede fra le cause di scioglimento proprio il mutamento convenzionale del regime patrimoniale e quindi la scelta della separazione dei beni.

Bisogna precisare che quando l’art. 191 c.c. parla di scioglimento della comunione non intende l’estinzione immediata della stessa intesa come patrimonio comune di entrambi i coniugi, cosa che avviene solo con la divisone di cui all’art 194 c.c.

La legge prevede infatti, fra il momento dello scioglimento della comunione e quello della sua estinzione, una fase intermedia diretta all’accertamento dell’esatta consistenza del patrimonio comune e degli eventuali rapporti di dare e avere fra coniugi: questa fase di “indivisione”, destinata a cessare solo con l’esecuzione delle operazioni divisionali previste dall’art 194 c.c., è disciplinata dagli artt. 192 e ss. c.c.

Per quanto riguarda la sorte dei beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legale dei beni una volta che si sia verificata una causa di scioglimento della stessa e prima della divisione dei beni comuni, come nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, si discute se si instauri una comunione ordinaria di carattere transitorio o se permangano in qualche modo “tracce” dell’acquisto effettuato in regime di comunione legale: da ciò deriva il problema della disciplina applicabile, in detta fase, agli eventuali atti di disposizione dei beni comuni acquistati durante la vigenza del regime di comunione legale.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ritiene che la comunione legale sussistente al momento dell’acquisto del fondo venga mantenuta con riguardo ai beni acquistati nel vigore di detto regime nonostante la successiva scelta della separazione dei beni e da questo assunto fa derivare che “l’edificazione sul fondo medesimo debba essere affrontata sulla base delle disposizioni speciali di cui agli artt. 180 e ss c.c. e non già di quelle disciplinanti la comunione ordinaria”.

Da tali premesse la Corte ha tratto la conclusione che la realizzazione da parte di uno solo dei coniugi dei tre fabbricati sul fondo in comunione legale, debba essere configurato quale atto eccedente l’ordinaria amministrazione, il compimento del quale spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi (ai sensi del secondo comma dell’art. 180 c.c.); e che l’eventuale mancanza di necessario consenso dell’altro coniuge si traduce in vizio di annullabilità dell’atto (art. 184, primo comma, c.c.), da farsi valere in giudizio entro un anno dalla data in cui questo è venuto a conoscenza dell’atto (ovvero da quando l’atto sia stato trascritto, o da quando si sia sciolta la comunione: art. 184, secondo comma, c.c.).

Poichè, nel caso esaminato, il temine di cui all’art 184 c.c. era decorso senza che fosse stata proposta l’azione di annullamento la Corte conclude nel senso che ciò debba interpretarsi come implicito consenso all’atto di straordinaria amministrazione e pertanto gli immobili debbono considerarsi di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura fermo il diritto di colui che aveva sostenuto i costi relativi ad ottenerne la rifusione pro quota dall’altro.

La Corte sembra pertanto aderire, sulla base di argomentazioni assai deboli di diritto transitorio, all’opinione minoritaria per cui alla comunione “sciolta” ma non ancora “divisa” si applichino le norme della comunione legale e non quelle della comunione ordinaria quasi che i coniugi possano essere soggetti a due “regimi” patrimoniali differenti, anche se, nel corso della motivazione, riesce a contraddirsi quando osserva “che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, per le cause di cui all’art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.”

Sulla base di dette argomentazioni la Corte ha cassato pertanto la sentenza d’appello impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

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Per la Cassazione la comunione legale sopravvive alla scelta della separazione dei beni ultima modifica: 2018-07-18T15:01:30+02:00 da Chiara Grazioli
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