La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale

di Giovanni Santarcangelo

Una dei tanti dubbi sorti durante i primi convegni, è se il notaio, nell’autorizzare un atto di straordinaria amministrazione per il quale ricorra conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il figlio minore, possa nominare anche il curatore speciale per il compimento dell’atto, oppure se tale nomina sia riservata solo al giudice tutelare.

Normativa

L’art. 320, comma 6, c.c. dispone: «Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.»

Dottrina

Come rileva la dottrina, quando il conflitto di interessi ricorre tra entrambi i genitori e il minore soggetto alla responsabilità genitoriale, il legislatore, mosso dal timore che i genitori in conflitto possano sacrificare ai propri gli interessi del figlio o siano indotti a curare gli interessi di un figlio a preferenza di quelli degli altri (De Rosa, 233; Stella Richter-Sgroi, 429, nota 114; Santarcangelo, II, 64), blocca in toto l’esercizio della responsabilità genitoriale e, come in ogni altra ipotesi di impedimento temporaneo, richiede la nomina di un curatore speciale, che sostituisce i genitori nel compimento dell’atto (cfr. anche art. 321 c.c.) (Santarcangelo, II, 64). Il conflitto d’interessi che colpisce entrambi i genitori costituisce un’ipotesi tipica d’impedimento giuridico all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (Mazzacane, 148; Santarcangelo, II, 64).

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Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari

di Massimo Caccavale

Come segnalato in questa Rivista, già all’indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della G. U. del 29 dicembre 2022 n. 303) ha disposto:

(I)

con l’art. 1, comma 74, di prorogare fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Cfr. Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”) e

(II)

con l’art. 1, commi da 100 a 105, di introdurre nuovamente, per le assegnazioni/cessione di beni dalla società ai propri soci, poste in essere entro il 30 settembre 2023, le medesime agevolazioni già riconosciute dall’art. 1, commi 115 – 120 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Cfr. Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate e Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023).

A seguito della reiterazione delle suindicate agevolazioni è utile segnalare due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Pesaro.

In entrambi i casi, la contestazione degli avvisi di liquidazione ha richiesto di confrontarsi, a monte, con i famigerati documenti di prassi (circolari e risoluzioni) emanati dalla Agenzia delle Entrate[1], che, spesso, interpretano in modo arbitrario le disposizioni di legge e, talvolta, come nel caso oggetto della seconda sentenza qui segnalata, sono letti in modo palesemente errato dai tassatori.

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Una circolare per un trust

di Giuseppe Gallizia

Le note che seguono, dedicate alla Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (.PDF) intitolata “Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta“, si riferiscono soltanto alla parte di essa che riguarda la disciplina delle imposte indirette, e cercheranno di proporre, di questo tema, una lettura comparata all’esperienza professionale dei trust.[1]

Considerazioni preliminari

La Circolare esordisce con due affermazioni di ordine generale:

1) il trust pur avendo una struttura negoziale complessa, dà luogo a un unico presupposto di imposta. Si legge nella Circolare che “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa”;

2)  il tributo applicabile ai trust è l’imposta sulle donazioni, D.Llgs.346/90 (Testo Unico sulle imposte di successione e donazione, TUS).

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Costituzione di parte civile del CND e condanna al risarcimento del danno

Con sentenza 24 ottobre 2022 n.  11328 depositata il 17 gennaio 2023. Il Tribunale ordinario di Milano, sezione decima penale, ha condannato un notaio al risarcimento del danno cagionato al Consiglio Notarile di Milano, costituitosi parte civile, in un procedimento nel quale il notaio, è stato condannato ad 8 anni e sei mesi di reclusione per una serie di reati (circonvenzione di incapace, sequestro di persona, peculato, falso, associazione a delinquere etc.) per una vicenda assurta a notorietà nazionale. Nelle more del giudizio il Consiglio aveva chiesto e ottenuto, in sede disciplinare, una pronuncia di destituzione.

Non ricordiamo precedenti specifici sul punto e ci pare importante darne notizia perché il Tribunale di Milano giunge a ritenere la risarcibilità del danno partendo dall’affermazione della valenza costituzionale della funzione notarile, argomentando come la condotta del singolo possa avere riflessi potenzialmente dannosi sull’intera categoria.

È un precedente importante che può essere di stimolo all’azione di altri Consigli distrettuali in altre pregiudizievoli vicende.

Di seguito il passaggio motivazionale che interessa. Continua a leggere

Le Sezioni Unite si pronunciano sui nati da maternità surrogata

Pubblichiamo, senza commento, l’attesa decisione delle Sezioni Unite (sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162) sulla legittimità del riconoscimento automatico di un provvedimento giurisdizionale straniero che attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia omoaffettiva che ha partecipato alla surrogazione di maternità senza fornire i propri gameti.

Tema delicatissimo sul quale è difficile un commento a caldo che prescinda da un punto di partenza ideologicamente connotato, ma che non può essere eluso per le ricadute che ha sul diritto successorio e sul sistema della potestà genitoriale, quindi sulla nostra attività professionale.

Ci limitiamo quindi, senza rinunciare a un futuro approfondimento, a riportare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e a rimandare all’e-book di prossima pubblicazione che conterrà gli atti del convegno “Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale”, organizzato da Federnotizie lo scorso mese di ottobre, e in particolare alla relazione del professor Federico Azzarri dell’Università di Pisa.

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Donazioni indirette al riparo dall’azione di restituzione. La Cassazione torna sui suoi passi

Con Ordinanza numero 35461/2022 del 7 ottobre 2022 (.PDF), pubblicata il 2 dicembre 2022, la Corte di Cassazione torna sul tema delle donazioni indirette e, precisamente, sul tema delle modalità con cui operano l’azione di riduzione e l’azione di restituzione con riferimento a tale tipologia di donazioni.

La Cassazione, con la nuova pronuncia, smentisce quanto affermato in una precedente sentenza del 2022 che era già stata commentata, in modo critico, in un contributo pubblicato su questa Rivista e al quale si rinvia per un maggior approfondimento della tematica.

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Volontaria Giurisdizione e Notaio: Q&A a margine del Convegno del 2 dicembre 2022

A cura dei relatori Emanuela Motta
e Giovanni Santarcangelo

Il Convegno organizzato il 2 dicembre 2022 dall’Associazione Sindacale Notai della Lombardia – Guido Roveda, primo in Italia ad approfondire le novità in materia di affidamento al notaio di compiti di Volontaria Giurisdizione è stato denso di contenuti. Talmente denso che non si è avuto il tempo di dare risposta ai molti quesiti pervenuti dai colleghi collegati in remoto e che sarebbero stati ancora più numerosi se fosse stato noto l’anticipo di 4 mesi dell’entrata in vigore della riforma, ora previsto per il 28 febbraio.

Rinviando all’indispensabile e-book pubblicato da Federnotizie pubblichiamo ora le risposte che i relatori hanno dato ai quesiti rimasti, per ragioni di tempo, inevasi.

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La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%,  per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%

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La rideterminazione del valore dei terreni 2023

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria per il 2023) (art. 1, commi 108 e 109), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 1, comma 109, Legge 197/2022, per l’anno di imposta 2023, dispone che l’aliquota …. è pari  al 16 per cento

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

  • persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023

PREMESSA: L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTEPRETAZIONI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

L’art. 1, commi da 100  a 105 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di finanziaria per il 2023) prevede una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione  o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Detta norma ripropone, in pratica, le stesse agevolazioni che per le medesime operazioni erano state riconosciute dall’art. 1, c. 115 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria per il 2016) con scadenza originariamente prevista al 30 settembre 2016, successivamente prorogata sino a tutto il 30 settembre 2017 dall’art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge Finanziaria per il 2017),

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La tariffa undici anni dopo

Il 2023 sarà l’anno della rivoluzione copernicana della volontaria giurisdizione.

Al notaio, finalmente e dopo un’intensa opera di convincimento del legislatore, è stata attribuita la competenza a rilasciare autorizzazioni per il compimento di atti da lui rogati.

E ciò a partire dal 28 febbraio in virtù dell’anticipo previsto dalla Legge di Bilancio.

Questa la norma tanto agognata: “Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”

Il notariato già si è mosso per non farsi trovare impreparato. Due convegni di prima lettura sono stati organizzati a Milano e a Catania e Federnotizie ha pubblicato un e-book curato da Giovanni Santarcangelo, indispensabile per un primo orientamento.

Ma la novità ci spinge a qualche riflessione di carattere generale.

Se ci si ferma a pensare a quanto successo al notariato negli ultimi 20 anni non si può non individuare una precisa linea di tendenza.

A partire dal 2000, quando il controllo omologatorio è passato dai Tribunali ai Notai il legislatore ha trasferito sul notariato una serie di funzioni inquadrabili in un insieme che possiamo chiamare “responsabilità”.

In realtà già qualche anno prima la trascrivibilità del contratto preliminare aveva dato un segnale in questo senso, ma la obbligatorietà della trascrizione per gli immobili in corso di costruzione prevista dal TAIC ha riconosciuto definitivamente al notaio un ruolo di garanzia in questa delicatissima contrattazione. Continua a leggere

Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022

Il c.d. “Decreto milleproroghe” (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) contiene una norma di interesse anche notarile e si occupa nuovamente delle perdite maturate dalle società di capitali nel corrente anno. L’art. 3 comma 9 estende all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 la moratoria prevista in materia di riduzione del capitale sociale e l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

La norma, in particolare, stabilisce che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

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Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023 (1).
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Il termine di scadenza della agevolazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, c. 151, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, c. 74, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023)

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

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