Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.
Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.
Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%