La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%,  per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%

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La rideterminazione del valore dei terreni 2023

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria per il 2023) (art. 1, commi 108 e 109), è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%, per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per l’anno di imposta 2019 l’aliquota era pari al 10%, per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 l’aliquota era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 l’aliquota era pari al 4% (così come prevista originariamente dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448); l’art. 1, comma 109, Legge 197/2022, per l’anno di imposta 2023, dispone che l’aliquota …. è pari  al 16 per cento

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

  • persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Continua a leggere

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023

PREMESSA: L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTEPRETAZIONI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE

L’art. 1, commi da 100  a 105 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di finanziaria per il 2023) prevede una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione  o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Detta norma ripropone, in pratica, le stesse agevolazioni che per le medesime operazioni erano state riconosciute dall’art. 1, c. 115 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria per il 2016) con scadenza originariamente prevista al 30 settembre 2016, successivamente prorogata sino a tutto il 30 settembre 2017 dall’art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge Finanziaria per il 2017),

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La tariffa undici anni dopo

Il 2023 sarà l’anno della rivoluzione copernicana della volontaria giurisdizione.

Al notaio, finalmente e dopo un’intensa opera di convincimento del legislatore, è stata attribuita la competenza a rilasciare autorizzazioni per il compimento di atti da lui rogati.

E ciò a partire dal 28 febbraio in virtù dell’anticipo previsto dalla Legge di Bilancio.

Questa la norma tanto agognata: “Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”

Il notariato già si è mosso per non farsi trovare impreparato. Due convegni di prima lettura sono stati organizzati a Milano e a Catania e Federnotizie ha pubblicato un e-book curato da Giovanni Santarcangelo, indispensabile per un primo orientamento.

Ma la novità ci spinge a qualche riflessione di carattere generale.

Se ci si ferma a pensare a quanto successo al notariato negli ultimi 20 anni non si può non individuare una precisa linea di tendenza.

A partire dal 2000, quando il controllo omologatorio è passato dai Tribunali ai Notai il legislatore ha trasferito sul notariato una serie di funzioni inquadrabili in un insieme che possiamo chiamare “responsabilità”.

In realtà già qualche anno prima la trascrivibilità del contratto preliminare aveva dato un segnale in questo senso, ma la obbligatorietà della trascrizione per gli immobili in corso di costruzione prevista dal TAIC ha riconosciuto definitivamente al notaio un ruolo di garanzia in questa delicatissima contrattazione. Continua a leggere

Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022

Il c.d. “Decreto milleproroghe” (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) contiene una norma di interesse anche notarile e si occupa nuovamente delle perdite maturate dalle società di capitali nel corrente anno. L’art. 3 comma 9 estende all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 la moratoria prevista in materia di riduzione del capitale sociale e l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

La norma, in particolare, stabilisce che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

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Le agevolazioni per acquirenti under 36

La norma

Art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  2. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023 (1).
  5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Il termine di scadenza della agevolazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, c. 151, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, c. 74, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023)

Le disposizioni sopra riportate sono state oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

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Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica

La legge finanziaria per il 2023 (e più precisamente l’art. 1, c. 76, legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha riproposto la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica che già era stata riconosciuta dall’art. 1, c. 56, legge 28 dicembre 2015 n. 208 per l’anno 2016 e prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2017 per effetto dell’art. 9, comma 9-octies, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, così come introdotto in sede di conversione giusta legge 27 febbraio 2017 n. 19.

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Legge Finanziaria per il 2023 e i Bonus Fiscali

Non c’è proprio pace per i Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare e in particolare per il cd. “Superbonus”, la cui disciplina è ben lungi dal trovare un minimo di stabilità, creando sempre più difficoltà tra chi poi è chiamato a dare applicazione a questa normativa.

Anche la Legge Finanziaria per il 2023 (Legge 29.12.2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022) non poteva esimersi dall’intervenire in materia.

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Limite all’utilizzo del denaro contante: si cambia (di nuovo)

Contributo di Annalisa Annoni e Giovanni Rizzi

La Legge di bilancio n. 197/2022 del 29 dicembre 2022 (nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022) ha disposto una nuova modifica al limite di utilizzo del denaro contante.

La soglia, già oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni, era stata da ultimo rivista con il DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) e così fissata in euro 2.000,00 per tutto l’anno 2022, con previsione di riduzione ad Euro 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1, comma 384 della Legge di bilancio per l’anno 2023 prevede una modifica dell’articolo 49, comma 3-bis, del D.Lgs. 231/2007 disponendo che in tale norma le parole: “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.

A fronte di questa nuova modifica il limite di utilizzo del denaro contante viene pertanto elevato ad Euro 5.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2023 (quindi a partire del 1° gennaio 2023 l’uso del contante sarà consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all’importo di Euro 4.999,99).

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Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2023

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2023, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dall’1,25% al 5%) di cui al decreto Ministero dell’Economia e Finanze 13 dicembre 2022, (pubblicato nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 304  del 30  dicembre 2022).

Nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto e alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà € 100.000,00; valore usufrutto 55% = € 55.000,00; valore nuda proprietà 45% = € 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2022.

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Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni per il 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 303 – Serie Generale) conferma, anche per l’anno 2023, con l’art. 1, commi 108 e 109, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’unica aliquota fissata al 16 per cento (nel testo iniziale era al 14 per cento, per come fissata con il c.d. “Decreto Legge Energia”) estendendo, inoltre, con il comma 107, tale possibilità anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

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Dal 28 febbraio, in anticipo, parte la nuova volontaria giurisdizione

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, quello che, riformando in molti aspetti il processo civile, attribuisce al notaio nuovi compiti in materia di volontaria giurisdizione prevedeva, all’articolo 35, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.”

E a tale data si puntava, naturalmente, per farsi trovare pronti e preparati ad affrontare i non pochi problemi pratici che la novità mette sul tavolo.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 303 – Serie Generale), all’articolo 1 comma 380, con una laconica disposizione, sostituisce l’articolo 35 del D.lgs 149/2022 con il seguente “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Per i notai questa sostituzione di data, per una volta non la proroga di una entrata in vigore ma il suo anticipo, significa semplicemente che il tempo per approfondire tutte le implicazioni della riforma è pochissimo, neppure due mesi.

Dal primo di marzo toccherà a noi rilasciare le autorizzazioni.

Per questo da utile diventa indispensabile l’e-book di Giovanni Santarcangelo che abbiamo pubblicato a dicembre e che può essere acquistato nell’Edicola di Federnotizie.

Federnotizie: un anno in numeri

Non c’è stata la crisi del settimo anno.

L’avventura online cominciata il 1° gennaio 2015 è proseguita anche nel 2022, conseguendo i numeri che oggi vi presentiamo.

Un’avventura totalmente autofinanziata con la vendita di e-book e l’organizzazione di convegni a beneficio dei notai iscritti alla Newsletter che ricevono gratuitamente, con cadenza almeno bisettimanale, aggiornamenti e approfondimenti utili alla vita professionale e contributi alla discussione su temi di politica di categoria.

Come ogni anno è questo il tempo dei bilanci.

All’attivo possiamo mettere l’accresciuta multimedialità della rivista. Alle video pillole di Legal English si è aggiunta una rubrica mensile, Il Caffè di Federnotizienella quale si discute (in una casalinga versione di talk show) dei temi caldi di categoria. Il 13 gennaio, per esempio, si parlerà di tariffa con la partecipazione di Pietro Ciarletta, Giancarlo Laurini, Ludovico Capuano e Donatella Quartuccio.

Al passivo, le sterili polemiche che, a ogni livello, seguono le prese di posizione della rivista sui temi caldi che dividono la categoria. A questo riguardo ogni volta è una sorpresa raccogliere il livore di chi dissente, anche partendo da obiettive posizioni maggioritarie all’interno della categoria. Rivendichiamo con orgoglio il coraggio della rivista di essere, non certo aprioristicamente, voce fuori dal coro senza l’ansia di voler compiacere o di cercare consensi maggioritari. Il pensiero unico su argomenti come territorio, atto a distanza, tariffa, associazionismo, governance degli organi istituzionali, mutualità pura, non aiuta certo a guardare al futuro con una prospettiva aperta.

Passiamo ai numeri. Continua a leggere

Rideterminazione del valore di acquisto di terreni, proroga per il 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29/12/2022 – S.O. n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022) prevede all’art. 1 commi 108-109 la proroga per l’anno 2023 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata al 16%.

Si rammenta che da ultimo la facoltà di rideterminazione del valore dei terreni era stata prorogata dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, di conversione del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), consentendo l’affrancazione sino al 15 novembre 2022 con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2022, con il pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’14% del valore risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

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