Legal English – Peter’s Pills – Lesson 48 – They, them, their for singular nouns

Legal English for Notaries - By Federnotizie

They, them, their for singular nouns

Transcript:

Today we look at how and when we use they, them and their as pronouns for singular nouns. In English grammar we call this the epicene “they” and it has been in use since 1375.

They, them and their are often used as pronouns to refer to certain singular nouns or to refer to indefinite pronouns. We do this when those words cannot be defined simply as he or she because we don’t know the gender of the subject and it would be horrible to use “it” because we are speaking of a person.

Let’s look at some practical examples:

  • There is someone at the door. Please ask them what they want. We don’t know if that someone is a male or female, so we cannot say only he or only she, and it would be terrible to use it, so we use they/them. If you use he in this case as the pronoun and you say “There is someone at the door. Please ask him what he wants”, then your grammar will be perceived as wrong, sexist, and medieval.
  • When a person talks too much, they learn little.
  • Nobody in their right mind would do something so silly.
  • Everyone has told me that they think I made the right decision.
  • We need a manager who is generally flexible in their approach.
  • A person can’t choose where they are born.

Please note that in these cases the verb agrees with the they pronoun:

  • what they want (not “what they wants”)
  • they think (not “they thinks”)
  • they are born (not “they is born”)

It is possible to substitute the epicene “they” pronoun with nouns, but this is not always recommended because it often makes the reading heavy and repetitive. For instance:

  • There is someone at the door. Please ask them what they want = There is someone at the door. Please ask him or her what he or she wants.
  • When a person talks too much, they learn little = When a person talks too much, that person learns little.

In some cases a plural subject noun can be inserted instead of the epicene “they” pronoun with little or no change to the meaning of the sentence:

  • When a client comes into my office I try to understand what services they need = When clients come into my office I try to understand what services they need.

Furthermore, gender non-conforming people may use ‘they’ ‘them’ and ‘theirs’ as personal pronouns. ‘They’ is a gender-neutral pronoun, compared to pronouns like ‘he/him’ or ‘she/her’ which are gendered terms. If someone tells us that they would like they/them/their to be used when referring to them in the third person, we do so. For example:

  • Michael has exceeded their targets this year. They plan to apply for a promotion soon.

Remember: when we speak TO people in the second person who use they/them/their pronouns we use you:

  • Hi Michael! How are you today?

When we speak ABOUT people in the third person who use they/them/their pronouns we use they/them/their:

  • Michael said they were feeling well today.

Easy.

Thank you very much and see you next time for more Peter’s Pills to improve your Legal English!


See more on the epicene “they” here: A brief history of singular ‘they’.


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Legal English – Sommario delle Lezioni

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Il certificato successorio europeo: domani 23 febbraio Seminario alla Cattolica

Ricordiamo che domani, 23 febbraio 2023, fra le 16.15 e le 18.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, Largo Agostino Gemelli n. 1, si terrà un seminario dal titolo Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi giurisprudenza.

L’incontro, che gode del patrocinio del Consiglio Notarile dei Milano, ruoterà attorno alla discussione di tre casi pratici, affidata ai notai Antonio Reschigna e Arrigo Roveda della redazione di Federnotizie, e a Ilaria Riva (Università di Torino) e Francesca Maoli (Università di Genova), autrici di due studi monografici sul certificato.

Modera Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo che si trova qui: https://certificatosuccessorio.com.

Nello stesso sito sono raccolti materiali normativi, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi relativi al certificato successorio europeo.

Sono stati attribuiti 2 Crediti Formativi per i notai.

Per informazioni: pietro.franzina@unicatt.it.

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Utili spunti dalla Riforma del Diritto Successorio svizzero recentemente entrata in vigore

Nella seduta del 19 maggio 2021 il Consiglio federale svizzero ha deciso di porre in vigore la revisione del diritto successorio dal 1° gennaio 2023. Con il nuovo diritto gli ereditandi potranno in futuro disporre liberamente di una parte maggiore della loro successione.

Dare notizia di tale riforma in Italia è opportuno, considerato il numero rilevante di spostamenti tra le due nazioni, le numerose coppie miste, le rilevanti relazioni imprenditoriali transfrontaliere.

Non da ultimo, la cosiddetta “efficacia universale” del Regolamento UE 650/2012 e la residua vigenza del vecchio trattato bilaterale tra l’allora Regno d’Italia e la Confederazione Svizzera del 1868 possono portare sovente all’applicazione del diritto successorio svizzero.

Dando uno sguardo ai numeri del solo Canton Ticino, che per la sua collocazione e la lingua è territorio di interscambio di molti, il Console Generale d’Italia a Lugano, in una intervista riportata da “Ticino Welcome” del 2020, ha ricordato che risultano iscritti all’anagrafe del Consolato d’Italia a Lugano oltre 122.000 cittadini italiani, di cui circa 40.000 con doppia cittadinanza, e che il numero dei frontalieri italiani in Ticino oscilla attorno i 60/65 mila. Meno numerosa e concentrata prevalentemente in Lombardia, Piemonte e Toscana la popolazione residente in Italia proveniente dalla Svizzera al 1° gennaio 2021 (secondo dati Istat: 8.153).

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Istituzione di sede secondaria in Italia da parte di una società UE

di Manuela Agostini

Il nuovo art. 2508-bis, introdotto nel Codice Civile dal D.Lgs. 183/2021 (il decreto legislativo che, recependo la direttiva 2019/1151, prevede la “costituzione della srl on line”), regola (e verrebbe da dire “purtroppo”) ormai da qualche mese la “registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria” delle società UE.

Fino alla sua introduzione, l’unica stringatissima norma del Codice Civile che prevedeva, più che disciplinare, l’istituzione di una sede secondaria in Italia di qualsiasi società estera, era l’art. 2508, attorno alle cui scarse previsioni di rinvio alle “disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali” si era creata una prassi ormai consolidata, rispecchiata nelle indicazioni fornite dalle camere di commercio; tale prassi prevedeva, in linea di massima, che per dare pubblicità all’istituzione della sede secondaria occorresse depositare al registro delle imprese, previo deposito in atti del notaio italiano: (i) l’atto istitutivo della sede secondaria; (ii) l’atto di nomina del preposto e di conferimento dei relativi poteri; (iii) un certificato/visura del registro estero di iscrizione della società; (iv) lo statuto (talvolta non richiesto in caso di società UE); il tutto in forma idonea alla pubblicità e all’efficacia in Italia.

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Legal English – Peter’s Pills – Lesson 47 – Jointly and severally

Legal English for Notaries - By Federnotizie

Jointly and severally

Transcript:

Hello!

Today we look at “jointly and severally”.

Jointly and severally” (in via solidale; in solido) is a legal term used to describe a situation where two or more parties are held responsible for a debt or obligation. “Jointly” means that all parties are responsible for the full amount that is owed (intero importo dovuto) or for the full obligation. “Severally” means that each party is individually responsible for the full amount of that debt or obligation. This means that if one party fails to fulfill their obligation, the other party(ies) may be held responsible for that obligation.

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Le Sezioni Unite sull’edilizia residenziale convenzionata

di Roberto Ferrazza, notaio in Roma

Dopo sette anni dall’ultimo intervento a Sezioni Unite (Sentenza SS. UU n. 18135/2015), la Cassazione è tornata nuovamente[1] ad occuparsi dell’edilizia residenziale convenzionata, con la decisione n. 21348 del 6 luglio 2022. In particolare, la Suprema Corte è intervenuta su due questioni che non erano state oggetto della Sentenza SS.UU. n. 18135/2015.

La prima questione – applicabilità o meno del vincolo di prezzo massimo, fino a sua estinzione mediante la procedura di affrancazione, anche alle convenzioni c.d. Bucalossi (legge n. 10/1977, artt. 7 e 8), oggi sostituite e trasfuse nelle convenzioni ex artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia, alias T.U.E.) – in realtà, era stata trattata dalla sentenza 18135 solo come obiter dictum.

Sul punto, la Cassazione n. 21348, ha deciso in maniera affermativa, enucleando il seguente principio di diritto: In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all’art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all’art. 25-undecies del D.L. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all’art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998. Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall’art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall’art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP), sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001.

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Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi e giurisprudenza – Seminario alla Cattolica di Milano

Si svolgerà il 23 febbraio 2023, fra le 16.15 e le 18.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, un seminario dal titolo Il certificato successorio europeo: dottrina, prassi giurisprudenza.

L’incontro, che gode del patrocinio del Consiglio Notarile dei Milano, ruoterà attorno alla discussione di tre casi pratici, affidata ai notai Antonio Reschigna e Arrigo Roveda, della redazione di Federnotizie, e a Ilaria Riva (Università di Torino) e Francesca Maoli (Università di Genova), autrici di due studi monografici sul certificato. Modera Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo che si trova qui: https://certificatosuccessorio.com.

Nello stesso sito sono raccolta materiali normativi, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi relativi al certificato successorio europeo.

E’ stata richiesta l’attribuzione di CFP per i notai.

Per informazioni: pietro.franzina@unicatt.it.

La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale

di Giovanni Santarcangelo

Una dei tanti dubbi sorti durante i primi convegni, è se il notaio, nell’autorizzare un atto di straordinaria amministrazione per il quale ricorra conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il figlio minore, possa nominare anche il curatore speciale per il compimento dell’atto, oppure se tale nomina sia riservata solo al giudice tutelare.

Normativa

L’art. 320, comma 6, c.c. dispone: «Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.»

Dottrina

Come rileva la dottrina, quando il conflitto di interessi ricorre tra entrambi i genitori e il minore soggetto alla responsabilità genitoriale, il legislatore, mosso dal timore che i genitori in conflitto possano sacrificare ai propri gli interessi del figlio o siano indotti a curare gli interessi di un figlio a preferenza di quelli degli altri (De Rosa, 233; Stella Richter-Sgroi, 429, nota 114; Santarcangelo, II, 64), blocca in toto l’esercizio della responsabilità genitoriale e, come in ogni altra ipotesi di impedimento temporaneo, richiede la nomina di un curatore speciale, che sostituisce i genitori nel compimento dell’atto (cfr. anche art. 321 c.c.) (Santarcangelo, II, 64). Il conflitto d’interessi che colpisce entrambi i genitori costituisce un’ipotesi tipica d’impedimento giuridico all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (Mazzacane, 148; Santarcangelo, II, 64).

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Agevolazioni, pertinenze e cumulo: luce verde dai giudici tributari

di Massimo Caccavale

Come segnalato in questa Rivista, già all’indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della G. U. del 29 dicembre 2022 n. 303) ha disposto:

(I)

con l’art. 1, comma 74, di prorogare fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Cfr. Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”) e

(II)

con l’art. 1, commi da 100 a 105, di introdurre nuovamente, per le assegnazioni/cessione di beni dalla società ai propri soci, poste in essere entro il 30 settembre 2023, le medesime agevolazioni già riconosciute dall’art. 1, commi 115 – 120 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Cfr. Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate e Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023).

A seguito della reiterazione delle suindicate agevolazioni è utile segnalare due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Pesaro.

In entrambi i casi, la contestazione degli avvisi di liquidazione ha richiesto di confrontarsi, a monte, con i famigerati documenti di prassi (circolari e risoluzioni) emanati dalla Agenzia delle Entrate[1], che, spesso, interpretano in modo arbitrario le disposizioni di legge e, talvolta, come nel caso oggetto della seconda sentenza qui segnalata, sono letti in modo palesemente errato dai tassatori.

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Una circolare per un trust

di Giuseppe Gallizia

Le note che seguono, dedicate alla Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (.PDF) intitolata “Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta“, si riferiscono soltanto alla parte di essa che riguarda la disciplina delle imposte indirette, e cercheranno di proporre, di questo tema, una lettura comparata all’esperienza professionale dei trust.[1]

Considerazioni preliminari

La Circolare esordisce con due affermazioni di ordine generale:

1) il trust pur avendo una struttura negoziale complessa, dà luogo a un unico presupposto di imposta. Si legge nella Circolare che “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa”;

2)  il tributo applicabile ai trust è l’imposta sulle donazioni, D.Llgs.346/90 (Testo Unico sulle imposte di successione e donazione, TUS).

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Costituzione di parte civile del CND e condanna al risarcimento del danno

Con sentenza 24 ottobre 2022 n.  11328 depositata il 17 gennaio 2023. Il Tribunale ordinario di Milano, sezione decima penale, ha condannato un notaio al risarcimento del danno cagionato al Consiglio Notarile di Milano, costituitosi parte civile, in un procedimento nel quale il notaio, è stato condannato ad 8 anni e sei mesi di reclusione per una serie di reati (circonvenzione di incapace, sequestro di persona, peculato, falso, associazione a delinquere etc.) per una vicenda assurta a notorietà nazionale. Nelle more del giudizio il Consiglio aveva chiesto e ottenuto, in sede disciplinare, una pronuncia di destituzione.

Non ricordiamo precedenti specifici sul punto e ci pare importante darne notizia perché il Tribunale di Milano giunge a ritenere la risarcibilità del danno partendo dall’affermazione della valenza costituzionale della funzione notarile, argomentando come la condotta del singolo possa avere riflessi potenzialmente dannosi sull’intera categoria.

È un precedente importante che può essere di stimolo all’azione di altri Consigli distrettuali in altre pregiudizievoli vicende.

Di seguito il passaggio motivazionale che interessa. Continua a leggere

Le Sezioni Unite si pronunciano sui nati da maternità surrogata

Pubblichiamo, senza commento, l’attesa decisione delle Sezioni Unite (sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162) sulla legittimità del riconoscimento automatico di un provvedimento giurisdizionale straniero che attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia omoaffettiva che ha partecipato alla surrogazione di maternità senza fornire i propri gameti.

Tema delicatissimo sul quale è difficile un commento a caldo che prescinda da un punto di partenza ideologicamente connotato, ma che non può essere eluso per le ricadute che ha sul diritto successorio e sul sistema della potestà genitoriale, quindi sulla nostra attività professionale.

Ci limitiamo quindi, senza rinunciare a un futuro approfondimento, a riportare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e a rimandare all’e-book di prossima pubblicazione che conterrà gli atti del convegno “Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale”, organizzato da Federnotizie lo scorso mese di ottobre, e in particolare alla relazione del professor Federico Azzarri dell’Università di Pisa.

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Donazioni indirette al riparo dall’azione di restituzione. La Cassazione torna sui suoi passi

Con Ordinanza numero 35461/2022 del 7 ottobre 2022 (.PDF), pubblicata il 2 dicembre 2022, la Corte di Cassazione torna sul tema delle donazioni indirette e, precisamente, sul tema delle modalità con cui operano l’azione di riduzione e l’azione di restituzione con riferimento a tale tipologia di donazioni.

La Cassazione, con la nuova pronuncia, smentisce quanto affermato in una precedente sentenza del 2022 che era già stata commentata, in modo critico, in un contributo pubblicato su questa Rivista e al quale si rinvia per un maggior approfondimento della tematica.

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Volontaria Giurisdizione e Notaio: Q&A a margine del Convegno del 2 dicembre 2022

A cura dei relatori Emanuela Motta
e Giovanni Santarcangelo

Il Convegno organizzato il 2 dicembre 2022 dall’Associazione Sindacale Notai della Lombardia – Guido Roveda, primo in Italia ad approfondire le novità in materia di affidamento al notaio di compiti di Volontaria Giurisdizione è stato denso di contenuti. Talmente denso che non si è avuto il tempo di dare risposta ai molti quesiti pervenuti dai colleghi collegati in remoto e che sarebbero stati ancora più numerosi se fosse stato noto l’anticipo di 4 mesi dell’entrata in vigore della riforma, ora previsto per il 28 febbraio.

Rinviando all’indispensabile e-book pubblicato da Federnotizie pubblichiamo ora le risposte che i relatori hanno dato ai quesiti rimasti, per ragioni di tempo, inevasi.

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