Pagamento in Bitcoin e antiriciclaggio: quali rischi?

Il Consiglio Nazionale del Notariato (Cnn), con la risposta a Quesito n. 3-2018/B, affronta la questione del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare mediante bitcoin e la risolve, in sintesi, con un monito: adelante con juicio!

Abbiamo già verificato che si tratta di ipotesi che lentamente la prassi comincia a conoscere e il Cnn la analizza sotto il profilo degli obblighi sanciti dalla normativa antiriciclaggio: norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) nonché in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento (art. 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006).

Il Cnn esamina, in prima battuta, le caratteristiche essenziali del sistema Bitcoin, prendendo spunto dalle tesi della Corte di Giustizia Europea e dell’Agenzia delle Entrate, e conclude inquadrando le criptovalute come strumenti di pagamento. Si sottolinea in particolare che “Il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale o meglio criptovaluta, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale…e la sua circolazione si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio” senza che vi sia però “alcuna disciplina regolamentare specifica né autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione” .

Se ne evidenziano, inoltre, due ulteriori fondamentali caratteristiche:

  • la natura digitale; infatti sono monete virtuali create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet);
  • vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

Lo stesso governatore della BCE Mario Draghi in una recente intervista ha negato che il bitcoin possa rappresentare una valida alternativa alle monete tradizionali: non è emesso da una banca centrale; non è generalmente accettato come mezzo di pagamento; gli utenti non ricevono alcuna protezione; è caratterizzato da un’elevata volatilità.

Sulla base di queste considerazioni il Cnn passa, quindi, ad analizzare le operazioni in bitcoin sotto lo specifico profilo della normativa antiriciclaggio.

Pur evidenziando che tali operazioni sono sicuramente tracciabili in senso informatico, si chiarisce che i sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, non si fondano sul concetto di “identificazione” bensì sulla mera verifica di credenziali informatiche (pin, codici, token, etc) e che non è mai possibile, quindi, garantire l’identità del soggetto che effettua un accesso.

Se, quindi, la finalità delle norme sul limite all’uso del contante è garantire la tracciabilità delle operazioni attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso operatori qualificati (banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento), le caratteristiche intrinseche del sistema bitcoin non consentirebbero la realizzazione di tale esigenza.

Altrettanto problematica, secondo il Cnn, sarebbe l’indicazione analitica in atto dei mezzi di pagamento dal momento che la descrizione delle chiavi pubbliche non soddisferebbe comunque il requisito della tracciabilità posto che non si risalirebbe al titolare del portafoglio virtuale.

Il Cnn conclude, infine, che, di fronte all’utilizzo di bitcoin come sistema di pagamento, data l’oggettiva impossibilità allo stato attuale di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, sarebbe consigliabile un’attenta valutazione circa l’opportunità di procedere ad una segnalazione di operazione sospetta.

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Pagamento in Bitcoin e antiriciclaggio: quali rischi? ultima modifica: 2018-03-14T12:23:57+01:00 da Redazione Federnotizie
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