A decorrere dal giorno 1 luglio 2020 entrerà in vigore la modifica (riduzione) dell’importo massimo consentito per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Da tale data diventerà infatti operativa la modifica dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, così come già introdotta dall’art. 18 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (pubblicata nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)
Il regime dell’utilizzo del contante, in applicazione della citata normativa e più precisamente dell’art. 3-bis del sopra richiamato art. 49, subisce quindi la prima programmata riduzione.
Dal giorno 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 sarà pertanto vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, come sopra indicato, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a Euro 2.000,00.
Dal giorno 1 gennaio 2022, poi, il predetto divieto sarà riferito alla somma di Euro 1.000,00.
In conseguenza della sopra evidenziata modifica al regime dell’utilizzo del contante, e in correlazione con la stessa, viene altresì variato l’art. 63 del D.Lgs. 231/2007, in tema di violazioni ed inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D.Lgs. Pertanto per le violazioni commesse e contestate dal giorno 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 del citato art. 63, è fissato ad Euro 2.000,00, fermo restando l’importo massimo applicabile già previsto in Euro 50.000,00, mentre per le violazioni aventi ad oggetto importi inferiore ad Euro 30.000,00 resta ferma la previsione della sanzione minima in misura pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della citata disposizione, misura peraltro applicabile qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67 del medesimo D.Lgs. 231/2007.
Anche in considerazione della sopra indicata riduzione della soglia massima di riferimento per l’utilizzo del contante, nonché per incentivare sempre maggiormente l’utilizzo dei pagamenti elettronici, il legislatore, sempre con il Decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto all’art. 22 che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del DPR 605/73, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il predetto credito di imposta, quindi:
– spetterà per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali dal giorno 1 luglio 2020, ma solo a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino l’ammontare di Euro 400.000,00;
— potrà essere utilizzato solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97 dal mese successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa;
– dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito (e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo);
– non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e nemmeno del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.