di Camilla Marasco
Il 27 aprile 2022 con la Legge n. 34 (pubblicata in data 28 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 98 – Serie Generale) il c.d. “Decreto Legge Energia” (Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17, pubblicato in data pari data in Gazzetta Ufficiale n. 50 – Serie Generale) viene convertito in Legge e modifica nuovamente i termini per rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
L’art. 29, nel confermare la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni detenute alla data dell’1 gennaio 2022, prevede che il pagamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, ovvero la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali per il pagamento della stessa, decorra dalla nuova data del 15 novembre 2022 stabilendo, altresì, che la perizia giurata di stima necessaria per la rideterminazione del valore debba essere formalizzata entro il medesimo predetto termine.
Pertanto, in sede di conversione, il termine originariamente fissato al 15 giugno 2022 viene prorogato al 15 novembre 2022 (analogamente a quanto già accaduto lo scorso anno).
Nessuna modifica per l’unica nuova aliquota dell’imposta sostitutiva che viene confermata al 14 per cento.
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