L’art. 87 Titolo II Capo III della Legge di Bilancio 2018 apre nuovamente i termini per la rideterminazione, ai fini della disciplina sulle plusvalenze, del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati.
di Katia Fucci
Le condizioni in presenza delle quali è ammessa tale affrancazione rimangono invariate rispetto a quelle già previste nella legge di stabilità per l’anno 2017.
Sino al 30 giugno 2018 è, infatti, possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2018 mediante la redazione di una perizia di stima da asseverarsi di giuramento presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai, entro il termine finale del 30 giugno 2018 [1].
L’agevolazione in questione, che trae origine negli articoli 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (cosiddetta Finanziaria dell’anno 2002), consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di affrancare le plusvalenze e minusvalenze riferite ai beni in questione assoggettando il valore periziato ad un’imposta sostitutiva pari all’8% [2] e conseguentemente utilizzando il valore “rideterminato” in luogo del costo storico di acquisto.
Preme sottolineare che è l’intero valore rivalutato del bene, quale risultante dalla perizia di stima, a costituire base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva che dovrà essere versata in un’unica soluzione con scadenza alla data del 30 giugno 2018, ovvero, con possibilità di rateizzarla in 3 soluzioni annuali, di eguali importi, con scadenze a decorrere dal termine del 30 giugno 2018 per la prima rata, 30 giugno 2019 per la seconda rata ed infine 30 giugno 2020 per la terza rata (con conseguente applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima, da versarsi contestualmente al pagamento di ciascuna rata).
Note:
[1] Nell’ipotesi di compravendita immobiliare, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 7 Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, siffatto valore periziato costituisce “valore normale minimo di riferimento” per il calcolo dell’imposta di registro.
[2] In origine, la norma diversificava l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta sostitutiva fissandola nel 4% per terreni edificabili o agricoli, nonché per partecipazioni qualificate, e nel 2% per partecipazioni non qualificate. L’attuale legge di bilancio 2018 conferma l’aliquota unica dell’8% per tutti i beni sulla falsariga di quanto già disposto dalla legge stabilità dell’anno 2017 che riproponeva l’unificazione delle aliquote stesse già introdotta dalla legge di stabilità dell’anno 2016.

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