La legge 172 del 4 dicembre 2017 in vigore dal 6 dicembre 2017 recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2018) prevede, fra le altre novità, anche l’estensione del cosiddetto “split-payment” a tutte le società controllate dalla P.A.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi (c.d. split payment), che attualmente era già previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato è stato quindi reso applicabile anche alle società elencate nel testo della norma di recente approvazione che di seguito si riporta letteralmente:
Art. 3.
Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.
All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario».
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.