Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 con modificazioni, è entrato in vigore il 13 febbraio 2019 ma nulla cambia per ora.
All’art. art. 3-quater, comma 3, prevede che «al solo fine di garantire un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l’atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all’articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463- bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto privo delle formalità richieste per l’atto pubblico è adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».
Non cambia niente quindi per le società che vogliano continuare a scegliere la via ordinaria dell’atto pubblico, ma in alternativa (e comunque solo a partire dall’emanazione del decreto ministeriale) sarà possibile provvedere allo scioglimento e messa in liquidazione delle società a responsabilità limitata semplificate mediante ricorso ad un atto redatto secondo un modulo uniforme e sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.
Si segnala che, a differenza dell’atto costitutivo, l’atto pubblico non dovrà essere uniforme al modello ministeriale, sarà soggetto alla normale tassazione e non è prevista alcuna gratuità per la relativa prestazione professionale.
Si tratta di una norma che, dietro un’apparente semplificazione, apre una breccia pericolosa nel sistema, dando la possibilità ad alcune società di sparire nel nulla senza alcun controllo, neanche nell’ambito del antiriciclaggio.

AUTORE

Laureata presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, di cui dal 2006 è Cultore della Materia. Nel 2007 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Milano. Nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche – Diritto privato e storia della scienza giuridica civilistica” sempre presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha vinto il concorso bandito nell’anno 2013 ed è stata nominata notaio nel novembre 2015.