Novità in materia di bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

Un primo cambiamento, disciplinato dall’art. 1 comma 70 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) concerne il cosiddetto “sconto in fattura” a favore del soggetto che avrebbe diritto alle detrazioni fiscali per aver realizzato interventi di efficientamento energetico.

di Matteo Verzì, notaio in Bollate

In alternativa all’utilizzo diretto delle stesse nella propria dichiarazione dei redditi, viene confermata la possibilità di ottenere uno sconto sul corrispettivo che il proprietario deve versare al fornitore che ha effettuato i lavori (a quest’ultimo le somme saranno a sua volta rimborsate sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione). Il cambiamento però riguarda il presupposto oggettivo che consente di avvalersi di tale disciplina: non più genericamente gli “interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90” ma esclusivamente:

1) “gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”. Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello. Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;

2) “per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro”. Sono escluse dunque le ristrutturazioni minori, tali da non ingenerare un costo per il condominio almeno pari alla soglia quantitativa stabilita dal legislatore.

Una seconda novità riguarda la possibilità di usufruire anche per i lavori eseguiti nell’anno 2020 dei benefici disciplinati dal medesimo D.L. 4 giugno 2013, n. 63 in caso di ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. È infatti prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica previste dall’art. 14 nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di cui all’art. 16.

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Novità in materia di bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ultima modifica: 2020-01-03T09:00:52+01:00 da Redazione Federnotizie
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