Ecco alcuni stralci del provvedimento della Corte d’Appello di Milano del 14 marzo 2018 (R.G. 1168/2017) sulla questione dei rapporti tra Antitrust e Notariato, anche alla luce della nuova norma della Legge Antitrust (su cui si rinvia anche a precedente approfondimento)
“Rileva la Corte d’Appello che i principi della concorrenza e del mercato devono ritenersi inapplicabili agli organi del Consiglio notarile, che, quando esercitano la funzione disciplinare, non regolano l’attività economica svolta dai notai nell’offrire servizi sul mercato, ma, con prerogative tipiche dei pubblici poteri, adempiono, in sostanza, a una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà…
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Il 1 gennaio 2018 è entrato in vigore la modifica normativa apportata alla disciplina notarile della legge di bilancio 2018. Più precisamente, questa legge ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 93-ter della Legge notarile che recita:” Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l’art. 8 comma 2 della legge 10/10/1990 n.287”.
L’art. 8 comma 2 della legge 1990/.287 (o Legge Antitrust), rubricato “imprese pubbliche e in monopolio legale”, dispone che:
Le disposizioni [sul divieto di intese anticoncorrenziali, sull’abuso di posizione dominante e sul controllo delle concentrazioni] non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati.
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Alla conclusione che l’attività disciplinare dei consigli notarili rientra nelle funzioni di cui all’art. 8 comma 2 della Legge Antitrust era già giunta in via interpretativa la Corte di Cassazione…
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Dunque le norme di tutela della concorrenza e del mercato non si applicano, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge Antitrust ai Consigli notarili distrettuali che assumono l’iniziativa disciplinare, atteso che, limitatamente all’esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri.
A ben vedere quindi, con la modifica normativa in commento il legislatore ha inteso emanare una norma di interpretazione autentica di una previsione già vigente.”
Per leggere l’intero provvedimento (che affronti varie questioni) clicca su Corte d’Appello – Milano oppure sfoglia il documento qui sotto:

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