Notaio sempre necessario per revocare lo stato di liquidazione nella s.r.l.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 16 aprile 2015 Prot. 0053545, ha recepito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2015, nel quale viene affermato che la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione di una s.r.l. ex art. 2487-ter non può prescindere dalla verbalizzazione notarile.Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un parere del 19 maggio 2014 Prot. 94215, era intervenuto a “gamba tesa” affermando la superfluità della verbalizzazione da parte del Notaio dell’assemblea che accertasse talune delle cause di scioglimento delle s.r.l., con conseguente nomina dei liquidatori. In particolare, riconoscendo l’obbligo della verbalizzazione notarile nel caso di scioglimento volontario ai sensi dell’art 2484, comma 1, n. 6) C.C., aveva di contro sostenuto la non necessità dell’intervento del Notaio in tutte le ipotesi in cui lo scioglimento fosse legato ad una causa “ex lege” il cui verificarsi automatico potesse essere oggetto di una mera presa d’atto da parte dell’organo amministrativo, e come tale iscritta nel Registro delle Imprese. In particolare, ad esempio, il MISE in tale parere precisava che:

  • con riferimento al conseguimento dell’oggetto sociale od alla impossibilità di conseguirlo (art. 2484, comma 1, n. 2) C.C.): tale situazione sarebbe sufficientemente provata dalla dimostrazione del verificarsi di un evento che renda inequivocabilmente impossibile conseguire l’univoco oggetto sociale (non essendo di per sé sufficiente una indicazione generica di sopravvenuta “crisi del settore”);
  • circa l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continua inattività della stessa (art. 2484, comma 1, n. 3) C.C.): essa sarebbe sufficientemente provata dalla dimostrazione della impossibilità di adottare delibere essenziali alla prosecuzione della vita sociale, quali la nomina dell’organo amministrativo o l’approvazione del bilancio annuale;
  • in tema di riduzione al di sotto del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4) C.C.): tale evenienza sarebbe sufficientemente provata dalla esibizione al Registro Imprese della situazione contabile infra annuale, unitamente alla attestazione – in forma sostitutiva – da parte dell’organo amministrativo, della avvenuta decisione dei soci di non ricapitalizzare la società adottata in sede assembleare;
  • per quanto riguarda l’impossibilità di liquidare la quota in seguito al recesso del socio (art. 2484, comma 1, n. 5) C.C.): sarebbe di per sé comprovata dalla dichiarazione – in forma sostitutiva – resa da parte dell’organo amministrativo del negativo esperimento dei diversi passaggi previsti dall’articolo 2473 commi 3 e 4 C.C.

Ferma rimanendo l’opinione discorde del Notariato (Segnalazioni Novità Prassi Interpretative CNN 6.6.2014) su quanto sopra, il MISE è nuovamente intervenuto richiedendo un parere al Ministero della Giustizie in merito alla necessità o meno dell’intervento notarile per la verbalizzazione della assemblea con la quale venga revocato lo stato di liquidazione della s.r.l. nei casi in cui tale revoca si concreti in un atto meramente “contrario” rispetto a quelli relativi all’accertamento delle cause di scioglimento presi in considerazione nel citato parere del 19 maggio 2014. In altri termini il Ministero dello Sviluppo Economico si è chiesto se, posta la asserita superfluità del Notaio per la verbalizzazione dell’assemblea che deliberi l’accertamento delle sopra citate cause di scioglimento, altrettanto potesse affermarsi con riferimento alla delibera di revoca del conseguente stato di liquidazione.
Ebbene, il Ministero di Giustizia con proprio parere del 3 aprile 2015, recepito dal MISE con la citata nota del 16 aprile 2015, ha affermato e ribadito che per la revoca è assolutamente imprescindibile la verbalizzazione dell’assemblea da parte del Notaio. La lettera dell’articolo 2487 ter C.C. richiama, infatti, l’articolo 2436 C.C., implicitamente equiparando detta delibera ad una qualsiasi modifica dello statuto sociale, e ciò anche quando la decisione di revocare lo stato di liquidazione non richieda l’eliminazione della causa di scioglimento e non vada ad intervenire sullo statuto, ma si riduca alla mera constatazione della volontà di riportare la società al suo normale status.

La necessità  imprescindibile dell’intervento notarile in sede di revoca dello stato di liquidazione delle s.r.l.,  così come richiesto espressamente dalla legge e come affermato dal Ministero della Giustizia nel parere di cui sopra, deve ritenersi collegata anche all’esigenza ed alla volontà di limitare e temperare il potere attualmente riconosciuto ai soci di disporre a maggioranza della procedura di liquidazione stessa.

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Notaio sempre necessario per revocare lo stato di liquidazione nella s.r.l. ultima modifica: 2015-05-11T08:17:20+02:00 da Valentina Rubertelli
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