Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 26146 del 30 dicembre 2015
Con la sentenza in oggetto la Corte afferma che il Notaio ha l’obbligo di assistere personalmente al proprio studio nei giorni e negli orari prefissati, nonché ha il divieto di servirsi di procacciatori di clienti. Un comportamento non conforme a tali principi integra la figura dell’illecito disciplinare ex art. 26 L. 89/13, così come modificato dal D.L. 1/2012. Secondo la Cassazione la riforma del citato art. 26 L.Not. intervenuta nel 2012 è volta a favorire la concorrenza, ma ha peraltro rafforzato il dovere del Notaio di rimanere radicato al territorio, non avendo fatto venire meno il collegamento tra Notaio e sede notarile, legame che si esprime principalmente attraverso l’obbligo di assistenza personale al proprio studio. Con ciò viene confermato che l’attività notarile continua ad essere principalmente esercizio di pubblica funzione.
Inoltre la Corte, in occasione della sentenza in oggetto, afferma che al Notaio è fatto divieto di servirsi di procacciatori di clienti. Il Notaio nell’esercizio delle sue funzioni ha il dovere di garantire imparzialità, dovere al quale viene ricondotto il divieto di esercitare la propria attività stabilmente presso uffici di società, centri servizi ed agenzie.

AUTORE

Annalisa è moglie, mamma e notaio. Nominata nel 2008 con prima sede Santhià, è in esercizio a Cantù dall’aprile del 2009. Ha fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda negli anni 2012 e 2013.