La nuova “negoziazione assistita”

Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, ha introdotto la procedura della negoziazione assistita, consistente in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia che le vede coinvolte (non avente per oggetto diritti indisponibili né inerente materia di lavoro) tramite l’assistenza di uno o più avvocati iscritti all’albo.

In alcuni casi e in particolari materie, indicate dall’art. 3 della normativa, è previsto che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Agli avvocati, nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita di cui sopra, vengono attribuite:

  1. come al mediatore in sede di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010, la facoltà di certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla predetta convenzione sotto la propria responsabilità professionale, attestando la riconducibilità della stessa alla parte che l’abbia apposta in loro presenza (trattasi di autentica “minore” assimilabile alla c.d. “vera di firma”);
  2. la capacità, sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare, di attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; solo se l’accordo rechi anche questa ulteriore attestazione, ai sensi dell’art. 5 della normativa in oggetto, lo stesso acquisisce la forza di titolo esecutivo e idoneo alla iscrizione di ipoteca giudiziale, a condizione che sia stato integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c.

Il terzo comma del predetto art. 5, precisa, peraltro, che:se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Sarà quindi sempre necessario l’intervento di un Notaio per gli accordi comportanti trascrizione.

Non è peraltro implausibile che, così come per l’autentica agli accordi di conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, anche per quelli in sede di negoziazione assistita venga accolta una interpretazione estensiva del termine “trascrizione”, intesa come paradigma di qualsiasi forma di pubblicità in pubblici registri: potrebbero quindi necessitare di autentica notarile (o atto pubblico) anche gli accordi che richiedano, ai fini di una loro opponibilità ai terzi, di essere iscritti nel Registro delle Imprese (si pensi alle cessioni di quote, alle modifiche di patti di società di persone, alle cessioni o agli affitti di azienda, etc…).

È altresì prevista l’applicazione della procedura snella di negoziazione assistita anche per quella convenzione conclusa tra coniugi e con l’assistenza di almeno un avvocato per parte al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, primo comma n. 2 lett. b), della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale accordo:

  1. se NON vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale, il quale, se non ravvisa motivi impedienti, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;
  2. in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale, il quale:
  • quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza;
  • quando ritiene che NON risponde all’interesse dei figli, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

I medesimi accordi di separazione personale ovvero – nei casi di cui all’art. 3, primo comma n. 2 lett. b), della Legge n. 898/1970 – di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, possono essere conclusi consensualmente dai coniugi anche dinanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato e ciò a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo contenga la sola dichiarazione che i coniugi vogliono separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate; allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  • non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
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La nuova “negoziazione assistita” ultima modifica: 2014-12-10T09:03:40+01:00 da Valentina Rubertelli
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