Negoziazione assistita: per trasferire immobili occorre il notaio

dott. Roberto Triola, magistrato

già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Secondo il Tribunale di Pordenone ai fini della trascrizione dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione assistita, di cui all’art. 6, terzo comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che contengano trasferimenti immobiliari, non sarebbe necessaria l’autenticazione della sottoscrizione delle parti.

Tale conclusione, in aderenza ad una “prospettiva esegetica costituzionalmente orientata” sarebbe giustificata dal fatto che il terzo comma dell’art. 6, cit., stabilisce che l’accordo in questione “produce gli effetti e tiene luogo” dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ed i provvedimenti giudiziali in genere non richiedono autenticazione delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali a ciò autorizzati.

Una diversa conclusione comporterebbe la “vanificazione della espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”.

La premessa della trascrivibilità di tutti i provvedimenti giudiziali, non sembra, però, condivisibile.

In base all’art. 2645 c.c. (oltre ai provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti immobiliari di cui all’art. 2643 n. 6 ed alle sentenze di cui al successivo n. 14), infatti, sono trascrivibili solo i provvedimenti giudiziali che producono direttamente, in relazione a beni immobili taluni degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643.

La trascrivibilità, invece, in base al principio della natura eccezionale delle norme in tema di trascrizione, va esclusa ove i provvedimenti giudiziali, al di fuori di quello che è il loro contenuto normale, recepiscano accordi tra le parti soggetti a pubblicità.

Una conferma indiretta è desumibile dall’art. 825, primo comma, c.p.c., il quale prevede che il lodo il quale contenga la convenzione di arbitrato, reso esecutivo, è soggetto trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Tale previsione sarebbe inutile ove esistesse un principio generale di trascrivibilità del provvedimenti giudiziari che recepiscono accordi tra le parti.

Va, poi, in proposito ricordato che autorevolmente in dottrina (GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, I, 2, Torino, 2012, 552 ss.) si dubita della trascrivibilità del verbale di separazione consensuale nell’ipotesi in cui esso contenga attribuzioni immobiliari a titolo di proprietà.

Alla luce di tali considerazioni è da ritenere che l’ ”accordo raggiunto a seguito della convenzione” di cui all’art. 6, comma terzo, cit., “produce gli effetti e tiene luogo” dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti contemplati da tale disposizione in relazione al contenuto tipico degli stessi, cioè disciplinano i rapporti personali o patrimoniali tra coniugi o ex coniugi, ma non è idoneo alla trascrizione in ordine al recepimento in esso di attribuzioni immobiliari.

D’altra parte, se gli accordi in questione costituiscono una species rispetto al genus di cui al precedente art. 5, una deroga a quanto previsto da tale disposizione avrebbe dovuto essere espressamente prevista per evitare quel “contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”, che, invece, potrebbe essere configurato aderendo alla interpretazione sostenuta dal Tribunale di Pordenone.

Sotto tale profilo non si può non ricordare che l’art. 19, quattordicesimo comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 112, ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 29 l. 27 febbraio 1985, n. 52, prescrivendo che per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Aderendo alla interpretazione sostenuta dal Tribunale di Pordenone si verificherebbe un ulteriore “contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza”, in quanto, in deroga a tale disposizione, si potrebbe procedere alla stipulazione (ed alla conseguente trascrizione) di negozi non soggetti al preventivo controllo del notaio solo perché inseriti in un accordo di cui all’art. 6, comma terzo, cit..

 

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Negoziazione assistita: per trasferire immobili occorre il notaio ultima modifica: 2017-03-30T08:11:08+02:00 da Redazione Federnotizie
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